Art. 222.

  L'articolo  41 delle disposizioni d'attuazione del codice civile e'
sostituito dal seguente:
  "I  provvedimenti  previsti  nell'articolo  145  del codice sono di
competenza  del  pretore del mandamento del luogo in cui e' stabilita
la   residenza  familiare  o,  se  questa  manchi,  del  pretore  del
mandamento del luogo del domicilio di uno dei coniugi".