Art. 222. L'articolo 41 delle disposizioni d'attuazione del codice civile e' sostituito dal seguente: "I provvedimenti previsti nell'articolo 145 del codice sono di competenza del pretore del mandamento del luogo in cui e' stabilita la residenza familiare o, se questa manchi, del pretore del mandamento del luogo del domicilio di uno dei coniugi".