Art. 2.
Informazione  sui  prezzi dei carburanti e sul traffico lungo la rete
                       autostradale e stradale
  1.  Al  fine di favorire la concorrenza e la trasparenza dei prezzi
nel  settore  della  distribuzione  dei  carburanti,  di garantire ai
consumatori  un  adeguato livello di conoscenza sugli effettivi costi
del  servizio,  nonche'  di  facilitare  il  confronto tra le offerte
presenti  sul  mercato, il gestore della rete stradale ((di interesse
nazionale))   e   autostradale   deve  utilizzare  i  dispositivi  di
informazione  di  pubblica  utilita'  esistenti  lungo  la  rete e le
convenzioni  con  emittenti  radiofoniche,  nonche'  gli strumenti di
informazione  di  cui  al  comma 3 per informare gli utenti, anche in
forma comparata, dei prezzi di vendita dei carburanti praticati negli
impianti  di  distribuzione  dei carburanti presenti lungo le singole
tratte  della  rete autostradale e delle strade statali ((extraurbane
principali)),  con  conseguente  onere  informativo dei gestori degli
impianti  ai  concessionari circa i prezzi praticati. ((La violazione
di tale obbligo comporta l'applicazione delle sanzioni previste dalla
disciplina del commercio per la mancata esposizione dei prezzi.))
  2.  Il  gestore  della  rete  stradale ((di interesse nazionale)) e
autostradale deve utilizzare i medesimi strumenti di informazione per
avvertire,  in tempo reale, delle condizioni di grave limitazione del
traffico  che  gli  utenti  potrebbero  subire accedendo alla rete di
competenza.
  3.  Il  Ministero  dei  trasporti  sottopone, ((entro trenta giorni
dalla  data  di  entrata  in  vigore  della  legge di conversione del
presente    decreto,))   al   Comitato   interministeriale   per   la
programmazione  economica  (CIPE) una proposta intesa a disciplinare,
senza  oneri  aggiuntivi  per il bilancio pubblico, nell'ambito delle
concessioni  autostradali e stradali, l'installazione di strumenti di
informazione  di pubblica utilita' e la sottoscrizione di convenzioni
con  organi  di informazione e gestori di telefonia per facilitare la
diffusione delle informazioni di cui ai commi 1 e 2.