Art. 3.
                   Trasparenza delle tariffe aeree
  1.  Al  fine  di  favorire  la  concorrenza  e la trasparenza delle
tariffe  aeree,  di  garantire  ai consumatori un adeguato livello di
conoscenza  sugli effettivi costi del servizio, nonche' di facilitare
il  confronto  tra  le  offerte presenti sul mercato, sono vietati le
offerte e i messaggi pubblicitari di voli aerei recanti l'indicazione
del  prezzo al netto di spese, tasse e altri oneri aggiuntivi, ovvero
riferiti  a  una  singola  tratta  di  andata  e ritorno, a un numero
limitato  di  titoli  di  viaggio o a periodi di tempo delimitati o a
modalita' di prenotazione, se non chiaramente indicati nell'offerta.
  2.  A  decorrere  dal  trentesimo  giorno  successivo  alla data di
entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  le offerte e i messaggi
pubblicitari  di  cui  al  comma 1  sono sanzionati quali pubblicita'
ingannevole.