Art. 4.
              Data di scadenza dei prodotti alimentari
  1.  All'articolo 3 del decreto legislativo 27 gennaio 1992, n. 109,
e successive modificazioni, dopo il comma 2 e' inserito il seguente:
  «2-bis.  L'indicazione  del termine minimo di conservazione o della
data   di   scadenza  deve  figurare  in  modo  facilmente  visibile,
chiaramente  leggibile  e  indelebile  e in un campo visivo di facile
individuazione da parte del consumatore».
  2.  I  soggetti  tenuti  all'apposizione dell'indicazione di cui al
comma 1  si  adeguano  alle  prescrizioni  del  medesimo  comma entro
centottanta  giorni  dalla  data  di  entrata  in vigore del presente
decreto.  ((I  prodotti  confezionati  in  data  antecedente a quella
dell'entrata  in  vigore  della  legge  di  conversione  del presente
decreto  possono  essere  immessi  nel  mercato fino allo smaltimento
delle scorte.))
 
          Riferimenti normativi:
              - Si   riporta   il   testo  dell'art.  3  del  decreto
          legislativo  27 gennaio  1992,  n.  109  (Attuazione  della
          direttiva   89/395/CEE   e   della   direttiva   89/396/CEE
          concernenti   l'etichettatura,   la   presentazione   e  la
          pubblicita'   dei  prodotti  alimentari)  pubblicato  nella
          Gazzetta  Ufficiale  17 febbraio  1992,  n.  39, S.O., come
          modificato dalla presente legge:
              «Art.   3   (Elenco   delle  indicazioni  dei  prodotti
          preconfezionati).   -   1.   Salvo  quanto  disposto  dagli
          articoli successivi,  i prodotti alimentari preconfezionati
          destinati  al  consumatore  devono  riportare  le  seguenti
          indicazioni:
                a) la denominazione di vendita;
                b) l'elenco degli ingredienti;
                c) la   quantita'  netta  o,  nel  caso  di  prodotti
          preconfezionati   in   quantita'   unitarie   costanti,  la
          quantita' nominale;
                d) il  termine minimo di conservazione o, nel caso di
          prodotti    molto    deperibili    dal   punto   di   vista
          microbiologico, la data di scadenza;
                e) il   nome  o  la  ragione  sociale  o  il  marchio
          depositato e la sede o del fabbricante o del confezionatore
          o  di  un  venditore  stabilito  nella  Comunita' economica
          europea;
                f) la  sede  dello  stabilimento  di  produzione o di
          confezionamento;
                g) il  titolo alcolometrico volumico effettivo per le
          bevande  aventi  un  contenuto alcolico superiore a 1,2% in
          volume;
                h) una dicitura che consenta di identificare il lotto
          di appartenenza del prodotto;
                i) le  modalita'  di conservazione e di utilizzazione
          qualora    sia   necessaria   l'adozione   di   particolari
          accorgimenti in funzione della natura del prodotto;
                l) le istruzioni per l'uso, ove necessario;
                m) il  luogo di origine o di provenienza, nel caso in
          cui  l'omissione possa indurre in errore l'acquirente circa
          l'origine o la provenienza del prodotto;
                m-bis) la quantita' di taluni ingredienti o categorie
          di ingredienti come previsto dall'art. 8.
              2.  Le  indicazioni  di  cui  al  comma 1 devono essere
          riportate  in  lingua  italiana;  e'  consentito riportarle
          anche  in piu' lingue. Nel caso di menzioni che non abbiano
          corrispondenti termini italiani, e' consentito riportare le
          menzioni originarie.
              2-bis.    L'indicazione    del    termine   minimo   di
          conservazione  o  della  data  di scadenza deve figurare in
          modo   facilmente   visibile,   chiaramente   leggibile   e
          indelebile  secondo  modalita'  non meno visibili di quelle
          indicanti  la  quantita' del prodotto ed in un campo visivo
          di facile individuazione da parte del consumatore.
              3.  Salvo  quanto  prescritto  da  norme specifiche, le
          indicazioni   di  cui  al  comma 1  devono  figurare  sulle
          confezioni  o  sulle  etichette dei prodotti alimentari nel
          momento in cui questi sono posti in vendita al consumatore.
              4.  Il  presente  decreto non pregiudica l'applicazione
          delle   norme   metrologiche,   fiscali  e  ambientali  che
          impongono ulteriori obblighi di etichettatura.
              5.  Per  sede  si  intende  la localita' ove e' ubicata
          l'azienda o lo stabilimento.
              5-bis.   Con   decreto  del  Ministro  delle  attivita'
          produttive  e  del  Ministro  delle  politiche  agricole  e
          forestali  sono  definite  le  modalita' ed i requisiti per
          l'indicazione   obbligatoria   della  dicitura  di  cui  al
          comma 1, lettera m).».