Art. 7.
Estinzione  anticipata  dei  mutui  immobiliari  divieto  di clausole
                               penali
  1.  E' nullo qualunque patto, anche posteriore alla conclusione del
contratto, ivi incluse le clausole penali, con cui si convenga che il
mutuatario,  che  richieda  l'estinzione  anticipata o parziale di un
contratto  di  mutuo  per  l'acquisto  ((o per la ristrutturazione di
unita'  immobiliari  adibite  ad  abitazione  ovvero allo svolgimento
della propria attivita' economica o professionale da parte di persone
fisiche,))  sia  tenuto  ad  una determinata prestazione a favore del
soggetto mutuante.
  2.  Le clausole apposte in violazione del divieto di cui al comma 1
sono nulle di diritto e non comportano la nullita' del contratto.
  3.  Le disposizioni di cui ai commi 1 e 2 si applicano ai contratti
di  mutuo  stipulati  a decorrere dalla data di entrata in vigore del
presente decreto.
  4. (Soppresso).
  5.   L'Associazione   bancaria   italiana  e  le  associazioni  dei
consumatori   rappresentative   a   livello   nazionale,   ai   sensi
dell'articolo 137   del   codice   del  consumo  di  cui  al  decreto
legislativo  6 settembre  2005,  n.  206, definiscono, entro tre mesi
dalla  data  di  entrata  in  vigore  del presente decreto, le regole
generali  di riconduzione ad equita' dei contratti di mutuo in essere
mediante,  in  particolare,  la  determinazione  della misura massima
dell'importo della penale dovuta per il caso di estinzione anticipata
o parziale del mutuo.
  6.  In  caso  di  mancato  raggiungimento  dell'accordo  di  cui al
comma 5,  la  misura della penale idonea alla riconduzione ad equita'
e'   stabilita   ((entro  trenta  giorni))  dalla  Banca  d'Italia  e
costituisce  norma  imperativa  ai  sensi dell'articolo 1419, secondo
comma,  del  codice civile ai fini della rinegoziazione dei contratti
di mutuo in essere.
  7.  In  ogni  caso i ((soggetti mutuanti)) non possono rifiutare la
rinegoziazione  dei  contratti di mutuo stipulati prima della data di
entrata  in  vigore del presente decreto, nei casi in cui il debitore
proponga  la  riduzione  dell'importo  della  penale  entro  i limiti
stabiliti ai sensi dei commi 5 e 6.
 
          Riferimenti normativi:
              - Si   riporta  il  testo  dell'art.  137  del  decreto
          legislativo 6 settembre 2005, n. 206 «Codice del consumo, a
          norma  dell'art.  7  della  legge  29 luglio  2003, n. 229»
          (Pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  8 ottobre 2005, n.
          235, S.O.):
              «Art.  137 (Elenco delle associazioni dei consumatori e
          degli  utenti  rappresentative  a  livello nazionale). - 1.
          Presso il Ministero delle attivita' produttive e' istituito
          l'elenco  delle associazioni dei consumatori e degli utenti
          rappresentative a livello nazionale.
              2. L'iscrizione nell'elenco e' subordinata al possesso,
          da   comprovare  con  la  presentazione  di  documentazione
          conforme  alle  prescrizioni e alle procedure stabilite con
          decreto   del  Ministro  delle  attivita'  produttive,  dei
          seguenti requisiti:
                a) avvenuta  costituzione,  per  atto  pubblico o per
          scrittura   privata  autenticata,  da  almeno  tre  anni  e
          possesso  di uno statuto che sancisca un ordinamento a base
          democratica  e  preveda  come scopo esclusivo la tutela dei
          consumatori e degli utenti, senza fine di lucro;
                b) tenuta  di  un  elenco  degli iscritti, aggiornato
          annualmente   con   l'indicazione   delle   quote   versate
          direttamente all'associazione per gli scopi statutari;
                c) numero  di  iscritti  non  inferiore  allo 0,5 per
          mille della popolazione nazionale e presenza sul territorio
          di almeno cinque regioni o province autonome, con un numero
          di iscritti non inferiore allo 0,2 per mille degli abitanti
          di  ciascuna  di  esse,  da  certificare  con dichiarazione
          sostitutiva   dell'atto   di  notorieta'  resa  dal  legale
          rappresentante  dell'associazione  con  le modalita' di cui
          agli   articoli 46   e   seguenti  del  testo  unico  delle
          disposizioni  legislative  e  regolamentari  in  materia di
          documentazione   amministrativa,  di  cui  al  decreto  del
          Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n. 445;
                d) elaborazione  di un bilancio annuale delle entrate
          e  delle  uscite  con indicazione delle quote versate dagli
          associati  e tenuta dei libri contabili, conformemente alle
          norme vigenti in materia di contabilita' delle associazioni
          non riconosciute;
                e)  svolgimento  di un'attivita' continuativa nei tre
          anni precedenti;
                f) non  avere  i  suoi  rappresentanti  legali subito
          alcuna   condanna,   passata  in  giudicato,  in  relazione
          all'attivita' dell'associazione medesima, e non rivestire i
          medesimi  rappresentanti  la qualifica di imprenditori o di
          amministratori  di  imprese  di  produzione  e  servizi  in
          qualsiasi  forma  costituite, per gli stessi settori in cui
          opera l'associazione.
              3.  Alle associazioni dei consumatori e degli utenti e'
          preclusa   ogni   attivita'  di  promozione  o  pubblicita'
          commerciale  avente  per oggetto beni o servizi prodotti da
          terzi  ed  ogni  connessione  di  interessi  con imprese di
          produzione o di distribuzione.
              4.  Il  Ministero  delle  attivita' produttive provvede
          annualmente all'aggiornamento dell'elenco.
              5.  All'elenco  di  cui  al  presente  articolo possono
          iscriversi  anche  le  associazioni dei consumatori e degli
          utenti  operanti esclusivamente nei territori ove risiedono
          minoranze  linguistiche costituzionalmente riconosciute, in
          possesso    dei    requisiti    di    cui    al    comma 2,
          lettere a), b), d), e)  e f),  nonche'  con  un  numero  di
          iscritti  non  inferiore  allo 0,5 per mille degli abitanti
          della  regione  o  provincia  autonoma  di  riferimento, da
          certificare  con  dichiarazione  sostitutiva  dell'atto  di
          notorieta' resa dal legale rappresentante dell'associazione
          con  le  modalita'  di  cui agli articoli 46 e seguenti del
          citato  testo unico, di cui al decreto del Presidente della
          Repubblica n. 445 del 2000.
              6.  Il  Ministero  delle  attivita' produttive comunica
          alla  Commissione  europea  l'elenco  di  cui  al  comma 1,
          comprensivo  anche degli enti di cui all'art. 139, comma 2,
          nonche'  i  relativi  aggiornamenti al fine dell'iscrizione
          nell'elenco   degli  enti  legittimati  a  proporre  azioni
          inibitorie   a   tutela   degli  interessi  collettivi  dei
          consumatori   istituito   presso   la   stessa  Commissione
          europea.».
              - Si riporta il testo dell'art. 1419 del codice civile:
              «Art.  1419 (Nullita' parziale). - La nullita' parziale
          di  un  contratto o la nullita' di singole clausole importa
          la   nullita'  dell'intero  contratto,  se  risulta  che  i
          contraenti non lo avrebbero concluso senza quella parte del
          suo contenuto che e' colpita dalla nullita'.
              La nullita' di singole clausole non importa la nullita'
          del  contratto, quando le clausole nulle sono sostituite di
          diritto da norme imperative.».