Art. 8.
                Portabilita' del mutuo; surrogazione
  1.  In  caso  di  mutuo,  apertura di credito od altri contratti di
((finanziamento  da  parte di intermediari bancari e finanziari,)) la
non  esigibilita' del credito o la pattuizione di un termine a favore
del  creditore non preclude al debitore l'esercizio della facolta' di
cui all'articolo 1202 del codice civile.
  2.  Nell'ipotesi  di surrogazione ai sensi del comma 1, il mutuante
surrogato  subentra  nelle garanzie accessorie, personali e reali, al
credito   surrogato.   L'annotamento   di  surrogazione  puo'  essere
richiesto al conservatore senza formalita', allegando copia autentica
dell'atto  di  surrogazione  stipulato  per atto pubblico o scrittura
privata.
  3.  E'  nullo  ogni  patto,  anche posteriore alla stipulazione del
contratto,  con  il  quale  si  impedisca  o  si renda oneroso per il
debitore  l'esercizio  della  facolta'  di  surrogazione  di  cui  al
comma 1.  ((La  nullita'  del  patto  non  comporta  la  nullita' del
contratto.))
  4.  La  surrogazione  per  volonta' del debitore di cui al presente
articolo non comporta il venir meno dei benefici fiscali.
((  4-bis.  Nell'ipotesi di cui al comma 2 non si applicano l'imposta
sostitutiva  di  cui all'articolo 17 del decreto del Presidente della
Repubblica  29 settembre  1973,  n.  601,  ne¨  le  imposte  indicate
nell'articolo 15 del medesimo decreto.
  4-ter.   All'onere   derivante   dall'attuazione  del  comma 4-bis,
valutato  in 2,5 milioni di euro annui a decorrere dall'anno 2007, si
provvede   mediante   corrispondente   riduzione  dello  stanziamento
iscritto,  ai  fini  del  bilancio  triennale  2007-2009, nell'ambito
dell'unita'  previsionale  di base di parte corrente «Fondo speciale»
dello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze
per  l'anno  2007,  allo scopo parzialmente utilizzando, quanto a 2,5
milioni  di  euro  per  l'anno  2007  e  a  decorrere dall'anno 2009,
l'accantonamento  relativo  al  medesimo  Ministero  e,  quanto a 2,5
milioni  di  euro  per  l'anno  2008,  l'accantonamento  relativo  al
Ministero della solidarieta' sociale.
  4-quater.  Il  Ministro  dell'economia  e delle finanze provvede al
monitoraggio degli oneri derivanti dall'applicazione del comma 4-bis,
anche  ai fini dell'applicazione dell'articolo 11-ter, comma 7, della
legge  5 agosto 1978, n. 468, e successive modificazioni, e trasmette
alle  Camere,  corredati da apposite relazioni, gli eventuali decreti
emanati  ai  sensi  dell'articolo 7,  secondo comma, numero 2), della
citata  legge  n.  468  del  1978.  Il Ministro dell'economia e delle
finanze   e'   autorizzato  ad  apportare,  con  propri  decreti,  le
occorrenti variazioni di bilancio.))
 
          Riferimenti normativi:
              - Si riporta il testo dell'art. 1202 del codice civile:
              «Art.  1202 (Surrogazione per volonta' del debitore). -
          Il debitore, che prende a mutuo una somma di danaro o altra
          cosa  fungibile al fine di pagare il debito, puo' surrogare
          il  mutuante  nei  diritti  del  creditore,  anche senza il
          consenso di questo.
              La   surrogazione   ha  effetto  quando  concorrono  le
          seguenti condizioni:
                1)  che  il  mutuo  e  la quietanza risultino da atto
          avente data certa;
                2)  che nell'atto di mutuo sia indicata espressamente
          la specifica destinazione della somma mutuata;
                3)  che  nella quietanza si menzioni la dichiarazione
          del debitore circa la provenienza della somma impiegata nel
          pagamento.  Sulla  richiesta del debitore, il creditore non
          puo'   rifiutarsi   di   inserire   nella   quietanza  tale
          dichiarazione.»
              - Si  riporta  il  testo  degli  articoli  17  e 15 del
          decreto  del Presidente della Repubblica 29 settembre 1973,
          n.   601,   «Disciplina   delle  agevolazioni  tributarie»,
          (Pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale 16 ottobre 1973, n.
          268, S.O. n. 2.):
              «Art.   17   (Imposta  sostitutiva).  -  Gli  enti  che
          effettuano  le  operazioni  indicate negli articoli 15 e 16
          sono  tenuti  a  corrispondere,  in  luogo delle imposte di
          registro,  di  bollo,  ipotecarie e catastali e delle tasse
          sulle concessioni governative, una imposta sostitutiva.
              Per  gli  istituti  di  credito costituiti ai sensi dei
          decreti-legge  2 settembre 1919, n. 1627, 15 dicembre 1923,
          n.  3148,  e 20 maggio 1924, n. 731, degli articoli 14 e 18
          del    decreto-legge   29 luglio   1927,   n.   1509,   dei
          decreti-legge  13 novembre  1931, n. 1398, e 2 giugno 1946,
          n.  491, del decreto legislativo 15 dicembre 1947, n. 1418,
          della  legge  22 giugno  1950,  n.  445, dell'art. 17 della
          legge  25 luglio 1952, n. 949, e delle leggi 12 marzo 1953,
          n.  208,  11 aprile 1953, n. 298, e 31 luglio 1957, n. 742,
          nonche'  per  gli  istituti  autorizzati  all'esercizio del
          credito fondiario in base al testo unico 16 luglio 1905, n.
          646,  per  gli  istituti soggetti alla disciplina di cui al
          decreto  legislativo 23 agosto 1946, n. 370, per le sezioni
          autonome opere pubbliche di cui alle leggi 6 marzo 1950, n.
          108,  e  11 marzo 1958, n. 238, e per le sezioni interventi
          speciali  di  cui  alle  leggi 18 dicembre 1961, n. 1470, e
          18 maggio  1973,  n.  274,  l'imposta sostitutiva comprende
          anche  le  imposte  di  bollo  e  di  registro,  le imposte
          ipotecarie   e  catastali  e  le  tasse  sulle  concessioni
          governative  sugli  altri  atti  ed  operazioni  che  detti
          istituti  pongono in essere per il loro funzionamento e per
          lo  svolgimento  della  loro attivita', in conformita' alle
          norme  legislative  o  agli  statuti  che li reggono, salvo
          quanto  stabilito  nel  secondo  comma dell'art. 15 per gli
          atti giudiziari e le cambiali.».
              «Art.  15  (Operazioni  di  credito  a  medio  e  lungo
          termine). - Le operazioni relative ai finanziamenti a medio
          e  lungo termine e tutti i provvedimenti, atti, contratti e
          formalita'  inerenti  alle  operazioni  medesime, alla loro
          esecuzione,  modificazione  ed estinzione, alle garanzie di
          qualunque  tipo da chiunque e in qualsiasi momento prestate
          e    alle    loro    eventuali    surroghe,   sostituzioni,
          postergazioni,    frazionamenti   e   cancellazioni   anche
          parziali,  ivi comprese le cessioni di credito stipulate in
          relazione  a  tali  finanziamenti,  effettuate da aziende e
          istituti  di  credito  e  da  loro  sezioni  o gestioni che
          esercitano,  in  conformita'  a  disposizioni  legislative,
          statutarie  o  amministrative,  il  credito a medio e lungo
          termine, sono esenti dall'imposta di registro, dall'imposta
          di  bollo,  dalle  imposte  ipotecarie  e catastali e dalle
          stesse sulle concessioni governative.
              In  deroga  al  precedente  comma,  gli atti giudiziari
          relativi  alle  operazioni  ivi indicate sono soggetti alle
          suddette  imposte secondo il regime ordinario e le cambiali
          emesse  in  relazione  alle operazioni stesse sono soggette
          alla  imposta  di  bollo  di  lire  100  per ogni milione o
          frazione di milione.
              Agli effetti di quest'articolo si considerano a medio e
          lungo  termine le operazioni di finanziamento la cui durata
          contrattuale sia stabilita in piu' di diciotto mesi.».
              - Si  riporta  il  testo  del comma 7, dell'art. 11-ter
          della  legge 5 agosto 1978, n. 468, Riforma di alcune norme
          di contabilita' generale dello Stato in materia di bilancio
          (Pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  22 agosto 1978, n.
          233):
              «7. Qualora  nel  corso  dell'attuazione  di  leggi  si
          verifichino  o siano in procinto di verificarsi scostamenti
          rispetto  alle  previsioni  di  spesa o di entrata indicate
          dalle  medesime  leggi al fine della copertura finanziaria,
          il  Ministro  competente  ne da' notizia tempestivamente al
          Ministro dell'economia e delle finanze, il quale, anche ove
          manchi  la  predetta  segnalazione, riferisce al Parlamento
          con  propria  relazione  e assume le conseguenti iniziative
          legislative.  La  relazione  individua  le  cause che hanno
          determinato  gli scostamenti, anche ai fini della revisione
          dei  dati  e  dei  metodi utilizzati per la quantificazione
          degli  oneri  autorizzati dalle predette leggi. Il Ministro
          dell'economia  e  delle finanze puo' altresi' promuovere la
          procedura  di cui al presente comma allorche' riscontri che
          l'attuazione  di  leggi  rechi pregiudizio al conseguimento
          degli  obiettivi di finanza pubblica indicati dal Documento
          di  programmazione  economico-finanziaria  e  da  eventuali
          aggiornamenti,  come  approvati  dalle relative risoluzioni
          parlamentari.  La  stessa procedura e' applicata in caso di
          sentenze definitive di organi giurisdizionali e della Corte
          costituzionale   recanti  interpretazioni  della  normativa
          vigente suscettibili di determinare maggiori oneri.».
              - Si  riporta il testo dell'art. 7 della legge 5 agosto
          1978, n. 468:
              «Art.  7  (Fondo di riserva per le spese obbligatorie e
          di  ordine).  -  Nello  stato di previsione della spesa del
          Ministero  del  tesoro, e' istituito, nella parte torrente,
          un  "Fondo di riserva per le spese obbligatorie e d'ordine"
          le cui dotazioni sono annualmente determinate, con apposito
          articolo, dalla legge di approvazione del bilancio.
              Con  decreti  del  Ministro  del tesoro, da registrarsi
          alla Corte dei conti, sono trasferite dal predetto fondo ed
          iscritte  in  aumento sia delle dotazioni di competenza che
          di tassa dei competenti capitoli le somme necessarie:
                1)  per  il  pagamento  dei  residui passivi di parte
          corrente,   eliminati   negli   esercizi   precedenti   per
          perenzione amministrativa;
                2)  per  aumentare  gli  stanziamenti dei capitoli di
          spesa   aventi   carattere   obbligatorio  o  connessi  con
          l'accertamento e la riscossione delle entrate.
              Allo  stato di previsione della spesa del Ministero del
          tesoro   e'  allegato  l'elenco  dei  capitoli  di  cui  al
          precedente numero 2), da approvarsi, con apposito articolo,
          dalla legge di approvazione del bilancio.».