Art. 2. 
                              (Funzioni) 
1. Il Ministro: 
a) elabora ogni tre anni il piano di sviluppo dell'universita' in 
base alle vigenti disposizioni e presenta al Parlamento, ogni 
triennio, un  rapporto  sullo  stato  dell'istruzione  universitaria,
formulato sulla base delle relazioni delle  universita',  sentiti  il
Consiglio universitario nazionale (CUN) e  la  Conferenza  permanente
dei rettori delle universita' italiane; 
B) propone ed adotta nei  casi  previsti  dalla  legge  gli  atti  di
programmazione annuale e pluriennale, generale, settoriale e speciale
della ricerca scientifica e tecnologica e promuove  la  realizzazione
di programmi e progetti finalizzati di interesse generale, sentito il
Consiglio nazionale della scienza e della tecnologica (CNST), di  cui
all'articolo 11; 
c) procede alla ripartizione degli stanziamenti iscritti nel bilancio
del ministero  destinati  alle  universita'  sulla  base  di  criteri
oggettivi definiti con suo decreto,  volti  anche  ad  assicurare  un
equilibrato sviluppo delle sedi universitarie, sentiti il  CUN  e  la
Conferenza permanente dei rettori delle universita' italiane,  e  gli
enti di ricerca sentito il CNST, nel rispetto delle previsioni  delle
leggi di settore; 
d) presenta al Parlamento, ogni tre anni, la  relazione  sullo  stato
della ricerca scientifica e tecnologica, elaborata sulla  base  delle
relazioni delle singole universita' e degli enti  di  ricerca,  anche
vigilati da altre amministrazioni tenuto conto dei dati dell'Anagrafe
nazionale delle ricerche, di cui agli articoli 63 e  64  del  decreto
del presidente della Repubblica 11 luglio 1980, n. 382; 
e) coordina le attivita'  connesse  alla  partecipazione  italiana  a
programmi  di  istruzione  universitaria  e  ricerca  scientifica   e
tecnologica comunitari ed internazionali, sentito il CNST nonche'  la
rappresentanza italiana in materia di istruzione universitaria  e  di
ricerca scientifica e tecnologica nelle sedi internazionali, d'intesa
con il Ministro degli affari esteri e, in quelle  comunitarie,  anche
con il Ministro per il coordinamento delle politiche comunitarie. Gli
accordi internazionali in materia di istruzione  universitaria  e  di
ricerca scientifica e tecnologica, che riguardano le  amministrazioni
dello Stato, le universita'  e  gli  enti  pubblici  di  ricerca  per
programmi di rilevanza nazionale e  internazionale,  sono  stipulati,
fatti salvi i principi di autonomia  di  cui  al  titolo  II,  previa
intesa con il ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e
tecnologica; 
f)  propone  al  Comitato  interministeriale  per  la  programmazione
economica (CIPE) programmi di incentivazione e sostegno della ricerca
scientifica e tecnologica nel settore privato, sentito il CNST; 
g) coordina  le  funzioni  relative  alla  Anagrafe  nazionale  delle
ricerche; 
h)  assicura,  con  il  Ministro  della   pubblica   istruzione,   il
coordinamento fra l'istruzione universitaria e  gli  altri  gradi  di
istruzione universitaria e gli altri gradi di istruzione in Italia  e
nei rapporti comunitari, collabora alle iniziative  di  aggiornamento
del personale della scuola, ai sensi dell'articolo 4, e favorisce  la
ricerca in campo educativo. 
2. Al Ministro e al Ministero sono trasferite le funzioni in  materia
di istruzione universitaria, ivi comprese quelle  relative  ai  ruoli
organici del personale ad esse addetto, nonche' quelle in materia  di
ricerca scientifica e tecnologica, attribuite: 
a) al Presidente e alla presidenza del Consiglio dei ministri; 
b) al Ministro per il coordinamento delle iniziative per  la  ricerca
scientifica e tecnologica; 
c) al Ministro e al Ministero della pubblica istruzione. 
3. La relazione sullo stato della ricerca scientifica e  tecnologica,
di cui  al  comma  1,  lettera  d),  e'  corredata  da  un  programma
pluriennale di sviluppo della ricerca,  elaborato  sulla  base  delle
indicazioni espresse dal CNST e degli indirizzi formulati in  materia
dal CIPE. A tal fine il Ministro puo' avvalersi delle  strutture  del
consiglio nazionale delle ricerche (CNR). Le relazioni delle  singole
universita' e di ciascun  ente  di  ricerca,  previste  al  comma  1,
lettere a) e d), sono trasmesse rispettivamente  dal  rettore  e  dal
presidente  al  Ministro  sei  mesi  prima  dell'inizio  di   ciascun
triennio. 
 
          Nota all'art. 2:
          Gli  articoli 63 e 64 del D.P.R. n. 382/1980 (Riordinamento
          della docenza universitaria, relativa fascia di  formazione
          nonche'  sperimentazione  organizzativa  e  didattica) sono
          cosi' formulati:
          "Art.   63   (Ricerca  scientifica  nelle  Universita').  -
          L'Universita' e' sede primaria della ricerca scientifica.
          Il  Ministro  della  pubblica  istruzione  d'intesa  con il
          Ministro  incaricato  del   coordinamento   della   ricerca
          scientifica  e  tecnologica promuovera' le necessarie forme
          di raccordo tra Universita' ed enti  pubblici  di  ricerca,
          compreso il Consiglio nazionale delle ricerche.
          Al   fine   di   evitare   ogni  superflua  duplicazione  e
          sovrapposizione  di  strutture  e   di   finanziamenti   e'
          istituita l'Anagrafe nazionale delle ricerche".
          "Art.   64   (Comitato   per   l'Anagrafe  nazionale  delle
          ricerche).   All'Anagrafe    nazionale    delle    ricerche
          affluiranno   tutte   le  notizie  relative  alle  ricerche
          comunque finanziate, in tutto  o  in  parte,  con  fondi  a
          carico  del  bilancio  dello  Stato  o  di  bilanci di enti
          pubblici. Sono fatte salve le  disposizioni  relative  alla
          protezione dei segreti.
          Le  amministrazioni,  gli  istituti  e  gli enti pubblici e
          privati che svolgono attivita'  di  ricerca  scientifica  e
          tecnologica  per  poter accedere ai finanziamenti pubblici,
          devono  essere  iscritti  in  apposito  schedario  a   cura
          dell'anagrafe nazionale delle ricerche.
          Le  amministrazioni  e  gli  enti  erogatori  sono tenuti a
          comunicare all'Anagrafe nazionale i finanziamenti  concessi
          per l'attivita' di ricerca.
          Le  Universita', le facolta', i dipartimenti, gli istituti,
          il  Consiglio  nazionale  delle   ricerche   e   le   altre
          amministrazioni  ed  enti  interessati potranno accedere ai
          dati dell'Anagrafe nazionale delle ricerche.
          All'Anagrafe sovrintende un comitato cosi' composto:
          1) il Ministro della pubblica istruzione o un suo delegato;
          2)   il   Ministro   per  il  coordinamento  della  ricerca
          scientifica e tecnologica o un suo delegato;
          3) un rappresentante del Ministro della sanita';
          4)  un  rappresentante  del  Ministro  dell'industria,  del
          commercio e dell'artigianato;
          5) un rappresentante del Ministro dell'agricoltura;
          6)  un  rappresentante  del Ministro per i beni culturali e
          ambientali;
          7)   un   rappresentante   del  Consiglio  nazionale  delle
          ricerche;
          8)  due  rappresentanti  degli enti ed istituti pubblici di
          ricerca designati dal Ministro incaricato del coordinamento
          della ricerca scientifica e tecnologica;
          9) due rappresentanti eletti dai rettori delle Universita';
          10)  due  rappresentanti eletti dal Consiglio universitario
          nazionale;
          11)  il  dirigente generale dell'istruzione universitaria o
          un suo delegato.
          Le funzioni di segretario sono svolte da un funzionario del
          Ministero  della  pubblica  istruzione  con  qualifica  non
          inferiore a primo dirigente.
          Il   comitato   si   avvarra'  per  i  supporti  tecnici  e
          amministrativi dei mezzi disposizione del  Ministero  della
          pubblica istruzione e del relativo personale".