Art. 3. 
                   (Programmazione e coordinamento 
                            della ricerca) 
1.  Il  Ministro  e'  membro  permanente  del  CIPE,   del   Comitato
interministeriale per il  coordinamento  della  politica  industriale
(CIPI) e del Comitato interministeriale  per  la  politica  economica
estera (CIPES). 
2. Il CIPE, su proposta del Ministro: 
a) indica le linee generali ed i criteri per  la  elaborazione  della
programmazione pluriennale degli  interventi  dello  Stato  destinati
allo sviluppo della ricerca scientifica e  tecnologica  di  interesse
nazionale, anche in sede internazionale; 
b) adotta deliberazioni per la coordinata utilizzazione delle risorse
finanziarie  destinate  alla  ricerca   scientifica   e   tecnologica
assegnate dalla legge di approvazione del bilancio dello  Stato  alle
diverse amministrazioni o direttamente agli  enti  e  istituzioni  di
ricerca ad esse afferenti; 
c)  indica  le  linee  generali  per  la  definizione  dei  programmi
coordinati di ricerca di cui al comma 3. 
3. Il Ministro, d'intesa con le altre  amministrazioni  dello  Stato,
con le universita' e con gli enti interessati, definisce, sentito  il
CNST, iniziative di ricerca di comune  interesse  e  ne  promuove  la
coordinata attuazione. A tal  fine  il  Ministro  conclude  specifici
accordi, con i quali sono definiti i programmi, con l'indicazione dei
relativi obiettivi, i  tempi  di  attuazione,  il  reperimento  delle
risorse finanziarie e le modalita' di finanziamento. 
4. Le norme relative alle procedure di formazione degli accordi, alla
loro applicazione, nonche' agli strumenti amministrativi e  contabili
sono fissate  con  decreto  del  Ministro  dell'universita'  e  della
ricerca  scientifica  e  tecnologica,  emanato  di  concerto  con  il
Ministro del tesoro, anche  in  deroga  alle  norme  dell'ordinamento
contabile dello Stato e degli enti pubblici.