Art. 4. 
             (Coordinamento dell'istruzione universitaria 
                  con gli altri gradi di istruzione) 
1.  Il   Ministro   della   pubblica   istruzione   e   il   Ministro
dell'universita' e della ricerca  scientifica  e  tecnologica,  nelle
materie  di  rispettiva  competenza   che   importino   problematiche
interessanti i due settori  di  istruzione,  attuano  ogni  opportuna
forma di intesa e di collaborazione, al fine di realizzare un  idoneo
coordinamento tra l'istruzione universitaria e l'istruzione  di  ogni
altro ordine e grado. 
2. In particolare il Ministro  della  pubblica  istruzione  sente  il
Ministro dell'universita' e della ricerca scientifica e  tecnologica:
a) sulle iniziative di aggiornamento e  di  specializzazione  per  il
personale ispettivo, direttivo e docente delle scuole di ogni  ordine
e  grado,  attuate  in   collaborazione   con   le   universita'   ed
eventualmente con gli Istituti regionali di ricerca,  sperimentazione
e aggiornamento educativi (IRRSAE),  i  cui  oneri  fanno  carico  al
bilancio del Ministero della pubblica istruzione; 
b) sulle iniziative per  la  revisione  dei  programmi  della  scuola
secondaria superiore ai fini della prosecuzione della  formazione  in
ambito universitario. 
3.  Il  Ministro  dell'universita'  e  della  ricerca  scientifica  e
tecnologica sente il Ministro della pubblica istruzione per  tutti  i
problemi inerenti alla formazione, anche sotto l'aspetto  pedagogico,
di coloro che seguono corsi  di  studio  universitari  che  prevedono
sbocchi nell'insegnamento  nelle  scuole  di  ogni  ordine  e  grado,
nonche' per il rilascio dei relativi titoli di studio. 
4. Il Ministro favorisce, anche mediante lo stanziamento di  appositi
fondi, le iniziative delle universita' rivolte,  nei  diversi  ambiti
disciplinari ed eventualmente anche d'intesa  con  gli  IRRSAE,  alla
preparazione all'insegnamento, allo sviluppo della  ricerca  ed  alla
sperimentazione di metodologie e tecnologie didattiche  nelle  scuole
di ogni ordine e grado. Favorisce altresi' iniziative  assunte  dalle
universita', d'intesa con organismi dell'amministrazione  scolastica,
per promuovere l'interscambio culturale tra universita' e scuola. 
5. Per lo svolgimento delle attivita' previste dal presente  articolo
i Ministri si avvalgono di una commissione di esperti composta da: 
a) tre  membri  designati  dal  Consiglio  nazionale  della  pubblica
istruzione (CNPI): 
b) tre membri designati dal CUN; 
c) due membri designati dal Consiglio nazionale dell'economia  e  del
lavoro (CNEL), in rappresentanza delle  forze  imprenditoriali  e  di
quelle di lavoro; 
d) un rappresentante designato dal CNST; 
d) un rappresentante degli  IRRSAE  designato  dalla  Conferenza  dei
presidenti; 
f) tre esperti designati dal Ministro della pubblica istruzione; 
g) tre esperti  designati  dal  Ministro,  con  esperienza  in  campo
formativo. 
6. Le disposizioni attuative del comma 5  sono  dettate  con  decreto
interministeriale.