Art. 5. 
                           (Denominazioni) 
1. In tutti gli atti riguardanti le funzioni trasferite al  Ministero
le  parole:  "Ministro  incaricato  della   ricerca   scientifica   e
tecnologica", "Ministero della ricerca scientifica", "Ministro per il
coordinamento della ricerca scientifica e tecnologica", "Ministro per
il coordinamento  delle  iniziative  per  la  ricerca  scientifica  e
tecnologica" o consimili, "Presidenza o presidente del Consiglio  dei
Ministri" e "Ministero o Ministro  della  pubblica  istruzione"  sono
sostituite con le altre: "Ministero  o  Ministro  dell'universita'  e
della ricerca scientifica e tecnologica".