Art. 2 (Materiali di armamento) 1. Ai fini della presente legge, sono materiali di armamento quei materiali che, per requisiti o caratteristiche tecnico-costruttive o di progettazione, sono tali da considerarsi costruiti per un prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia. 2. I materiali di armamento di cui al comma 1 sono classificati nelle seguenti categorie: a) armi nucleari, biologiche e chimiche; b) armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento; c) armi ed armamento di medio e grosso calibro e relativo munizionamento come specificato nell'elenco di cui al comma 3; d) bombe, torpedini, mine, razzi, missili e siluri; e) carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare; f) navi e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare; g) aeromobili ed elicotteri e relativi equipaggiamenti appositamente costruiti per uso militare; h) polveri, esplosivi, propellenti, ad eccezione di quelli destinati alle armi di cui al comma 11 dell'articolo 1; i) sistemi o apparati elettronici, elettro-ottici e fotografici appositamente costruiti per uso militare; l) materiali speciali blindati appositamente costruiti per uso militare; m) materiali specifici per l'addestramento militare; n) macchine, apparecchiature ed attrezzature costruite per la fabbricazione, il collaudo ed il controllo delle armi e delle munizioni; o) equipaggiamenti speciali appositamente costruiti per uso militare. 3. L'elenco dei materiali di armamento, da comprendere nelle categorie di cui al comma 2, e' approvato con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri, dell'interno, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato, delle partecipazioni statali e del commercio con l'estero, da emanarsi entro 180 giorni dalla data di entrata in vigore della presente legge. L'individuazione di nuove categorie e l'aggiornamento dell'elenco dei materiali di armamento sono disposti con decreto da adottarsi nelle forme suindicate, avuto riguardo alla evoluzione della produzione industriale, a quella tecnologica, nonche' agli accordi internazionali cui l'Italia aderisce. 4. Ai fini della presente legge sono considerati materiali di armamento: a) ai soli fini dell'esportazione, le parti di ricambio e quei componenti specifici dei materiali di cui al comma 2, identificati nell'elenco di cui al comma 3; b) limitatamente alle operazioni di esportazione e transito, i disegni, gli schemi ed ogni tipo ulteriore di documentazione e d'informazione necessari alla fabbricazione, utilizzo e manutenzione dei materiali di cui al comma 2. 5. La presente legge si applica anche alla concessione di licenze per la fabbricazione fuori del territorio nazionale dei materiali di cui al comma 2 ed alla lettera a) del comma 4. 6. La prestazione di servizi per l'addestramento e per la manutenzione, da effettuarsi in Italia o all'estero, quando non sia gia' stata autorizzata contestualmente al trasferimento di materiali di armamento, e' soggetta esclusivamente al nulla osta del Ministro della difesa, sentiti i Ministri degli affari esteri e dell'interno, purche' costituisca prosecuzione di un rapporto legittimamente autorizzato. 7. La trasformazione o l'adattamento di mezzi e materiali per uso civile forniti dal nostro Paese o di proprieta' del committente, sia in Italia o all'estero, che comportino, per l'intervento di imprese italiane, variazioni operative a fini bellici del mezzo o del materiale, sono autorizzati secondo le disposizioni della presente legge.