Art. 2 
                      (Materiali di armamento) 
 
  1. Ai fini della presente legge, sono materiali di  armamento  quei
materiali che, per requisiti o caratteristiche tecnico-costruttive  o
di  progettazione,  sono  tali  da  considerarsi  costruiti  per   un
prevalente uso militare o di corpi armati o di polizia. 
  2. I materiali di armamento di cui al  comma  1  sono  classificati
nelle seguenti categorie: 
    a) armi nucleari, biologiche e chimiche; 
    b) armi da fuoco automatiche e relativo munizionamento; 
    c) armi ed  armamento  di  medio  e  grosso  calibro  e  relativo
munizionamento come specificato nell'elenco di cui al comma 3; 
    d) bombe, torpedini, mine, razzi, missili e siluri; 
    e) carri e veicoli appositamente costruiti per uso militare; 
    f) navi e relativi equipaggiamenti  appositamente  costruiti  per
uso militare; 
    g)  aeromobili   ed   elicotteri   e   relativi   equipaggiamenti
appositamente costruiti per uso militare; 
    h)  polveri,  esplosivi,  propellenti,  ad  eccezione  di  quelli
destinati alle armi di cui al comma 11 dell'articolo 1; 
    i) sistemi o apparati elettronici, elettro-ottici  e  fotografici
appositamente costruiti per uso militare; 
    l) materiali speciali blindati appositamente  costruiti  per  uso
militare; 
    m) materiali specifici per l'addestramento militare; 
    n) macchine, apparecchiature ed  attrezzature  costruite  per  la
fabbricazione, il  collaudo  ed  il  controllo  delle  armi  e  delle
munizioni; 
    o)  equipaggiamenti  speciali  appositamente  costruiti  per  uso
militare. 
  3. L'elenco  dei  materiali  di  armamento,  da  comprendere  nelle
categorie di cui al comma 2, e' approvato con  decreto  del  Ministro
della difesa,  di  concerto  con  i  Ministri  degli  affari  esteri,
dell'interno,  delle  finanze,  dell'industria,   del   commercio   e
dell'artigianato, delle partecipazioni statali e  del  commercio  con
l'estero, da emanarsi entro 180  giorni  dalla  data  di  entrata  in
vigore della presente legge. L'individuazione di  nuove  categorie  e
l'aggiornamento dell'elenco dei materiali di armamento sono  disposti
con decreto da adottarsi nelle forme suindicate, avuto riguardo  alla
evoluzione  della  produzione  industriale,  a  quella   tecnologica,
nonche' agli accordi internazionali cui l'Italia aderisce. 
  4. Ai fini della  presente  legge  sono  considerati  materiali  di
armamento: 
    a) ai soli fini dell'esportazione, le parti di  ricambio  e  quei
componenti specifici dei materiali di cui al  comma  2,  identificati
nell'elenco di cui al comma 3; 
    b) limitatamente alle operazioni di esportazione  e  transito,  i
disegni, gli schemi  ed  ogni  tipo  ulteriore  di  documentazione  e
d'informazione necessari alla fabbricazione, utilizzo e  manutenzione
dei materiali di cui al comma 2. 
  5. La presente legge si applica anche alla concessione  di  licenze
per la fabbricazione fuori del territorio nazionale dei materiali  di
cui al comma 2 ed alla lettera a) del comma 4. 
  6.  La  prestazione  di  servizi  per  l'addestramento  e  per   la
manutenzione, da effettuarsi in Italia o all'estero, quando  non  sia
gia' stata autorizzata contestualmente al trasferimento di  materiali
di armamento, e' soggetta esclusivamente al nulla osta  del  Ministro
della difesa, sentiti i Ministri degli affari esteri e  dell'interno,
purche'  costituisca  prosecuzione  di  un  rapporto   legittimamente
autorizzato. 
  7. La trasformazione o l'adattamento di mezzi e materiali  per  uso
civile forniti dal nostro Paese o di proprieta' del committente,  sia
in Italia o all'estero, che comportino, per l'intervento  di  imprese
italiane, variazioni  operative  a  fini  bellici  del  mezzo  o  del
materiale, sono autorizzati secondo le  disposizioni  della  presente
legge.