Art. 3 (Registro nazionale delle imprese) 1. Presso il Ministero della difesa, ufficio del Segretario generale - Direttore nazionale degli armamenti, e' istituito il registro nazionale delle imprese e consorzi di imprese operanti nel settore della progettazione, produzione, importazione, esportazione, manutenzione e lavorazioni comunque connesse di materiale di armamento, precisate e suddivise secondo le funzioni per le quali l'iscrizione puo' essere accettata. Copie di tale registro nazionale e dei suoi aggiornamenti sono trasmesse per i fini della presente legge, ai Ministeri degli affari esteri, dell'interno, delle finanze, dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio con l'estero. 2. Solo agli iscritti al registro nazionale possono essere rilasciate le autorizzazioni ad iniziare trattative contrattuali ed ad effettuare operazioni di esportazione, importazione, transito di materiale di armamento. 3. L'iscrizione al registro di cui al comma 1 tiene luogo dell'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma secondo, del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773, fermi restando i requisiti indicati all'articolo 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110. 4. Le domande di iscrizione al registro nazionale, corredate della documentazione necessaria a comprovare l'esistenza dei requisiti richiesti, secondo le modalita' che saranno prescritte con decreto del Ministro della difesa, di concerto con i Ministri degli affari esteri, e del commercio con l'estero, devono essere presentate dalle imprese che vi abbiano interesse purche' in possesso dei seguenti requisiti soggettivi: a) per le imprese individuali e per le societa' di persone, la cittadinanza italiana, dell'imprenditore o del legale rappresentante, ovvero la residenza in Italia dei suddetti, purche' cittadini di Paesi legati all'Italia da un trattato per la collaborazione giudiziaria; b) per la societa' di capitali, purche' legalmente costituite in Italia ed ivi esercitanti attivita' concernenti materiali soggetti al controllo della presente legge, la residenza in Italia dei soggetti titolari dei poteri di rappresentanza ai fini della presente legge, purche' cittadini italiani o di Paesi legati all'Italia da un trattato per la collaborazione giudiziaria. 5. Possono essere altresi' iscritti al registro nazionale i consorzi di imprese costituiti con la partecipazione di una o piu' imprese iscritte al registro nazionale, purche' nessuna delle imprese partecipanti versi nelle condizioni ostative di cui ai commi 8, 9, 10, 11 e 12, sempreche' il legale rapresentante del consorzio abbia i requisiti soggettivi di cui al comma 4, lettera b). 6. Sono inoltre iscritti d'ufficio al registro nazionale i consorzi industriali promossi a seguito di specifiche intese intergovernative o comunque autorizzati dai competenti organi dello Stato italiano. 7. Gli iscritti al registro nazionale devono comunicare al Ministero della difesa ogni variazione dei soggetti di cui al comma 4, lettere a) e b), e al comma 5, il trasferimento della sede, la istituzione di nouve sedi, la trasformazione o estenzione dell'impresa. 8. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla iscrizione le imprese dichiarate fallite. 9. Si applicano le norme di sospensione, decadenza e non iscrivibilita' stabilite dalla legge 31 maggio 1965, n. 575, nonche' dall'articolo 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646. 10. Non sono iscrivibili, o se iscritte, decadono dalla iscrizione le imprese i cui rappresentanti indicati al comma 4, lettere a) e b), siano stati definitivamente riconosciuti come appartenuti o appartenenti ad associazioni segrete ai sensi dell'articolo 1 della legge 25 gennaio 1982, n. 17, o siano state condannate ai sensi della legge 20 giugno 1952, n. 645 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza approvato con regio decreto 18 giugno 1931, n. 773 e successive modificazioni, della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonche' della presente legge. 11. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla iscrizione le imprese i cui legali rappresentanti siano stati condannati, con sentenza passata in giudicato, per reati di commercio illegale di materiali di armamento. 12. Non sono iscrivibili o, se iscritte, sono sospese dalla iscrizione le imprese che, in violazione del divieto di cui all'articolo 22 assumano con le funzioni ivi elencate, ex dipendenti della amministrazioni dello Stato prima di tre anni dalla cessazione del loro servizio attivo. 13. Il verificarsi delle condizioni di cui ai precedenti commi 8, 9, 10, 11, e 12 determina la sospensione o la cancellazione dal registro nazionale, disposta con decreto del Ministro della difesa, da comunicare ai Ministeri di cui al comma 1. 14. Qualora venga rimosso l'impedimento all'iscrizione l'impresa potra' ottenere l'iscrizione stessa o, se cancellata, la reiscrizione nel registro nazionale. 15. In pendenza dell'accertamento definitivo degli impedimenti di cui ai commi 8, 9, 10, 11 e 12 l'impresa o il consorzio potranno esercitare le normali attivita' nei limiti delle autorizzazioni concesse e in corso di validita', ad eccezione di quelle oggetto di contestazione. Ad essi non potranno essere rilasciate nuove autorizzazioni.
Note all'art. 3: - Il R.D. n. 773/1931 approva il testo unico delle leggi di pubblica sicurezza. L'art. 28 del testo unico e' cosi' formulato: "Art. 28. - Oltre i casi preveduti dal codice penale, sono proibite la raccolta e la detenzione, senza licenza del Ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento e all'equipaggiamento di forze armate nazionali o straniere. La licenza e', altresi', necessaria per la fabbricazione, l'importazione e l'esportazione delle armi predette o di parti di esse, di munizioni, di uniformi militari o di altri oggetti destinati all'armamento o all'equipaggiamento di forze armate. Per il trasporto delle armi stesse nell'interno dello Stato e' necessario darne avviso al prefetto. Il contravventore e' punito, qualora il fatto non costituisca un piu' grave reato, con l'arresto da un mese a tre anni e con l'ammenda da lire mille a quattromila". - L'art. 9 della legge n. 110/1975 cosi' recita: "Art. 9 (Requisiti soggettivi per le autorizzazioni di polizia in materia di armi). - Oltre quanto stabilito dall'art. 11 del testo unico delle leggi di pubblica sicurezza 18 giugno 1931, n. 773, e successive modificazioni, le autorizzazioni di polizia prescritte per la fabbricazione, la raccolta, il commercio, l'importazione, l'esportazione, la collezione, il deposito, la riparazione e il trasporto di armi di qualsiasi tipo non possono essere rilasciate alle persone che si trovino nelle condizioni indicate nell'art. 43 dello stesso testo unico. Per il rilascio di tali autorizzazioni, l'autorita' di pubblica sicurezza puo' richiedere agli interessati la presentazione del certificato di cui al quarto comma dell'art. 35 del predetto testo unico modificato con decreto-legge 22 novembre 1956, n. 1274, convertito nella legge 22 dicembre 1956, n. 1452. Ferme restando le disposizioni contenute nell'art. 8 della legge 31 maggio 1965, n. 575, le autorizzazioni di cui al primo comma non possono essere rilasciate a coloro che siano sottoposti ad una delle misure di prevenzione previste dalla legge 27 dicembre 1956, n. 1423". - La legge n. 575/1965 concerne: "Disposizioni contro la mafia". - La legge n. 646/1982 concerne: "Disposizioni in materia di misure di prevenzione di carattere patrimoniale ed integrazioni alle leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10 settembre 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 775. Istituzione di una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia". Il testo vigente del relativo art. 24 e' il seguente: "Art. 24. - Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis, 2-ter, 2-quater, 10, 10- bis, 10-ter, 10-quater e 10-quinquies della legge 31 maggio 1965, n. 575, nonche' all'art. 17 della presente legge in materia di misure di prevenzione si applicano anche con riferimento al reato di cui all'art. 416- bis del codice penale, equiparando a tal fine alla proposta per l'applicazione della misura di prevenzione, al procedimento relativo e al provvedimento definitivo, rispettivamente, l'esercizio dell'azione penale, il procedimento penale e la sentenza irrevocabile di condanna per il delitto di associazione di tipo mafioso. La sentenza con la quale e' disposto alcuno dei provvedimenti indicati dall'art. 3- ter e dall'art. 10-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575, e' notificata all'interessato, il quale puo' proporre impugnazione contro il capo della sentenza che lo riguarda". - La legge n. 17/1982 concerne: "Norme di attuazione dell'art. 18 della Costituzione in materia di associazioni segrete e scioglimento dell'associazione denominata Loggia P2". Il testo vigente dell'art. 1 e' il seguente: "Art. 1. - Si considerano associazioni segrete, come tali vietate dall'art. 18 della Costituzione, quelle che, anche all'interno di associazioni palesi, occultando la loro esistenza ovvero tenendo segrete congiuntamente finalita' e attivita' sociali ovvero rendendo sconosciuti, in tutto od in parte ed anche reciprocamente, i soci, svolgono attivita' diretta ad interferire sull'esercizio delle funzioni di organi costituzionali, di amministrazioni pubbliche, anche ad ordinamento autonomo, di enti pubblici anche economici, nonche' di servizi pubblici essenziali di interesse nazionale". - La legge n. 645/1952 concerne: "Norme di attuazione della XII disposizione transitoria e finale (comma primo) della Costituzione". - Per il R.D. n. 773/1931 si veda nella nota all'art. 3. - Per la legge n. 110/1975 si veda nella nota all'art. 1.