Art. 3 
                 (Registro nazionale delle imprese) 
 
1. Presso il Ministero della difesa, ufficio del Segretario  generale
- Direttore nazionale  degli  armamenti,  e'  istituito  il  registro
nazionale delle imprese e consorzi di imprese  operanti  nel  settore
della   progettazione,   produzione,   importazione,    esportazione,
manutenzione  e  lavorazioni  comunque  connesse  di   materiale   di
armamento, precisate e suddivise secondo le  funzioni  per  le  quali
l'iscrizione puo' essere accettata. Copie di tale registro  nazionale
e dei suoi aggiornamenti sono trasmesse per  i  fini  della  presente
legge, ai Ministeri degli affari esteri, dell'interno, delle finanze,
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del commercio  con
l'estero. 
2. Solo agli iscritti al registro nazionale possono essere rilasciate
le  autorizzazioni  ad  iniziare  trattative   contrattuali   ed   ad
effettuare operazioni  di  esportazione,  importazione,  transito  di
materiale di armamento. 
3.  L'iscrizione  al  registro  di  cui  al  comma  1   tiene   luogo
dell'autorizzazione di cui all'articolo 28, comma secondo, del  testo
unico delle leggi di pubblica sicurezza, approvato con regio  decreto
18  giugno  1931,  n.  773,  fermi  restando  i  requisiti   indicati
all'articolo 9 della legge 18 aprile 1975, n. 110. 
4. Le domande di iscrizione al registro  nazionale,  corredate  della
documentazione necessaria  a  comprovare  l'esistenza  dei  requisiti
richiesti, secondo le modalita' che saranno  prescritte  con  decreto
del Ministro della difesa, di concerto con i  Ministri  degli  affari
esteri, e del commercio con l'estero, devono essere presentate  dalle
imprese che vi abbiano interesse purche'  in  possesso  dei  seguenti
requisiti soggettivi: 
a) per le imprese individuali  e  per  le  societa'  di  persone,  la
cittadinanza italiana, dell'imprenditore o del legale rappresentante,
ovvero la residenza in Italia  dei  suddetti,  purche'  cittadini  di
Paesi  legati  all'Italia  da  un  trattato  per  la   collaborazione
giudiziaria; 
b) per la societa' di  capitali,  purche'  legalmente  costituite  in
Italia ed ivi esercitanti attivita' concernenti materiali soggetti al
controllo della presente legge, la residenza in Italia  dei  soggetti
titolari dei poteri di rappresentanza ai fini della  presente  legge,
purche' cittadini  italiani  o  di  Paesi  legati  all'Italia  da  un
trattato per la collaborazione giudiziaria. 
5. Possono essere altresi' iscritti al registro nazionale i  consorzi
di imprese costituiti con la partecipazione di  una  o  piu'  imprese
iscritte  al  registro  nazionale,  purche'  nessuna  delle   imprese
partecipanti versi nelle condizioni ostative di cui ai  commi  8,  9,
10, 11 e 12, sempreche' il legale rapresentante del consorzio abbia i
requisiti soggettivi di cui al comma 4, lettera b). 
6. Sono inoltre iscritti d'ufficio al registro nazionale  i  consorzi
industriali promossi a seguito di specifiche intese  intergovernative
o comunque autorizzati dai competenti organi dello Stato italiano. 
7. Gli iscritti al registro nazionale devono comunicare al  Ministero
della difesa ogni variazione dei soggetti di cui al comma 4,  lettere
a) e b), e al comma 5, il trasferimento della sede, la istituzione di
nouve sedi, la trasformazione o estenzione dell'impresa. 
8. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla iscrizione  le
imprese dichiarate fallite. 
9.  Si  applicano  le  norme  di   sospensione,   decadenza   e   non
iscrivibilita' stabilite dalla legge 31 maggio 1965, n. 575,  nonche'
dall'articolo 24 della legge 13 settembre 1982, n. 646. 
10. Non sono iscrivibili, o se iscritte, decadono dalla iscrizione le
imprese i cui rappresentanti indicati al comma 4, lettere  a)  e  b),
siano  stati  definitivamente   riconosciuti   come   appartenuti   o
appartenenti ad associazioni segrete ai sensi dell'articolo  1  della
legge 25 gennaio 1982, n. 17, o siano state condannate ai sensi della
legge 20 giugno 1952, n. 645 del testo unico delle leggi di  pubblica
sicurezza approvato con regio  decreto  18  giugno  1931,  n.  773  e
successive modificazioni, della legge 18 aprile 1975, n. 110, nonche'
della presente legge. 
11. Non sono iscrivibili o, se iscritte, decadono dalla iscrizione le
imprese i cui  legali  rappresentanti  siano  stati  condannati,  con
sentenza passata in giudicato, per reati  di  commercio  illegale  di
materiali di armamento. 
12.  Non  sono  iscrivibili  o,  se  iscritte,  sono  sospese   dalla
iscrizione  le  imprese  che,  in  violazione  del  divieto  di   cui
all'articolo 22 assumano con le funzioni ivi elencate, ex  dipendenti
della amministrazioni dello Stato prima di tre anni dalla  cessazione
del loro servizio attivo. 
13. Il verificarsi delle condizioni di cui ai precedenti commi 8,  9,
10, 11, e 12 determina la sospensione o la cancellazione dal registro
nazionale,  disposta  con  decreto  del  Ministro  della  difesa,  da
comunicare ai Ministeri di cui al comma 1. 
14. Qualora  venga  rimosso  l'impedimento  all'iscrizione  l'impresa
potra' ottenere l'iscrizione stessa o, se cancellata, la reiscrizione
nel registro nazionale. 
15. In pendenza dell'accertamento definitivo degli impedimenti di cui
ai commi 8, 9,  10,  11  e  12  l'impresa  o  il  consorzio  potranno
esercitare le  normali  attivita'  nei  limiti  delle  autorizzazioni
concesse e in corso di validita', ad eccezione di quelle  oggetto  di
contestazione.  Ad  essi  non  potranno   essere   rilasciate   nuove
autorizzazioni. 
 
          Note all'art. 3:
             - Il R.D. n. 773/1931 approva il testo unico delle leggi
          di pubblica sicurezza. L'art. 28 del testo unico  e'  cosi'
          formulato:
             "Art.  28.  -  Oltre i casi preveduti dal codice penale,
          sono proibite la raccolta e la  detenzione,  senza  licenza
          del  Ministro per l'interno, di armi da guerra e di armi ad
          esse analoghe, nazionali o straniere, o di parti  di  esse,
          di  munizioni,  di  uniformi  militari  o  di altri oggetti
          destinati  all'armamento  e  all'equipaggiamento  di  forze
          armate nazionali o straniere.
             La    licenza    e',   altresi',   necessaria   per   la
          fabbricazione, l'importazione e l'esportazione  delle  armi
          predette  o  di  parti  di  esse, di munizioni, di uniformi
          militari o  di  altri  oggetti  destinati  all'armamento  o
          all'equipaggiamento di forze armate.
             Per  il  trasporto  delle armi stesse nell'interno dello
          Stato e' necessario darne avviso al prefetto.
             Il  contravventore  e'  punito,  qualora  il  fatto  non
          costituisca un piu' grave reato, con l'arresto da un mese a
          tre anni e con l'ammenda da lire mille a quattromila".
             - L'art. 9 della legge n. 110/1975 cosi' recita:
             "Art.  9  (Requisiti soggettivi per le autorizzazioni di
          polizia in materia  di  armi).  -  Oltre  quanto  stabilito
          dall'art.  11  del  testo  unico  delle  leggi  di pubblica
          sicurezza  18   giugno   1931,   n.   773,   e   successive
          modificazioni,  le autorizzazioni di polizia prescritte per
          la    fabbricazione,    la    raccolta,    il    commercio,
          l'importazione, l'esportazione, la collezione, il deposito,
          la riparazione e il trasporto di armi di qualsiasi tipo non
          possono essere rilasciate alle persone che si trovino nelle
          condizioni indicate nell'art. 43 dello stesso testo  unico.
          Per  il  rilascio  di  tali  autorizzazioni, l'autorita' di
          pubblica sicurezza  puo'  richiedere  agli  interessati  la
          presentazione  del  certificato  di  cui  al  quarto  comma
          dell'art.  35  del  predetto  testo  unico  modificato  con
          decreto-legge  22  novembre 1956, n. 1274, convertito nella
          legge 22 dicembre 1956, n. 1452.
             Ferme  restando  le  disposizioni  contenute nell'art. 8
          della legge 31 maggio 1965, n. 575,  le  autorizzazioni  di
          cui  al  primo comma non possono essere rilasciate a coloro
          che siano sottoposti ad una  delle  misure  di  prevenzione
          previste dalla legge 27 dicembre 1956, n.  1423".
             - La legge n. 575/1965 concerne: "Disposizioni contro la
          mafia".
             -  La  legge  n.  646/1982  concerne:  "Disposizioni  in
          materia di misure di prevenzione di carattere  patrimoniale
          ed  integrazioni  alle  leggi 27 dicembre 1956, n. 1423, 10
          settembre 1962, n. 57 e 31 maggio 1965, n. 775. Istituzione
          di  una commissione parlamentare sul fenomeno della mafia".
          Il testo vigente del relativo art. 24 e' il seguente:
             "Art.  24. - Le disposizioni di cui agli articoli 2-bis,
          2-ter,  2-quater,  10,  10-  bis,   10-ter,   10-quater   e
          10-quinquies  della  legge  31 maggio 1965, n. 575, nonche'
          all'art. 17 della presente legge in materia  di  misure  di
          prevenzione  si applicano anche con riferimento al reato di
          cui all'art. 416- bis del codice penale, equiparando a  tal
          fine  alla  proposta  per  l'applicazione  della  misura di
          prevenzione, al procedimento relativo  e  al  provvedimento
          definitivo,    rispettivamente,   l'esercizio   dell'azione
          penale, il procedimento penale e la  sentenza  irrevocabile
          di condanna per il delitto di associazione di tipo mafioso.
             La   sentenza  con  la  quale  e'  disposto  alcuno  dei
          provvedimenti  indicati  dall'art.  3-  ter   e   dall'art.
          10-quater della legge 31 maggio 1965, n. 575, e' notificata
          all'interessato, il quale puo' proporre impugnazione contro
          il capo della sentenza che lo riguarda".
             -  La  legge  n.  17/1982 concerne: "Norme di attuazione
          dell'art. 18 della Costituzione in materia di  associazioni
          segrete  e scioglimento dell'associazione denominata Loggia
          P2". Il testo vigente dell'art. 1 e' il seguente:
             "Art.  1.  -  Si  considerano associazioni segrete, come
          tali vietate dall'art. 18 della Costituzione,  quelle  che,
          anche  all'interno  di  associazioni  palesi, occultando la
          loro  esistenza  ovvero  tenendo   segrete   congiuntamente
          finalita'  e attivita' sociali ovvero rendendo sconosciuti,
          in tutto od in  parte  ed  anche  reciprocamente,  i  soci,
          svolgono  attivita'  diretta  ad interferire sull'esercizio
          delle funzioni di organi costituzionali, di amministrazioni
          pubbliche,  anche ad ordinamento autonomo, di enti pubblici
          anche economici, nonche' di servizi pubblici essenziali  di
          interesse nazionale".
             -  La  legge  n. 645/1952 concerne: "Norme di attuazione
          della XII disposizione transitoria e finale  (comma  primo)
          della Costituzione".
             - Per il R.D. n. 773/1931 si veda nella nota all'art. 3.
             -  Per  la legge n. 110/1975 si veda nella nota all'art.
          1.