Art. 4 
          (Iscrizione al registro nazioanle delle imprese) 
 
1. Le modalita' per  l'iscrizione  al  registro  sono  definitve  con
decreto del Ministero della difesa, emanato ai sensi dell'articolo 17
della legge 23 agosto 1988, n. 400. 
2. Per la tenuta del registro nazionale  di  cui  all'articolo  3  e'
costituita  presso  il  Ministero  della   difesa   una   commissione
presieduta da un magistrato del Consiglio di Stato, e composta da  un
rappresentante del  Ministero  degli  Affari  esteri,  del  Ministero
dell'interno,  del  Ministero  delle  finanze,  del  Ministero  della
difesa,   del   Ministero    dell'industria,    del    commercio    e
dell'artigianato e del Ministero del commercio con l'estero. 
3. Spetta alla commissione: 
a)  deliberare  sulla  base  dei  requisiti  di  cui   al   comma   4
dell'articolo 3 in merito alla iscrizione o reiscrizione al registro; 
b) provvedere alla revisione biennale del registro; 
c) fare rapporto all'autorita' giudiziaria ai fini  dell'applicazione
delle sanzioni per illeciti relativi al registro; 
d) formulare  un  parere  al  Ministro  per  la  cancellazione  e  la
sospensione dal registro. 
4. Il funzionamento della commissione e' disciplinato con decreto del
Ministro della difesa, emanato ai sensi dell'articolo 17 della  legge
23 agosto 1988, n. 400. 
5. Agli oneri relativi al funzionamento della commissione si provvede
a carico degli ordinari stanziamenti dello stato  di  previsione  del
Ministero delle difesa. 
 
          Nota all'art. 4:
             -  Il  comma  3  dell'art.  17  della  legge n. 400/1988
          (Disciplina dell'attivita' di Governo e  ordinamento  della
          Presidenza  del  Consiglio  dei  Ministri)  prevede che con
          decreto ministeriale possano  essere  adottati  regolamenti
          nelle  materie  di  competenza  del Ministro o di autorita'
          sottordinate al Ministro,  quando  la  legge  espressamente
          conferisca  tale  potere.  Tali regolamenti, per materie di
          competenza di piu' Ministri, possono  essere  adottati  con
          decreti  interministeriali, ferma restando la necessita' di
          apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti
          ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme
          contrarie a quelle dei  regolamenti  emanati  dal  Governo.
          Essi  debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio
          dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4  dello
          stesso  articolo  stabilisce  che gli anzidetti regolamenti
          debbano recare la  denominazione  di  "regolamento",  siano
          adottati  previo  parere del Consiglio di Stato, sottoposti
          al visto ed alla registrazione  della  Corte  dei  conti  e
          pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.