Art. 4 (Iscrizione al registro nazioanle delle imprese) 1. Le modalita' per l'iscrizione al registro sono definitve con decreto del Ministero della difesa, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. 2. Per la tenuta del registro nazionale di cui all'articolo 3 e' costituita presso il Ministero della difesa una commissione presieduta da un magistrato del Consiglio di Stato, e composta da un rappresentante del Ministero degli Affari esteri, del Ministero dell'interno, del Ministero delle finanze, del Ministero della difesa, del Ministero dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del Ministero del commercio con l'estero. 3. Spetta alla commissione: a) deliberare sulla base dei requisiti di cui al comma 4 dell'articolo 3 in merito alla iscrizione o reiscrizione al registro; b) provvedere alla revisione biennale del registro; c) fare rapporto all'autorita' giudiziaria ai fini dell'applicazione delle sanzioni per illeciti relativi al registro; d) formulare un parere al Ministro per la cancellazione e la sospensione dal registro. 4. Il funzionamento della commissione e' disciplinato con decreto del Ministro della difesa, emanato ai sensi dell'articolo 17 della legge 23 agosto 1988, n. 400. 5. Agli oneri relativi al funzionamento della commissione si provvede a carico degli ordinari stanziamenti dello stato di previsione del Ministero delle difesa.
Nota all'art. 4: - Il comma 3 dell'art. 17 della legge n. 400/1988 (Disciplina dell'attivita' di Governo e ordinamento della Presidenza del Consiglio dei Ministri) prevede che con decreto ministeriale possano essere adottati regolamenti nelle materie di competenza del Ministro o di autorita' sottordinate al Ministro, quando la legge espressamente conferisca tale potere. Tali regolamenti, per materie di competenza di piu' Ministri, possono essere adottati con decreti interministeriali, ferma restando la necessita' di apposita autorizzazione da parte della legge. I regolamenti ministeriali ed interministeriali non possono dettare norme contrarie a quelle dei regolamenti emanati dal Governo. Essi debbono essere comunicati al Presidente del Consiglio dei Ministri prima della loro emanazione. Il comma 4 dello stesso articolo stabilisce che gli anzidetti regolamenti debbano recare la denominazione di "regolamento", siano adottati previo parere del Consiglio di Stato, sottoposti al visto ed alla registrazione della Corte dei conti e pubblicati nella Gazzetta Ufficiale.