Art. 5 
                       Relazione al Parlamento 
 
  1. Il Presidente del consiglio dei ministri riferisce al Parlamento
con propria relazione entro il 31 marzo di  ciascun  anno  in  ordine
alle operazioni autorizzate e svolte entro il 31  dicembre  dell'anno
precedente. 
  2. I Ministri degli  affari  esteri,  dell'interno,  della  difesa,
delle finanze,  dell'industria,  del  commercio  e  dell'artigianato,
delle partecipazioni statali e del commercio con l'estero, per quanto
di rispettiva competenza, riferiscono annualmente sulle attivita'  di
cui alla presente legge al Presidente del Consiglio dei  ministri  il
quale allega tali relazioni alla relazione al Parlamento  di  cui  al
comma 1. 
  3. La relazione di cui al  comma  1  dovra'  contenere  indicazioni
analitiche - per tipi, quantita' e valori monetari  -  degli  oggetti
concernenti le operazioni contrattualmente definite  indicandone  gli
stati di  avanzamento  annuali  sulle  esportazioni,  importazioni  e
transiti di materiali di armamento e sulle  esportazioni  di  servizi
oggetto dei controlli e delle autorizzazioni previste dalla  presente
legge. La relazione dovra'  contenere  inoltre  la  lista  dei  Paesi
indicati nelle  autorizzazioni  definitive,  l'elenco  delle  revoche
delle  autorizzazioni  stesse  per  violazione  della   clausola   di
destinazione finale e dei divieti di cui agli articoli 1 e 15 nonche'
l'elenco delle iscrizioni sospensioni o  cancellazioni  nel  Registro
Nazionale di cui all'articolo 3.