Art. 2. 
           Intese restrittive della liberta' di concorrenza 
 
  1. Sono considerati intese gli accordi e/o le  pratiche  concordati
tra imprese nonche' le deliberazioni, anche se adottate ai  sensi  di
disposizioni statutarie o regolamentari, di consorzi, associazioni di
imprese ed altri organismi similari. 
  2. Sono vietate le intese tra imprese che abbiano per oggetto o per
effetto di impedire, restringere o falsare in maniera consistente  il
gioco della concorrenza all'interno del mercato nazionale  o  in  una
sua parte rilevante, anche attraverso attivita' consistenti nel: 
    a) fissare direttamente o indirettamente i prezzi d'acquisto o di
vendita ovvero altre condizioni contrattuali; 
    b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o  gli  accessi
al mercato, gli investimenti, lo  sviluppo  tecnico  o  il  progresso
tecnologico; 
    c) ripartire i mercati o le fonti di approvvigionamento; 
    d) applicare, nei  rapporti  commerciali  con  altri  contraenti,
condizioni oggettivamente diverse per prestazioni  equivalenti,  cosi
da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza; 
    e) subordinare la conclusione di  contratti  all'accettazione  da
parte degli altri contraenti di prestazioni  supplementari  che,  per
loro natura o secondo gli usi commerciali, non abbiano alcun rapporto
con l'oggetto dei contratti stessi. 
  3. Le intese vietate sono nulle ad ogni effetto.