Art. 3. 
                     Abuso di posizione dominante 
 
  1. E' vietato l'abuso da  parte  di  una  o  piu'  imprese  di  una
posizione dominante all'interno del mercato nazionale o  in  una  sua
parte rilevante, ed inoltre e' vietato: 
    a) imporre direttamente o indirettamente prezzi di  acquisto,  di
vendita o altre condizioni contrattuali ingiustificatamente gravose; 
    b) impedire o limitare la produzione, gli sbocchi o  gli  accessi
al mercato, lo sviluppo tecnico o il progresso tecnologico,  a  danno
dei consumatori; 
    c)  applicare  nei  rapporti  commerciali  con  altri  contraenti
condizioni oggettivamente diverse per prestazioni equivalenti,  cosi'
da determinare per essi ingiustificati svantaggi nella concorrenza; 
    d) subordinare la conclusione dei contratti  all'accettazione  da
parte degli altri contraenti di prestazioni  supplementari  che,  per
loro natura  e  secondo  gli  usi  commerciali,  non  abbiano  alcuna
connessione con l'oggetto dei contratti stessi.