Art. 5. 
                     Operazioni di concentrazione 
 
  1. L'operazione di concentrazione si realizza: 
    a) quando due o piu' imprese procedono a fusione; 
    b) quando uno o piu' soggetti in posizione di controllo di almeno
un'impresa ovvero una o piu'  imprese  acquisiscono  direttamente  od
indirettamente, sia mediante acquisto di azioni  o  di  elementi  del
patrimonio, sia  mediante  contratto  o  qualsiasi  altro  mezzo,  il
controllo dell'insieme o di parti di una o piu' imprese; 
    c)  quando  due  o  piu'   imprese   procedono,   attraverso   la
costituzione di una nuova societa', alla costituzione  di  un'impresa
comune. 
  2. L'assunzione del controllo di un'impresa  non  si  verifica  nel
caso in cui una banca o un istituto  finanziario  acquisti,  all'atto
della costituzione di un'impresa o  dell'aumento  del  suo  capitale,
partecipazioni in tale impresa al fine di rivenderle sul  mercato,  a
condizione  che   durante   il   periodo   di   possesso   di   dette
partecipazioni, comunque  non  superiore  a  ventiquattro  mesi,  non
eserciti i diritti di voto inerenti alle partecipazioni stesse. 
  3. Le operazioni aventi  quale  oggetto  o  effetto  principale  il
coordinamento del comportamento di  imprese  indipendenti  non  danno
luogo ad una concentrazione.