Art. 6. 
              Divieto delle operazioni di concentrazione 
              restrittive della liberta' di concorrenza 
 
  1. Nei riguardi  delle  operazioni  di  concentrazione  soggette  a
comunicazione  ai  sensi  dell'articolo  16,  l'Autorita'  valuta  se
comportino la  costituzione  o  il  rafforzamento  di  una  posizione
dominante sul mercato nazionale in modo da  eliminare  o  ridurre  in
modo sostanziale e durevole  la  concorrenza.  Tale  situazione  deve
essere valutata  tenendo  conto  delle  possibilita'  di  scelta  dei
fornitori e degli utilizzatori, della  posizione  sul  mercato  delle
imprese   interessate,   del   loro    accesso    alle    fonti    di
approvvigionamento o agli sbocchi di  mercato,  della  struttura  dei
mercati, della situazione competitiva dell'industria nazionale, delle
barriere all'entrata sul  mercato  di  imprese  concorrenti,  nonche'
dell'andamento della domanda e dell'offerta dei prodotti o servizi in
questione. 
  2. L'Autorita', al termine dell'istruttoria di cui all'articolo 16,
comma 4, quando accerti che l'operazione comporta le  conseguenze  di
cui  al  comma  1,  vieta  la   concentrazione   ovvero   l'autorizza
prescrivendo le misure necessarie ad impedire tali conseguenze.