Art. 7. 
                              Controllo 
 
  1. Ai fini del presente titolo si ha controllo nei casi contemplati
dall'articolo 2359 del  codice  civile  ed  inoltre  in  presenza  di
diritti, contratti o altri rapporti giuridici  che  conferiscono,  da
soli o congiuntamente, e tenuto conto delle circostanze di fatto e di
diritto, la  possibilita'  di  esercitare  un'influenza  determinante
sulle attivita' di un'impresa, anche attraverso: 
    a) diritti di proprieta' o di  godimento  sulla  totalita'  o  su
parti del patrimonio di un'impresa; 
    b) diritti, contratti o altri rapporti giuridici che conferiscono
un'influenza determinante sulla composizione, sulle  deliberazioni  o
sulle decisioni degli organi di un'impresa. 
  2. Il controllo e' acquisito dalla persona o dalla  impresa  o  dal
gruppo di persone o di imprese: 
    a) che siano titolari dei diritti o beneficiari dei  contratti  o
soggetti degli altri rapporti giuridici suddetti; 
    b) che, pur non essendo titolari di tali diritti o beneficiari di
tali contratti o soggetti di  tali  rapporti  giuridici,  abbiano  il
potere di esercitare i diritti che ne derivano. 
 
          Nota all'art. 7:
             - Si riporta il testo dell'art. 2359 del codice civile:
             "Art.  2359 (Societa' controllate e societa' collegate).
          - Sono considerate societa' controllate:
              1)  le  societa'  in  cui  un'altra societa', in virtu'
          delle azioni o quote possedute, dispone  della  maggioranza
          richiesta per le deliberazioni dell'assemblea ordinaria;
              2)  le societa' che sono sotto l'influenza dominante di
          un'altra societa' in virtu' delle azioni o quote da  questa
          possedute o di particolari vincoli contrattuali con essa;
              3)   le   societa'  controllate  da  un'altra  societa'
          mediante  le  azioni  o   quote   possedute   da   societa'
          controllate da questa.
             Sono  considerate  collegate  le societa' nelle quali si
          partecipa in misura superiore al decimo del loro  capitale,
          ovvero  in  misura  superiore  al ventesimo se si tratta di
          societa' con azioni quotate in borsa".