Art. 9. 
                            Autoproduzione 
  1. La riserva per legge allo Stato ovvero a un  ente  pubblico  del
monopolio su un mercato, nonche' la riserva per legge  ad  un'impresa
incaricata della gestione di attivita' di prestazione al pubblico  di
beni o di servizi contro corrispettivo, non comporta per i  terzi  il
divieto di produzione di tali beni o servizi per uso  proprio,  della
societa' controllante e delle societa' controllate. 
  2. L'autoproduzione non e' consentita nei casi in cui in base  alle
disposizioni che prevedono  la  riserva  risulti  che  la  stessa  e'
stabilita per motivi di ordine pubblico, sicurezza pubblica e  difesa
nazionale, nonche', salvo concessione, per quanto concerne il settore
delle telecomunicazioni.