Art. 2. 
  1. Chiunque stipula contratti di assicurazione aventi ad oggetto la
copertura del rischio, nel territorio dello Stato,  di  sequestro  di
persona a scopo di estorsione e' punito con la reclusione  da  uno  a
tre anni. 
  2. I contratti di assicurazione aventi ad oggetto, sotto  qualsiasi
forma, il rischio del sequestro di persona a scopo di estorsione sono
nulli.