Art. 2. 1. Chiunque stipula contratti di assicurazione aventi ad oggetto la copertura del rischio, nel territorio dello Stato, di sequestro di persona a scopo di estorsione e' punito con la reclusione da uno a tre anni. 2. I contratti di assicurazione aventi ad oggetto, sotto qualsiasi forma, il rischio del sequestro di persona a scopo di estorsione sono nulli.