Art. 4. 
  1. L'autorita' giudiziaria, quando ha fondato  motivo  di  ritenere
che la sostituzione o l'impiego di denaro, beni o altre  utilita'  di
cui agli articoli 648-  bis  e  648-  ter  del  codice  penale  siano
avvenuti attraverso operazioni  bancarie,  ne  da'  comunicazione  al
Governatore della Banca d'Italia per gli atti di sua  competenza.  Le
notizie  comunicate  sono  coperte  dal  segreto   di   ufficio.   La
comunicazione puo' essere ritardata quando puo' derivarne pregiudizio
alle indagini. 
  2. Il Governatore da' comunicazione all'autorita' giudiziaria delle
iniziative assunte e dei provvedimenti adottati.