Art. 4. 1. L'autorita' giudiziaria, quando ha fondato motivo di ritenere che la sostituzione o l'impiego di denaro, beni o altre utilita' di cui agli articoli 648- bis e 648- ter del codice penale siano avvenuti attraverso operazioni bancarie, ne da' comunicazione al Governatore della Banca d'Italia per gli atti di sua competenza. Le notizie comunicate sono coperte dal segreto di ufficio. La comunicazione puo' essere ritardata quando puo' derivarne pregiudizio alle indagini. 2. Il Governatore da' comunicazione all'autorita' giudiziaria delle iniziative assunte e dei provvedimenti adottati.