Art. 5. 
  1. Per i delitti di sequestro di persona le circostanze attenuanti,
diverse da quelle previste dal comma quarto dell'articolo 289- bis  e
dai commi quarto e quinto dell'articolo 630 del  codice  penale,  non
possono  essere  ritenute  equivalenti  o  prevalenti  rispetto  alle
circostanze aggravanti previste  dall'articolo  630,  comma  secondo,
dell'articolo 289- bis, comma secondo, dall'articolo 61, n. 4 e n.  5
quando il fatto e' stato  commesso  in  danno  di  minore  ovvero  di
persona che si trova in condizioni di salute gravi o ha  oltrepassato
i sessantacinque anni di eta', nonche' dal citato articolo 61, n. 8 e
n. 11, del codice penale. Le eventuali diminuzioni di pena si operano
sulla quantita' di  pena  risultante  dall'aumento  conseguente  alle
predette aggravanti.