Art. 5. 1. Per i delitti di sequestro di persona le circostanze attenuanti, diverse da quelle previste dal comma quarto dell'articolo 289- bis e dai commi quarto e quinto dell'articolo 630 del codice penale, non possono essere ritenute equivalenti o prevalenti rispetto alle circostanze aggravanti previste dall'articolo 630, comma secondo, dell'articolo 289- bis, comma secondo, dall'articolo 61, n. 4 e n. 5 quando il fatto e' stato commesso in danno di minore ovvero di persona che si trova in condizioni di salute gravi o ha oltrepassato i sessantacinque anni di eta', nonche' dal citato articolo 61, n. 8 e n. 11, del codice penale. Le eventuali diminuzioni di pena si operano sulla quantita' di pena risultante dall'aumento conseguente alle predette aggravanti.