Art. 7. 
  1. Quando e' necesario per acquisire rilevanti elementi  probatori,
ovvero per la individuazione o cattura dei responsabili  del  delitto
di sequestro di persona a scopo di estorsione, il pubblico  ministero
puo' richiedere che venga autorizzata la disposizione di beni, denaro
o altra  utilita'  per  l'esecuzione  di  operazioni  controllate  di
pagamento del riscatto, indicandone le modalita'. Il giudice provvede
con decreto motivato. 
  2. L'autorizzazione a disporre di beni,  denaro  o  altra  utilita'
puo' essere comunque richiesta dal pubblico ministero per i sequestri
di persona a scopo di estorsione in corso alla  data  di  entrata  in
vigore del presente decreto. 
  3. Ai medesimi fini di cui al comma 1 il pubblico  ministero  puo',
con decreto motivato,  ritardare  l'esecuzione  o  disporre  che  sia
ritardata l'esecuzione dei provvedimenti  che  applicano  una  misura
cautelare, dell'arresto, del fermo dell'indiziato di  delitto  o  del
sequestro. Nei casi d'urgenza il ritardo dell'esecuzione dei predetti
provvedimenti puo' essere disposto anche oralmente,  ma  il  relativo
decreto deve essere emesso entro le successive quarantotto ore.