La Camera dei deputati ed il Senato della Repubblica hanno approvato; 
                   IL PRESIDENTE DELLA REPUBBLICA 
                              PROMULGA 
la seguente legge: 
                               ART. 1. 
                              Finalita' 
1.  La  presente  legge  concerne  l'estrazione,  l'mportazione,   la
lavorazione, l'utilizzazione, la commercializzazione, il  trattamento
e lo smaltimento, nel territorio  nazionale,  nonche'  l'esportazione
dell'amianto e dei prodotti che lo contengono e detta  norme  per  la
dismissione dalla produzione  e  dal  commercio,  per  la  cessazione
dell'estrazione,     dell'importazione,      dell'esportazione      e
dell'utilizzazione dell'amianto e dei prodotti che lo contengono, per
la realizzazione di misure di decontaminazione e  di  bonifica  delle
aree  interessate  dall'inquinamento  da  amianto,  per  la   ricerca
finalizzata alla  individuazione  di  materiali  sostitutivi  e  alla
riconversione produttiva e  per  il  controllo  sull'inquinamento  da
amianto. 
2. A decorrere da trecentosessantacinque giorni dalla data di entrata
in  vigore  della   presente   legge   sono   vietate   l'estrazione,
l'importazione,   l'esportazione,   la   commercializzazione   e   la
produzione  di  amianto,  di  prodotti  di  amianto,  o  di  prodotti
contenenti amianto ivi compresi quelli di cui alle lettere  c)  e  g)
della tabella allegata alla presente legge, salvo i  diversi  termini
previsti   per   la   cessazione    della    produzione    e    della
commercializzazione dei prodotti di cui alla medesima tabella. 
 
          AVVERTENZA:
          Il  testo  delle  note  qui  pubblicato e' stato redatto ai
          sensi dell'art. 10, commi 2 e  3,  del  testo  unico  delle
          disposizioni     sulla     promulgazione    delle    leggi,
          sull'emanazione dei decreti del Presidente della Repubblica
          e sulle pubblicazioni ufficiali della Repubblica  italiana,
          approvato  con  D.P.R.  28  dicembre 1985, n. 1092, al solo
          fine di facilitare la lettura delle disposizioni  di  legge
          modificate  o  alle  quali  e'  operato  il rinvio. Restano
          invariati il valore e l'efficacia  degli  atti  legislativi
          qui trascritti.