Art. 2.
                         Registri del P.R.A.
  1. A decorrere dalla data di attivazione del servizio automatizzato
cessano  le annotazioni ed iscrizioni sui registri previsti dall'art.
11 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436.
  2.  La  conservatoria  provinciale  procede  alla registrazione nel
P.R.A. mediante:
    a) l'aggiornamento degli archivi elettronici, previa acquisizione
e  convalida  dei  dati  predetti,  mediante  l'impiego  di procedure
automatizzate;
    b)   l'inserimento,   nella   raccolta   delle   formalita',  dei
certificati  di  proprieta'  e delle note di formalita', ordinati per
data  e  numero  progressivo  e  corredati  dei  titoli  e  documenti
allegati.
  3.  Al fine di automatizzare le procedure per le ispezioni e quelle
per  il  rilascio  delle certificazioni e delle copie di cui all'art.
17,   comma   7,  la  conservatoria  provinciale  puo'  avvalersi  di
procedimenti  tecnici di riproduzione osservando le norme di cui agli
articoli  6  e  seguenti del decreto del Presidente del Consiglio dei
Ministri  11  settembre  1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
306  del  25  novembre  1974,  nonche' all'articolo unico del decreto
ministeriale  29  marzo  1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n.
206 del 28 luglio 1979.
  4.  I  registri  in  essere  alla  data  indicata  al  comma 1 sono
conservati a cura delle rispettive conservatorie provinciali.
 
          Note all'art. 2:
             -  Il  testo  dell'art.  11  del  R.D.L.   n.   436/1927
          (Disciplina    dei   contratti   di   compravendita   degli
          autoveicoli   ed   istituzione   del   pubblico    registro
          automobilistico   presso   le   sedi  dell'Automobile  club
          d'Italia), e' il seguente:
             "Art. 11. - Presso ogni sede provinciale dell'A.C.I.  e'
          istituito  un  pubblico registro automobilistico, nel quale
          deve essere iscritto ogni autoveicolo  che  abbia  ottenuto
          nella provincia la licenza di circolazione.
             In  separati registri devono essere iscritti i motocicli
          e le trattrici agricole.
             Chiunque ne faccia richiesta, osservate le modalita'  da
          determinarsi   nelle   norme  di  esecuzione  del  presente
          decreto, ha diritto di ottenere copia  delle  iscrizioni  e
          delle  annotazioni  contenute  nel  pubblico  registro o il
          certificato che non ve ne e' alcuna".
             -  Il testo dell'art. 6 e seguenti (fino all'art. 9) del
          D.P.C.M.  11 settembre 1974 (Norme per la  fotoriproduzione
          sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti nelle
          pubbliche amministrazioni), e' il seguente:
             "Art. 6 (Procedimenti tecnici per la riproduzione). - Il
          microfilm  sostitutivo  degli atti e documenti dei quali si
          intende procedere alla  distruzione  e'  costituito  da  un
          negativo    soggetto   alla   prescrizione   del   presente
          regolamento o da altro tipo di film, che, a giudizio  degli
          organi  preposti  alla  normalizzazione,  offra  le  stesse
          garanzie.
             Per la riproduzione di  documenti  d'archivio  ed  altri
          atti  seguita da distruzione dell'originale, ai sensi e per
          gli effetti dell'art.  25 della legge 4  gennaio  1968,  n.
          15,  e' ammesso l'uso di procedimenti tecnici, ivi compresa
          la microfilmatura in duplex, che diano garanzia di fedelta'
          al   documento   riprodotto,    di    duplicabilita',    di
          leggibilita',  di  resistenza  dell'immagine a tentativi di
          alterazione fraudolenta  e  di  stabilita'  illimitata  nel
          tempo, in condizioni normali di conservazione.
             Quale  unita' fotografica puo' essere assunta, oltreche'
          la bobina del  tipo  comunemente  in  commercio,  qualsiasi
          altra  pellicola  negativa,  di  formato ridotto, di cui al
          primo  comma  del  presente  articolo,   purche'   atta   a
          costituire  un complesso collegabile mediante numerazioni o
          altri simboli.  Tali  unita'  fotografiche,  costituite  da
          bobine o da complessi collegabili, dovranno essere numerate
          progressivamente  e non dovranno essere impressionate sulla
          parte iniziale e terminale  per  una  lunghezza  di  almeno
          dieci  centimetri  o,  se  trattasi di formati a schede, in
          un'unica parte per uno spazio  sufficiente  ai  fini  della
          apposizione   dell'attestazione  di  autentica  di  cui  al
          successivo art. 9.
             La pellicola da usare deve essere del tipo di  sicurezza
          secondo  gli  standards internazionali di fabbricazione, da
          approvare  con  decreto  del  Ministro  per  l'interno   di
          concerto  con  quelli  per  il tesoro e per l'industria, il
          commercio e  l'artigianato,  per  l'archiviazione  a  tempo
          indeterminato,  ininfiammabile,  e di passo non inferiore a
          mm  16.  Essa  puo'  essere  imperforata,  monoperforata  o
          biperforata.
             Le   caratteristiche  di  stabilita'  e  quelle  fisico-
          chimiche devono essere attestate sugli involucri unitamente
          alla  dicitura  "pellicola   di   archiviazione   a   tempo
          indeterminato"   ed   agli  estremi  del  relativo  decreto
          interministeriale di approvazione.
             Il trattamento della pellicola impressionata deve essere
          effettuato a regola d'arte.
             Dal  film  sostitutivo,   autenticato   ai   sensi   del
          successivo  art.  9, possono essere tratte, per le correnti
          esigenze operative, copie  integrali  o  parziali.  Per  la
          formazione  di tali copie sono ammessi tutti i procedimenti
          tecnici.
             Soltanto  la pellicola autenticata sostituisce, ai sensi
          e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio  1968,
          n. 15, gli originali atti e documenti riprodotti.
             Tale   pellicola   deve  essere  custodita  in  modo  da
          garantirne la leggibilita' e la conservazione nel tempo. Il
          microfilm  sostitutivo  con   i   relativi   strumenti   di
          consultazione  (di  cui agli articoli 5, 6 e 7, nono comma,
          del presente decreto) dovra' successivamente esser  versato
          agli archivi di Stato competenti nei termini prescritti per
          ciascun  tipo  di  documentazione in essi fotoriprodotta ai
          sensi  dell'art.  23  del  decreto  del  Presidente   della
          Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409.
             Art.    7   (Indicazioni   da   apporre   nel   negativo
          sostitutivo). - La pellicola deve essere impressionata  con
          le indicazioni sottospecificate:
               a) denominazione dell'Amministrazione o ente, tenuti a
          conservare gli atti e i documenti;
               b)  numero o numeri di catena dell'unita' fotografica,
          generalita' complete dell'operatore alla  macchina,  numero
          della macchina e data dell'impressione;
               c)   descrizione   eventuale   della   serie   (numero
          complessivo   delle   unita'   archivistiche   ed   estremi
          cronologici generali) data e firma del compilatore, con una
          nota   illustrativa   del   contenuto   e  del  sistema  di
          classificazione  o  di  numerazione  usati,  nonche'  delle
          eventuali     dispersioni    verificatesi    prima    della
          fotoriproduzione.   Tali   indicazioni   costituiscono   lo
          schedone generale di serie;
               d)  descrizione  dell'unita'  archivistica (numero dei
          documenti in essi compresi,  estremi  cronologici)  con  la
          denominazione  completa  della  medesima.  Tali indicazioni
          costituiscono   lo   schedone    particolare    dell'unita'
          archivistica.  La  eventuale mancanza di documenti, i fogli
          bianchi  e  gli  eventuali  danneggiamenti  devono   essere
          indicati  in  calce  allo schedone che deve essere datato e
          firmato chiaramente dal compilatore. Questo  schedone  puo'
          essere  sostituito  dal  frontespizio  di  ciascuna  unita'
          archivistica, sul quale devono essere apposte la data e  la
          firma   leggibile   dell'addetto  alla  cartellinatura  dei
          documenti.
             Le predette indicazioni devono essere riprodotte  da  un
          quadro  a  caratteri  mobili  o  da un modulo a stampa, con
          caratteri non inferiori al corpo  40  che  ne  consenta  la
          lettura senza l'ausilio di apparecchi ottici.
             Gli  estremi  di  cui alle lettere a) e b) devono essere
          riprodotti all'inizio  ed  alla  fine  di  ciascuna  unita'
          fotografica,  come  penultimo  fotogramma. Su tale schedone
          viene apposta  la  indicazione  di  "inizio"  e  di  "fine"
          soltanto  quando  esso  sia  riprodotto  prima  dell'unita'
          archivistica con la quale inizia la serie o  dopo  l'unita'
          archivistica con la quale la serie termina.
             Lo  schedone  particolare  dell'unita' archivistica deve
          essere riprodotto all'inizio e alla fine  di  detta  unita'
          con  l'indicazione:   "inizio" e "fine". Tale schedone deve
          altresi'   essere   riprodotto   anche   quando    l'unita'
          archivistica non possa essere contenuta integralmente nella
          medesima  unita'  fotografica. In tal caso saranno inserite
          opportune indicazioni di collegamento tra le diverse unita'
          fotografiche riproducenti la medesima unita'  archivistica.
          Tali  indicazioni  saranno apposte dopo l'ultimo fotogramma
          riproducente  l'unita'  archivistica  in  ciascuna   unita'
          fotografica  ed  innanzi  al primo della unita' fotografica
          successiva  con   la   quale   riprende   la   duplicazione
          dell'unita' archivistica interrotta.
             Nel  caso  l'unita'  archivistica  sia  costituita da un
          unico documento che presenti tutti gli elementi  atti  alla
          sua  individuazione, puo' essere compilato e fotoriprodotto
          il solo schedone generale di serie.
             I fotogrammi sono numerati progressivamente  per  unita'
          fotografica e devono riprodurre gli estremi di cui al n. 4)
          dell'art. 5.
             Ove   sia   essenziale  la  esatta  ricostruzione  delle
          dimensioni  del  documento,  nel  fotogramma  deve   essere
          riprodotta  una  scala  centimetrica.  Nei casi in cui, per
          necessita' tecniche, sia indispensabile sezionare  in  piu'
          parti  il  documento,  deve  essere  fotografato  per  ogni
          sezione,  un  quadro  d'unione  che,  per  ogni  parte  del
          documento   riprodotto   nel   corrispondente   fotogramma,
          presenti un quadratino nero che consenta di individuare  la
          posizione della parte fotografata rispetto alle altre.
             Le   unita'  fotografiche  devono  essere  descritte  in
          apposito registro nel quale  devono  essere  riportati  gli
          estremi  di  classificazione di ciascuna e quelli idonei ad
          identificare le unita'  archivistiche  in  essa  riprodotte
          secondo quanto prescritto al n. 6) dell'art. 5.
             Le operazioni di ripresa e le varie fasi del trattamento
          devono  risultare  da  appositi registri istituiti per ogni
          singola macchina, che devono essere chiusi  giornalmente  e
          sottoscritti dall'operatore.
             Qualora  la  duplicazione  sia effettuata mediante unica
          macchina da presa il registro prescritto al nono commma del
          presente  articolo  puo'  fungere  anche  da  registro   di
          macchina.  In  tal caso e' controfirmato dall'operatore che
          ha eseguito la duplicazione.
             Nel caso le caratteristiche formali  dei  documenti  non
          dovessero  essere  riconducibili  al  previsto  sistema  di
          cartellinatura ed alle  norme  tecniche  prescritte,  fermo
          restando  che  deve  in  ogni  caso  essere  costituito  un
          originale negativo di sicurezza per sostituire ai  sensi  e
          per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n.
          15, i documenti riprodotti, possono esssere adottate proce-
          dure la cui osservanza sia garantita da un responsabile del
          settore  di  produzione  ed  utilizzazione dei documenti da
          fotoriprodurre. Tale deroga e' consentita anche qualora, in
          rapporto a strutture informative preesistenti  al  presente
          decreto,  sia stato adottato un sistema di cartellinatura e
          di duplicazione diverso da quelli di cui agli articoli 5  e
          7 da integrare con le indicazioni ricognitive principali.
             Art.  8  (Collaudo).  -  La  pellicola  sostitutiva  dei
          documenti  d'archivio  e  degli  altri  atti  deve   essere
          collaudata da incaricato diverso da quello che ha proceduto
          alla cartellinatura ed alla riproduzione fotografica.
             Qualora al collaudo risultino errori di cartellinatura o
          di  ripresa  (pagine non fotografate, fotogrammi esposti in
          modo erroneo, fotogrammi danneggiati a seguito di incidenti
          verificatisi nel corso del trattamento, strappi, errori  di
          numerazione  e  simili)  deve  provvedersi  alle necessarie
          integrazioni e correzioni,  fotografando  i  documenti  non
          riprodotti o riprodotti nei fotogrammi errati o danneggiati
          in  una  o  piu'  unita'  fotografiche che devono avere una
          propria numerazione e  far  parte  integrante  della  serie
          fotografica cui si riferiscono.
             Le  unita'  fotografiche  riservate  ai rifacimenti sono
          soggette   alle   modalita'   di   registrazione    e    di
          autenticazione prescritte dal presente decreto.
             All'inizio  ed  alla fine di ciascuna unita' fotografica
          riservata ai rifacimenti deve risultare  prima  del  quadro
          generale  della riproduzione con la indicazione dell'unita'
          fotografica  errata,  uno  schedone  con   la   indicazione
          RIFACIMENTI  seguita dal numero dell'unita' fotografica cui
          le correzioni si riferiscono.
             I rifacimenti sono eseguiti per ordine progressivo delle
          unita' fotografiche in cui sono contenuti i  fotogrammi  da
          ripetere   e   per  ciascuna  unita'  fotografica  seguendo
          l'ordine progressivo dei fotogrammi errati. Il  numero  del
          fotogramma  da  sostituire  deve essere dato al rifacimento
          corrispondente. Il fotogramma relativo a un  documento  non
          riprodotto  deve  avere  lo  stesso  numero, contrassegnato
          dalla lettera dell'alfabeto, del fotogramma  che  riproduce
          il   documento  immediatamente  precedente  nell'ordine  di
          cartellinatura.
             All'inizio ed alla fine del  gruppo  di  fotogrammi  che
          sostituiscono  fotogrammi  annullati  della medesima unita'
          fotografica   sono   riprodotte    le    indicazioni    che
          contraddistinguono  detta  unita'  con  la  legenda "inizio
          appendice" e "fine appendice"; prima e dopo i fotogrammi di
          ciascuna  unita'  archivistica,  ne  sara'  riprodotto   lo
          schedone  particolare con la indicazione "inizio appendice"
          e "fine appendice".
             Durante il collaudo devono essere annullati  in  maniera
          evidente  ed  indelebile, senza compromettere la resistenza
          della pellicola, tutti i fotogrammi comunque  errati  salvo
          che  si  tratti  di  duplicazioni  riproducenti il medesimo
          documento  nel  qual  caso   si   annulla   il   fotogramma
          tecnicamente peggiore.
             Per  quanto  attiene al negativo di sostituzione, non e'
          consentito effettuare rifacimenti complessivi che  superino
          il  cinque  per  cento dei fotogrammi contenuti nell'unita'
          fotografica.
             Ad operazioni ultimate il collaudatore da' atto  che  le
          riproduzioni   fotografiche   sono   state   eseguite   con
          l'osservanza  delle  prescrizioni  contenute  nel  presente
          decreto,  mediante  apposizione  della  propria  firma  sul
          registro  di  cui  al  nono  comma del precedente art. 7, a
          fianco   della   registrazione   dell'unita'    fotografica
          collaudata.
            Art. 9 (Autenticazione della pellicola sostitutiva). - La
          pellicola riproducente gli atti e i documenti da sostituire
          ai  sensi  e  per  gli  effetti  dell'art. 25 della legge 4
          gennaio 1968, n.  15,  deve  essere  autenticata  dal  capo
          dell'ufficio  responsabile della conservazione degli atti o
          documenti o da un suo delegato.
             Il responsabile dell'autenticazione di cui al precedente
          comma deve assistere al procedimento  di  formazione  della
          pellicola  sostitutiva  e,  ad  operazione  ultimata,  deve
          imprimere  il  proprio  punzone   sull'unita'   fotografica
          sostitutiva   nelle   parti   non   impressionate  previste
          dall'art. 6 del presente decreto, prima  che  la  pellicola
          sia   sottoposta  allo  sviluppo.  Una  volta  eseguito  il
          collaudo previsto dal  precedente  art.  8  il  funzionario
          autenticante  applica  di nuovo il punzone al termine della
          unita' fotografica.
             Detto punzone viene depositato, mediante impressione  su
          apposito   registro,   insieme   alle  generalita'  e  alla
          qualifica del responsabile, seguite dalle date  iniziali  e
          terminali  del  periodo in cui il punzone medesimo e' stato
          usato presso l'ufficio.
             Delle  relative  operazioni   di   fotoriproduzione   ed
          autentica  si  da'  atto  mediante  dichiarazione  e  firma
          dell'operatore   che   ha   effettuato   la    ripresa    e
          dell'incaricato  dell'autenticazione sul registro di cui al
          nono comma del precedente  art.  7,  nell'apposita  colonna
          riservata   al   processo   verbale  ed  in  corrispondenza
          dell'unita' fotografica autenticata".
             - Il testo dell'articolo unico del D.M.  29  marzo  1979
          (Approvazione   delle   caratteristiche   della   pellicola
          destinata alla fotoriproduzione sostitutiva  dei  documenti
          di    archivio    e   di   altri   atti   delle   pubbliche
          amministrazioni) e' il seguente:
             "Articolo  unico.  -  Il   microfilm   sostitutivo   dei
          documenti  di  archivio  e  di  altri  atti delle pubbliche
          amministrazioni deve essere  costituito  da  una  pellicola
          negativa  di  sicurezza,  ininfiammabile  e  di  passo  non
          inferiore  a   mm   16,   per   l'archiviazione   a   tempo
          indeterminato.
             Il   tipo  di  pellicola  imperforata,  monoperforata  o
          biperforata,    deve    corrispondere    agli     standards
          internazionali  di  fabbricazione stabiliti dagli organismi
          di normalizzazione  ufficialmente  riconosciuti  nei  Paesi
          produttori   ed   in   vigore   all'inizio   dell'anno   di
          fabbricazione.
             Le  caratteristiche  di  stabilita'  e  quelle   fisico-
          chimiche devono essere attestate sugli involucri unitamente
          alla   dicitura   "pellicola   di   archiviazione  a  tempo
          indeterminato ed  agli  estremi  del  presente  decreto  di
          approvazione".