Art. 2. Registri del P.R.A. 1. A decorrere dalla data di attivazione del servizio automatizzato cessano le annotazioni ed iscrizioni sui registri previsti dall'art. 11 del regio decreto-legge 15 marzo 1927, n. 436. 2. La conservatoria provinciale procede alla registrazione nel P.R.A. mediante: a) l'aggiornamento degli archivi elettronici, previa acquisizione e convalida dei dati predetti, mediante l'impiego di procedure automatizzate; b) l'inserimento, nella raccolta delle formalita', dei certificati di proprieta' e delle note di formalita', ordinati per data e numero progressivo e corredati dei titoli e documenti allegati. 3. Al fine di automatizzare le procedure per le ispezioni e quelle per il rilascio delle certificazioni e delle copie di cui all'art. 17, comma 7, la conservatoria provinciale puo' avvalersi di procedimenti tecnici di riproduzione osservando le norme di cui agli articoli 6 e seguenti del decreto del Presidente del Consiglio dei Ministri 11 settembre 1974, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 306 del 25 novembre 1974, nonche' all'articolo unico del decreto ministeriale 29 marzo 1979, pubblicato nella Gazzetta Ufficiale n. 206 del 28 luglio 1979. 4. I registri in essere alla data indicata al comma 1 sono conservati a cura delle rispettive conservatorie provinciali.
Note all'art. 2: - Il testo dell'art. 11 del R.D.L. n. 436/1927 (Disciplina dei contratti di compravendita degli autoveicoli ed istituzione del pubblico registro automobilistico presso le sedi dell'Automobile club d'Italia), e' il seguente: "Art. 11. - Presso ogni sede provinciale dell'A.C.I. e' istituito un pubblico registro automobilistico, nel quale deve essere iscritto ogni autoveicolo che abbia ottenuto nella provincia la licenza di circolazione. In separati registri devono essere iscritti i motocicli e le trattrici agricole. Chiunque ne faccia richiesta, osservate le modalita' da determinarsi nelle norme di esecuzione del presente decreto, ha diritto di ottenere copia delle iscrizioni e delle annotazioni contenute nel pubblico registro o il certificato che non ve ne e' alcuna". - Il testo dell'art. 6 e seguenti (fino all'art. 9) del D.P.C.M. 11 settembre 1974 (Norme per la fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti nelle pubbliche amministrazioni), e' il seguente: "Art. 6 (Procedimenti tecnici per la riproduzione). - Il microfilm sostitutivo degli atti e documenti dei quali si intende procedere alla distruzione e' costituito da un negativo soggetto alla prescrizione del presente regolamento o da altro tipo di film, che, a giudizio degli organi preposti alla normalizzazione, offra le stesse garanzie. Per la riproduzione di documenti d'archivio ed altri atti seguita da distruzione dell'originale, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, e' ammesso l'uso di procedimenti tecnici, ivi compresa la microfilmatura in duplex, che diano garanzia di fedelta' al documento riprodotto, di duplicabilita', di leggibilita', di resistenza dell'immagine a tentativi di alterazione fraudolenta e di stabilita' illimitata nel tempo, in condizioni normali di conservazione. Quale unita' fotografica puo' essere assunta, oltreche' la bobina del tipo comunemente in commercio, qualsiasi altra pellicola negativa, di formato ridotto, di cui al primo comma del presente articolo, purche' atta a costituire un complesso collegabile mediante numerazioni o altri simboli. Tali unita' fotografiche, costituite da bobine o da complessi collegabili, dovranno essere numerate progressivamente e non dovranno essere impressionate sulla parte iniziale e terminale per una lunghezza di almeno dieci centimetri o, se trattasi di formati a schede, in un'unica parte per uno spazio sufficiente ai fini della apposizione dell'attestazione di autentica di cui al successivo art. 9. La pellicola da usare deve essere del tipo di sicurezza secondo gli standards internazionali di fabbricazione, da approvare con decreto del Ministro per l'interno di concerto con quelli per il tesoro e per l'industria, il commercio e l'artigianato, per l'archiviazione a tempo indeterminato, ininfiammabile, e di passo non inferiore a mm 16. Essa puo' essere imperforata, monoperforata o biperforata. Le caratteristiche di stabilita' e quelle fisico- chimiche devono essere attestate sugli involucri unitamente alla dicitura "pellicola di archiviazione a tempo indeterminato" ed agli estremi del relativo decreto interministeriale di approvazione. Il trattamento della pellicola impressionata deve essere effettuato a regola d'arte. Dal film sostitutivo, autenticato ai sensi del successivo art. 9, possono essere tratte, per le correnti esigenze operative, copie integrali o parziali. Per la formazione di tali copie sono ammessi tutti i procedimenti tecnici. Soltanto la pellicola autenticata sostituisce, ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, gli originali atti e documenti riprodotti. Tale pellicola deve essere custodita in modo da garantirne la leggibilita' e la conservazione nel tempo. Il microfilm sostitutivo con i relativi strumenti di consultazione (di cui agli articoli 5, 6 e 7, nono comma, del presente decreto) dovra' successivamente esser versato agli archivi di Stato competenti nei termini prescritti per ciascun tipo di documentazione in essi fotoriprodotta ai sensi dell'art. 23 del decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963, n. 1409. Art. 7 (Indicazioni da apporre nel negativo sostitutivo). - La pellicola deve essere impressionata con le indicazioni sottospecificate: a) denominazione dell'Amministrazione o ente, tenuti a conservare gli atti e i documenti; b) numero o numeri di catena dell'unita' fotografica, generalita' complete dell'operatore alla macchina, numero della macchina e data dell'impressione; c) descrizione eventuale della serie (numero complessivo delle unita' archivistiche ed estremi cronologici generali) data e firma del compilatore, con una nota illustrativa del contenuto e del sistema di classificazione o di numerazione usati, nonche' delle eventuali dispersioni verificatesi prima della fotoriproduzione. Tali indicazioni costituiscono lo schedone generale di serie; d) descrizione dell'unita' archivistica (numero dei documenti in essi compresi, estremi cronologici) con la denominazione completa della medesima. Tali indicazioni costituiscono lo schedone particolare dell'unita' archivistica. La eventuale mancanza di documenti, i fogli bianchi e gli eventuali danneggiamenti devono essere indicati in calce allo schedone che deve essere datato e firmato chiaramente dal compilatore. Questo schedone puo' essere sostituito dal frontespizio di ciascuna unita' archivistica, sul quale devono essere apposte la data e la firma leggibile dell'addetto alla cartellinatura dei documenti. Le predette indicazioni devono essere riprodotte da un quadro a caratteri mobili o da un modulo a stampa, con caratteri non inferiori al corpo 40 che ne consenta la lettura senza l'ausilio di apparecchi ottici. Gli estremi di cui alle lettere a) e b) devono essere riprodotti all'inizio ed alla fine di ciascuna unita' fotografica, come penultimo fotogramma. Su tale schedone viene apposta la indicazione di "inizio" e di "fine" soltanto quando esso sia riprodotto prima dell'unita' archivistica con la quale inizia la serie o dopo l'unita' archivistica con la quale la serie termina. Lo schedone particolare dell'unita' archivistica deve essere riprodotto all'inizio e alla fine di detta unita' con l'indicazione: "inizio" e "fine". Tale schedone deve altresi' essere riprodotto anche quando l'unita' archivistica non possa essere contenuta integralmente nella medesima unita' fotografica. In tal caso saranno inserite opportune indicazioni di collegamento tra le diverse unita' fotografiche riproducenti la medesima unita' archivistica. Tali indicazioni saranno apposte dopo l'ultimo fotogramma riproducente l'unita' archivistica in ciascuna unita' fotografica ed innanzi al primo della unita' fotografica successiva con la quale riprende la duplicazione dell'unita' archivistica interrotta. Nel caso l'unita' archivistica sia costituita da un unico documento che presenti tutti gli elementi atti alla sua individuazione, puo' essere compilato e fotoriprodotto il solo schedone generale di serie. I fotogrammi sono numerati progressivamente per unita' fotografica e devono riprodurre gli estremi di cui al n. 4) dell'art. 5. Ove sia essenziale la esatta ricostruzione delle dimensioni del documento, nel fotogramma deve essere riprodotta una scala centimetrica. Nei casi in cui, per necessita' tecniche, sia indispensabile sezionare in piu' parti il documento, deve essere fotografato per ogni sezione, un quadro d'unione che, per ogni parte del documento riprodotto nel corrispondente fotogramma, presenti un quadratino nero che consenta di individuare la posizione della parte fotografata rispetto alle altre. Le unita' fotografiche devono essere descritte in apposito registro nel quale devono essere riportati gli estremi di classificazione di ciascuna e quelli idonei ad identificare le unita' archivistiche in essa riprodotte secondo quanto prescritto al n. 6) dell'art. 5. Le operazioni di ripresa e le varie fasi del trattamento devono risultare da appositi registri istituiti per ogni singola macchina, che devono essere chiusi giornalmente e sottoscritti dall'operatore. Qualora la duplicazione sia effettuata mediante unica macchina da presa il registro prescritto al nono commma del presente articolo puo' fungere anche da registro di macchina. In tal caso e' controfirmato dall'operatore che ha eseguito la duplicazione. Nel caso le caratteristiche formali dei documenti non dovessero essere riconducibili al previsto sistema di cartellinatura ed alle norme tecniche prescritte, fermo restando che deve in ogni caso essere costituito un originale negativo di sicurezza per sostituire ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, i documenti riprodotti, possono esssere adottate proce- dure la cui osservanza sia garantita da un responsabile del settore di produzione ed utilizzazione dei documenti da fotoriprodurre. Tale deroga e' consentita anche qualora, in rapporto a strutture informative preesistenti al presente decreto, sia stato adottato un sistema di cartellinatura e di duplicazione diverso da quelli di cui agli articoli 5 e 7 da integrare con le indicazioni ricognitive principali. Art. 8 (Collaudo). - La pellicola sostitutiva dei documenti d'archivio e degli altri atti deve essere collaudata da incaricato diverso da quello che ha proceduto alla cartellinatura ed alla riproduzione fotografica. Qualora al collaudo risultino errori di cartellinatura o di ripresa (pagine non fotografate, fotogrammi esposti in modo erroneo, fotogrammi danneggiati a seguito di incidenti verificatisi nel corso del trattamento, strappi, errori di numerazione e simili) deve provvedersi alle necessarie integrazioni e correzioni, fotografando i documenti non riprodotti o riprodotti nei fotogrammi errati o danneggiati in una o piu' unita' fotografiche che devono avere una propria numerazione e far parte integrante della serie fotografica cui si riferiscono. Le unita' fotografiche riservate ai rifacimenti sono soggette alle modalita' di registrazione e di autenticazione prescritte dal presente decreto. All'inizio ed alla fine di ciascuna unita' fotografica riservata ai rifacimenti deve risultare prima del quadro generale della riproduzione con la indicazione dell'unita' fotografica errata, uno schedone con la indicazione RIFACIMENTI seguita dal numero dell'unita' fotografica cui le correzioni si riferiscono. I rifacimenti sono eseguiti per ordine progressivo delle unita' fotografiche in cui sono contenuti i fotogrammi da ripetere e per ciascuna unita' fotografica seguendo l'ordine progressivo dei fotogrammi errati. Il numero del fotogramma da sostituire deve essere dato al rifacimento corrispondente. Il fotogramma relativo a un documento non riprodotto deve avere lo stesso numero, contrassegnato dalla lettera dell'alfabeto, del fotogramma che riproduce il documento immediatamente precedente nell'ordine di cartellinatura. All'inizio ed alla fine del gruppo di fotogrammi che sostituiscono fotogrammi annullati della medesima unita' fotografica sono riprodotte le indicazioni che contraddistinguono detta unita' con la legenda "inizio appendice" e "fine appendice"; prima e dopo i fotogrammi di ciascuna unita' archivistica, ne sara' riprodotto lo schedone particolare con la indicazione "inizio appendice" e "fine appendice". Durante il collaudo devono essere annullati in maniera evidente ed indelebile, senza compromettere la resistenza della pellicola, tutti i fotogrammi comunque errati salvo che si tratti di duplicazioni riproducenti il medesimo documento nel qual caso si annulla il fotogramma tecnicamente peggiore. Per quanto attiene al negativo di sostituzione, non e' consentito effettuare rifacimenti complessivi che superino il cinque per cento dei fotogrammi contenuti nell'unita' fotografica. Ad operazioni ultimate il collaudatore da' atto che le riproduzioni fotografiche sono state eseguite con l'osservanza delle prescrizioni contenute nel presente decreto, mediante apposizione della propria firma sul registro di cui al nono comma del precedente art. 7, a fianco della registrazione dell'unita' fotografica collaudata. Art. 9 (Autenticazione della pellicola sostitutiva). - La pellicola riproducente gli atti e i documenti da sostituire ai sensi e per gli effetti dell'art. 25 della legge 4 gennaio 1968, n. 15, deve essere autenticata dal capo dell'ufficio responsabile della conservazione degli atti o documenti o da un suo delegato. Il responsabile dell'autenticazione di cui al precedente comma deve assistere al procedimento di formazione della pellicola sostitutiva e, ad operazione ultimata, deve imprimere il proprio punzone sull'unita' fotografica sostitutiva nelle parti non impressionate previste dall'art. 6 del presente decreto, prima che la pellicola sia sottoposta allo sviluppo. Una volta eseguito il collaudo previsto dal precedente art. 8 il funzionario autenticante applica di nuovo il punzone al termine della unita' fotografica. Detto punzone viene depositato, mediante impressione su apposito registro, insieme alle generalita' e alla qualifica del responsabile, seguite dalle date iniziali e terminali del periodo in cui il punzone medesimo e' stato usato presso l'ufficio. Delle relative operazioni di fotoriproduzione ed autentica si da' atto mediante dichiarazione e firma dell'operatore che ha effettuato la ripresa e dell'incaricato dell'autenticazione sul registro di cui al nono comma del precedente art. 7, nell'apposita colonna riservata al processo verbale ed in corrispondenza dell'unita' fotografica autenticata". - Il testo dell'articolo unico del D.M. 29 marzo 1979 (Approvazione delle caratteristiche della pellicola destinata alla fotoriproduzione sostitutiva dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni) e' il seguente: "Articolo unico. - Il microfilm sostitutivo dei documenti di archivio e di altri atti delle pubbliche amministrazioni deve essere costituito da una pellicola negativa di sicurezza, ininfiammabile e di passo non inferiore a mm 16, per l'archiviazione a tempo indeterminato. Il tipo di pellicola imperforata, monoperforata o biperforata, deve corrispondere agli standards internazionali di fabbricazione stabiliti dagli organismi di normalizzazione ufficialmente riconosciuti nei Paesi produttori ed in vigore all'inizio dell'anno di fabbricazione. Le caratteristiche di stabilita' e quelle fisico- chimiche devono essere attestate sugli involucri unitamente alla dicitura "pellicola di archiviazione a tempo indeterminato ed agli estremi del presente decreto di approvazione".