Art. 3.
                     Stato giuridico del veicolo
  1. Il riepilogo delle informazioni di carattere tecnico e giuridico
risultanti  nel  P.R.A.  ad  una certa data, esclusi i dati analitici
delle  iscrizioni  ipotecarie  non  rinnovate  nei  termini di legge,
costituisce   lo  stato  giuridico  attuale  del  veicolo  che  viene
aggiornato  nel  rispettivo archivio elettronico locale sulla base di
ogni formalita' validata.
  2.  Il  riepilogo  delle informazioni di cui al comma 1, risultanti
nel  P.R.A.  alla  data  di  attivazione  del servizio automatizzato,
costituisce  lo stato giuridico originario del veicolo da acquisire e
convalidare  nell'archivio  elettronico  centrale  in occasione della
prima operazione di cui all'art. 9.