Art. 4.
                    Trasferimento dell'iscrizione
     in altra conservatoria: transazioni nel sistema informatico
  1.  Per  il  rinnovo dell'iscrizione di un veicolo in Conservatoria
diversa  da  quella  nella  quale  il  veicolo  e' iscritto, in luogo
dell'invio della copia autentica di cui all'art. 10 del regio decreto
del   29   luglio   1927,   n.  1814,  si  procede  all'aggiornamento
dell'archivio  elettronico  centrale sulla base dello stato giuridico
integrato  con  i  gravami e le iscrizioni ipotecarie non cancellati.
Finche'  il rinnovo dell'iscrizione non sia eseguito, ogni formalita'
eventualmente   espletata  presso  la  conservatoria  di  provenienza
modifica lo stato giuridico anzidetto.
  2.  Si  applicano le procedure in essere anteriormente alla data di
entrata  in vigore del presente regolamento nel caso in cui una delle
conservatorie  interessate al trasferimento dell'iscrizione non abbia
iniziato ad operare in regime automatizzato.
  3.  La Conservatoria di destinazione automatizzata, cui pervenga la
copia  autentica  del  foglio di iscrizione ai sensi dell'art. 10 del
regio   decreto   29   luglio   1927,   n.  1814,  provvede  comunque
all'aggiornamento  dell'archivio  centrale  ai  sensi del comma 1 del
presente articolo.
 
          Nota all'art. 4:
             -  Il  testo  dell'art.  10  del  R.D. n. 1814/1927 gia'
          citato e' il seguente:
             "Art.    10.     -     Avvenuto     il     trasferimento
          dell'immatricolazione  di  un  autoveicolo  da una ad altra
          provincia,  per  ottenere   l'iscrizione   dell'autoveicolo
          stesso  nel pubblico registro tenuto dalla sede dell'A.C.I.
          nella provincia ove e' eseguita la nuova  immatricolazione,
          il  richiedente  deve esibire all'ufficio della sede stessa
          una copia autentica del foglio del pubblico registro tenuto
          dall'A.C.I.  nella  provincia  di   provenienza,   relativo
          all'autoveicolo,  ed  il  foglio  complementare della nuova
          carta di circolazione. Dalla copia del foglio di iscrizione
          prodotta dal richiedente, deve risultare che, nel  pubblico
          registro   della   sede   dell'A.C.I.  della  provincia  di
          provenienza, sia  stato  fatto  annotamento  che  la  copia
          stessa  e'  stata  richiesta  e  rilasciata  per corredarne
          l'istanza di trasferimento dell'iscrizione.
             Deve  essere  esibita  altresi'  la   nuova   carta   di
          circolazione     rilasciata     dall'ufficio    provinciale
          motorizzazione civile e trasporti in concessione.
             Il   funzionario   dell'A.C.I.,   sulla  base  dei  dati
          risultanti  dalla  copia  autenticata  del   foglio   della
          precedente  iscrizione e dalla nuova carta di circolazione,
          esegue l'iscrizione dell'autoveicolo nel pubblico registro,
          secondo le modalita' prescritte negli articoli 6  e  7  del
          presente  decreto  e,  dell'avvenuta iscrizione, da' avviso
          all'ufficio della sede dell'A.C.I. di provenienza.
             In modo analogo si  procede  negli  altri  casi  in  cui
          debbasi  effettuare  una nuova iscrizione dell'autoveicolo,
          in seguito  a  rinnovazione  della  carta  di  circolazione
          rilasciata dall'ufficio provinciale motorizzazione civile e
          trasporti in concessione".