Art. 4. Trasferimento dell'iscrizione in altra conservatoria: transazioni nel sistema informatico 1. Per il rinnovo dell'iscrizione di un veicolo in Conservatoria diversa da quella nella quale il veicolo e' iscritto, in luogo dell'invio della copia autentica di cui all'art. 10 del regio decreto del 29 luglio 1927, n. 1814, si procede all'aggiornamento dell'archivio elettronico centrale sulla base dello stato giuridico integrato con i gravami e le iscrizioni ipotecarie non cancellati. Finche' il rinnovo dell'iscrizione non sia eseguito, ogni formalita' eventualmente espletata presso la conservatoria di provenienza modifica lo stato giuridico anzidetto. 2. Si applicano le procedure in essere anteriormente alla data di entrata in vigore del presente regolamento nel caso in cui una delle conservatorie interessate al trasferimento dell'iscrizione non abbia iniziato ad operare in regime automatizzato. 3. La Conservatoria di destinazione automatizzata, cui pervenga la copia autentica del foglio di iscrizione ai sensi dell'art. 10 del regio decreto 29 luglio 1927, n. 1814, provvede comunque all'aggiornamento dell'archivio centrale ai sensi del comma 1 del presente articolo.
Nota all'art. 4: - Il testo dell'art. 10 del R.D. n. 1814/1927 gia' citato e' il seguente: "Art. 10. - Avvenuto il trasferimento dell'immatricolazione di un autoveicolo da una ad altra provincia, per ottenere l'iscrizione dell'autoveicolo stesso nel pubblico registro tenuto dalla sede dell'A.C.I. nella provincia ove e' eseguita la nuova immatricolazione, il richiedente deve esibire all'ufficio della sede stessa una copia autentica del foglio del pubblico registro tenuto dall'A.C.I. nella provincia di provenienza, relativo all'autoveicolo, ed il foglio complementare della nuova carta di circolazione. Dalla copia del foglio di iscrizione prodotta dal richiedente, deve risultare che, nel pubblico registro della sede dell'A.C.I. della provincia di provenienza, sia stato fatto annotamento che la copia stessa e' stata richiesta e rilasciata per corredarne l'istanza di trasferimento dell'iscrizione. Deve essere esibita altresi' la nuova carta di circolazione rilasciata dall'ufficio provinciale motorizzazione civile e trasporti in concessione. Il funzionario dell'A.C.I., sulla base dei dati risultanti dalla copia autenticata del foglio della precedente iscrizione e dalla nuova carta di circolazione, esegue l'iscrizione dell'autoveicolo nel pubblico registro, secondo le modalita' prescritte negli articoli 6 e 7 del presente decreto e, dell'avvenuta iscrizione, da' avviso all'ufficio della sede dell'A.C.I. di provenienza. In modo analogo si procede negli altri casi in cui debbasi effettuare una nuova iscrizione dell'autoveicolo, in seguito a rinnovazione della carta di circolazione rilasciata dall'ufficio provinciale motorizzazione civile e trasporti in concessione".