Art. 8. Disposizioni inerenti il settore siderurgico 1. Per consentire il rispetto degli impegni assunti in sede comunitaria per il risanamento del settore siderurgico, secondo il piano di ristrutturazione del comparto siderurgico europeo e con riferimento alle linee di programmazione del settore elaborate in sede nazionale, e' autorizzato, nel limite massimo di 15.500 unita', un piano per il triennio 1994-1996 di pensionamento anticipato dei dipendenti dalle imprese industriali del settore siderurgico pubblico e privato, nonche' dalle imprese, gia' beneficiarie dei provvedimenti di cui al decreto-legge 1 aprile 1989, n. 120, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 maggio 1989, n. 181, e successive modificazioni ed integrazioni, di impiantistica industriale nel settore siderurgico, in attivita' al 1 gennaio 1994, di eta' non inferiore a cinquanta anni se uomini e quarantasette anni se donne, e che abbiano maturato i requisiti assicurativi e contributivi minimi di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 503. A tal fine, ai dipendenti medesimi, e' concesso un aumento dell'anzianita' contributiva per un periodo massimo di dieci anni e comunque non superiore alla differenza tra la data di risoluzione del rapporto di lavoro e quella del raggiungimento del sessantesimo anno di eta' ovvero del periodo necessario al conseguimento di 35 anni di anzianita' contributiva. Si applicano i vigenti regimi di incumulabilita' e di incompatibilita' previsti per i trattamenti pensionistici di anzianita'. (( 1-bis. Nel piano di cui al comma 1 del presente articolo, nel )) (( limite massimo numerico ivi previsto, possono essere inclusi )) (( anche lavoratori dipendenti, alla data del 1 gennaio 1993, )) (( dalle imprese indicate nel medesimo comma e successivamente )) (( collocati in mobilita' ai sensi dell'articolo 7, comma 7, della )) (( legge 23 luglio 1991, n. 223, che non abbiano fatto richiesta, )) (( alla data di entrata in vigore della legge di conversione del )) (( presente decreto, di corresponsione anticipata dell'indennita' )) (( ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della medesima legge 23 )) (( luglio 1991, n. 223, ovvero che vengano licenziati per )) (( cessazione o riduzione di attivita' entro il 31 dicembre 1994 )) (( avendo maturato almeno trenta anni di anzianita' contributiva. )) 2. Le domande di pensionamento anticipato sono irrevocabili e devono essere presentate alle imprese di appartenenza dai lavoratori interessati che siano gia' in possesso dei predetti requisiti ovvero che li matureranno nel corso del triennio 1994-1996, entro novanta giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto. Le imprese, sulla base del piano triennale di pensionamento anticipato sul quale vanno sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori, e delle esigenze di ristrutturazione e riorganizzazione, provvedono a selezionare le domande presentate trasmettendole all'Istituto nazionale della previdenza sociale (INPS). Il rapporto di lavoro dei dipendenti, le cui domande sono trasmesse all'Istituto previdenziale, si estingue nell'ultimo giorno del mese precedente la decorrenza del trattamento pensionistico. 3. Il piano di cui al comma 1 e' approvato con decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale, di concerto con i Ministri dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro.