Art. 8.
            Disposizioni inerenti il settore siderurgico
  1.  Per  consentire  il  rispetto  degli  impegni  assunti  in sede
comunitaria per il risanamento del settore  siderurgico,  secondo  il
piano  di  ristrutturazione  del  comparto  siderurgico europeo e con
riferimento alle linee di programmazione  del  settore  elaborate  in
sede  nazionale, e' autorizzato, nel limite massimo di 15.500 unita',
un piano per il triennio 1994-1996 di  pensionamento  anticipato  dei
dipendenti dalle imprese industriali del settore siderurgico pubblico
e privato, nonche' dalle imprese, gia' beneficiarie dei provvedimenti
di  cui  al  decreto-legge  1  aprile  1989,  n. 120, convertito, con
modificazioni, dalla legge 15  maggio  1989,  n.  181,  e  successive
modificazioni  ed  integrazioni,  di  impiantistica  industriale  nel
settore siderurgico, in attivita' al 1  gennaio  1994,  di  eta'  non
inferiore a cinquanta anni se uomini e quarantasette anni se donne, e
che  abbiano  maturato i requisiti assicurativi e contributivi minimi
di cui all'articolo 2 del decreto legislativo 30  dicembre  1992,  n.
503.  A  tal  fine,  ai  dipendenti  medesimi, e' concesso un aumento
dell'anzianita' contributiva per un periodo massimo di dieci  anni  e
comunque non superiore alla differenza tra la data di risoluzione del
rapporto  di lavoro e quella del raggiungimento del sessantesimo anno
di eta' ovvero del periodo necessario al conseguimento di 35 anni  di
anzianita'   contributiva.   Si   applicano   i   vigenti  regimi  di
incumulabilita' e di  incompatibilita'  previsti  per  i  trattamenti
pensionistici di anzianita'.
(( 1-bis. Nel piano di cui al comma 1 del presente articolo, nel   ))
(( limite massimo numerico ivi previsto, possono essere inclusi    ))
(( anche lavoratori dipendenti, alla data del 1 gennaio 1993,     ))
(( dalle imprese indicate nel medesimo comma e successivamente     ))
(( collocati in mobilita' ai sensi dell'articolo 7, comma 7, della ))
(( legge 23 luglio 1991, n. 223, che non abbiano fatto richiesta,  ))
(( alla data di entrata in vigore della legge di conversione del   ))
(( presente decreto, di corresponsione anticipata dell'indennita'  ))
(( ai sensi dell'articolo 7, comma 5, della medesima legge 23      ))
(( luglio 1991, n. 223, ovvero che vengano licenziati per          ))
(( cessazione o riduzione di attivita' entro il 31 dicembre 1994   ))
(( avendo maturato almeno trenta anni di anzianita' contributiva.  ))
  2.  Le  domande  di  pensionamento  anticipato  sono irrevocabili e
devono essere presentate alle imprese di appartenenza dai  lavoratori
interessati  che siano gia' in possesso dei predetti requisiti ovvero
che li matureranno nel corso del triennio  1994-1996,  entro  novanta
giorni  dalla  data  di  entrata  in  vigore del presente decreto. Le
imprese, sulla base del piano triennale di  pensionamento  anticipato
sul quale vanno sentite le organizzazioni sindacali dei lavoratori, e
delle  esigenze  di ristrutturazione e riorganizzazione, provvedono a
selezionare  le  domande   presentate   trasmettendole   all'Istituto
nazionale  della previdenza sociale (INPS). Il rapporto di lavoro dei
dipendenti, le cui domande sono trasmesse all'Istituto previdenziale,
si estingue nell'ultimo giorno del mese precedente la decorrenza  del
trattamento pensionistico.
  3. Il piano di cui al comma 1 e' approvato con decreto del Ministro
del  lavoro  e  della  previdenza sociale, di concerto con i Ministri
dell'industria, del commercio e dell'artigianato e del tesoro.