Art. 4.
                   Disposizioni in materia di ICI
(( 1. Ai fini dell'imposta comunale sugli immobili, i comuni       ))
(( possono deliberare, ai sensi dell'articolo 6 del decreto        ))
(( legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, una aliquota ridotta,     ))
(( comunque non inferiore al 4 per mille, in favore delle persone  ))
(( fisiche soggetti passivi e dei soci di cooperative edilizie a   ))
(( proprieta' indivisa, residenti nel comune, per l'unita'         ))
(( immobiliari direttamente adibita ad abitazione principale,      ))
(( nonche' per quelle locate con contratto registrato ad un        ))
(( soggetto che le utilizzi come abitazione principale, a          ))
(( condizione che il gettito complessivo previsto sia almeno pari  ))
(( all'ultimo gettito annuale realizzato.                          ))
 2. All'articolo 9-bis,  comma 2, del decreto-legge 23 febbraio 1995,
n.  41,  convertito, con modificazioni, dalla legge 22 marzo 1995, n.
85, le parole: "31 maggio 1995" sono sostituite  dalle  seguenti:  "1
gennaio 1995".
  3.  Il  termine  per  il  versamento  dell'imposta  comunale  sugli
immobili dovuta per  l'anno  1995  dai  soggetti  non  residenti  nel
territorio  dello  Stato  e'  fissato  al  30 dicembre 1995. Restano,
comunque, fermi i maggiori differimenti di termini previsti da  norme
speciali.
  4.  Per  i comuni compresi nei territori delle province autonome di
Trento e di Bolzano, i termini previsti dall'articolo 11, commi  1  e
2,  del decreto legislativo 30 dicembre 1992, n. 504, per la notifica
degli avvisi di liquidazione e di accertamento in rettifica, relativi
all'imposta comunale sugli immobili  dovuta  per  l'anno  1993,  sono
prorogati di un anno.