Art. 2.

  1. La disciplina legislativa delle funzioni e dei compiti conferiti
alle regioni ai sensi della presente legge spetta alle regioni quando
e'  riconducibile  alle materie di cui all'articolo 117, primo comma,
della  Costituzione.  Nelle  restanti  materie spetta alle regioni il
potere di emanare norme attuative ai sensi dell'articolo 117, secondo
comma, della Costituzione.
  2.  In  ogni  caso,  la  disciplina  della  organizzazione  e dello
svolgimento  delle funzioni e dei compiti amministrativi conferiti ai
sensi dell'articolo 1 e' disposta, secondo le rispettive competenze e
nell'ambito  della  rispettiva  potesta'  normativa,  dalle regioni e
dagli enti locali.