Art. 9.
    1.  Il  Governo  e'  delegato ad emanare, entro cinque mesi dalla
data   di   entrata  in  vigore  della  presente  legge,  un  decreto
legislativo  volto  a  definire  ed  ampliare  le  attribuzioni della
Conferenza  permanente  per  i rapporti tra lo Stato, le regioni e le
province  autonome  di  Trento  e  di  Bolzano,  unificandola, per le
materie e i compiti di interesse comune delle regioni, delle province
e  dei  comuni,  con  la  Conferenza Stato-Citta' e autonomie locali.
Nell'emanazione  del  decreto  legislativo  il Governo si atterra' ai
seguenti principi e criteri direttivi:
    a)  potenziamento  dei  poteri  e delle funzioni della Conferenza
prevedendo  la  partecipazione  della  medesima  a  tutti  i processi
decisionali  di interesse regionale, interregionale ed infraregionale
almeno a livello di attivita' consultiva obbligatoria;
    b)  semplificazione  delle  procedure  di  raccordo  tra  Stato e
regioni attraverso la concentrazione in capo alla Conferenza di tutte
le  attribuzioni  relative  ai  rapporti  tra  Stato  e regioni anche
attraverso la soppressione di comitati, commissioni e organi omologhi
all'interno delle amministrazioni pubbliche;
    c)  specificazione  delle  materie  per  le quali e' obbligatoria
l'intesa e della disciplina per i casi di dissenso;
    d)  definizione  delle forme e modalita' della partecipazione dei
rappresentanti dei comuni, delle province e delle comunita' montane.
    2. Dalla data di entrata in vigore del decreto legislativo di cui
al  comma  1, i pareri richiesti dalla presente legge alla Conferenza
permanente  per  i  rapporti  tra  lo Stato, le regioni e le province
autonome  di  Trento  e  di  Bolzano e alla Conferenza Stato-Citta' e
autonomie locali sono espressi dalla Conferenza unificata.