Art. 3 
 
       Programmi regionali cofinanziati dai fondi strutturali 
                 e rifinanziamento fondo di garanzia 
 
  1.   In   considerazione   della   eccezionale   crisi    economica
internazionale e della conseguente necessita' della  riprogrammazione
nell'utilizzo delle risorse disponibili, al  fine  di  accelerare  la
spesa dei programmi  regionali  cofinanziati  dai  fondi  strutturali
negli anni 2012, 2013 e 2014, all'articolo 32, comma 4,  della  legge
12 novembre 2011, n. 183, (( dopo  la  lettera  n),  e'  aggiunta  la
seguente: «n ))-bis) per gli anni 2012,  2013  e  2014,  delle  spese
effettuate a valere sulle risorse dei cofinanziamenti  nazionali  dei
fondi   strutturali   comunitari.   Per   le    Regioni    ricomprese
nell'Obiettivo Convergenza e nel regime di phasing in  nell'Obiettivo
Competitivita',  di  cui  al  Regolamento  del  Consiglio   (CE)   n.
1083/2006, tale esclusione e' subordinata all'Accordo sull'attuazione
del Piano di Azione Coesione del 15 novembre 2011. L'esclusione opera
nei limiti complessivi di 1.000 milioni di euro  per  ciascuno  degli
anni 2012, 2013 e 2014.». 
  (( 1-bis L'esclusione delle spese di cui  alla  lettera  n-bis  del
comma 4 dell'articolo 32  della  legge  12  novembre  2011,  n.  183,
introdotta dal comma 1 del  presente  articolo,  opera  per  ciascuna
regione nei limiti definiti con i criteri  di  cui  al  comma  2  del
presente articolo. )) 
  2. Per compensare  gli  effetti  in  termini  di  fabbisogno  e  di
indebitamento netto di cui al comma 1, e' istituito  nello  stato  di
previsione del  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  con  una
dotazione, in termini di sola cassa, di 1.000  milioni  di  euro  per
ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014 un «Fondo di compensazione  per
gli interventi volti  a  favorire  lo  sviluppo»,  ripartito  tra  le
singole  Regioni  sulla  base  della  chiave  di  riparto  dei  fondi
strutturali 2007-2013, tra programmi operativi regionali, cosi'  come
stabilita dal Quadro Strategico  Nazionale  2007-2013,  adottato  con
Decisione CE C (2007) n. 3329 del 13/7/2007. All'utilizzo  del  Fondo
si provvede, con decreto del Ministro dell'economia e delle  finanze,
su proposta del Ministro per la coesione territoriale, da  comunicare
al   Parlamento   e   alla   Corte   dei    conti,    su    richiesta
dell'Amministrazione interessata, sulla base dell'ordine  cronologico
delle richieste e entro i limiti della dotazione  assegnata  ad  ogni
singola Regione. 
  (( 3. Alla compensazione degli effetti finanziari  derivanti  dalla
costituzione del  fondo  di  cui  al  comma  2  ))  si  provvede  con
corrispondente utilizzo delle maggiori entrate e delle  minori  spese
recate dal presente provvedimento. 
  4. La dotazione del Fondo di garanzia  a  favore  delle  piccole  e
medie imprese di cui all'articolo 2, comma  100,  lettera  a),  della
legge  23  dicembre  1996,  n.  662  e  successive  modificazioni  ed
integrazioni, e' incrementata  di  400  milioni  di  euro  annui  per
ciascuno degli anni 2012, 2013 e 2014. 
  5. Per assicurare il sostegno alle esportazioni, la  somma  di  300
milioni di euro delle disponibilita' giacenti sul conto  corrente  di
Tesoreria di cui all'articolo 7, comma 2-bis, del decreto legislativo
31 marzo 1998, n. 143, e  successive  modifiche  e  integrazioni,  e'
versata all'entrata del bilancio statale nella misura di 150  milioni
nel 2012 e 150 milioni nel 2013, a cura  del  titolare  del  medesimo
conto, per essere riassegnata al fondo di cui  all'articolo  3  della
legge 28  maggio  1973,  n.  295,  per  le  finalita'  connesse  alle
attivita'  di  credito  all'esportazione.  All'onere  derivante   dal
presente comma in termini di  fabbisogno  e  indebitamento  netto  si
provvede con corrispondente utilizzo delle maggiori entrate  e  delle
minori spese recate dal presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
              Comma 1 
              --Si riporta il testo dell'articolo 32, comma 4,  della
          legge 12 novembre 2011, n. 183 recante "Disposizioni per la
          formazione del bilancio annuale e pluriennale dello  Stato.
          Legge di stabilita' 2012", come modificato  dalla  presente
          legge: 
              "Art. 32. 4. Il complesso delle spese finali di cui  ai
          commi 2 e 3 e' determinato, sia in  termini  di  competenza
          sia in termini di cassa, dalla somma delle spese correnti e
          in conto capitale risultanti dal consuntivo al netto: 
              a) delle spese  per  la  sanita',  cui  si  applica  la
          specifica disciplina di settore; 
              b) delle spese per la concessione di crediti; 
              c)  delle  spese  correnti  e  in  conto  capitale  per
          interventi   cofinanziati   correlati   ai    finanziamenti
          dell'Unione  europea,  con  esclusione   delle   quote   di
          finanziamento statale e regionale. Nei casi in cui l'Unione
          europea    riconosca    importi    inferiori,     l'importo
          corrispondente alle spese non riconosciute e'  incluso  tra
          le spese del patto di stabilita' interno relativo  all'anno
          in cui e' comunicato  il  mancato  riconoscimento.  Ove  la
          comunicazione sia effettuata nell'ultimo  quadrimestre,  il
          recupero puo' essere conseguito anche nell'anno successivo; 
              d)  delle  spese  relative  ai   beni   trasferiti   in
          attuazione del decreto legislativo 28 maggio 2010,  n.  85,
          per un importo corrispondente  alle  spese  gia'  sostenute
          dallo Stato per la gestione e la manutenzione dei  medesimi
          beni, determinato dal decreto del Presidente del  Consiglio
          dei Ministri di cui all'articolo 9, comma  3,  del  decreto
          legislativo n. 85 del 2010; 
              e) delle spese  concernenti  il  conferimento  a  fondi
          immobiliari di immobili ricevuti dallo Stato in  attuazione
          del decreto legislativo 28 maggio 2010, n. 85; 
              f) dei pagamenti effettuati in favore degli enti locali
          soggetti al  patto  di  stabilita'  interno  a  valere  sui
          residui  passivi   di   parte   corrente,   a   fronte   di
          corrispondenti residui attivi degli enti  locali.  Ai  fini
          del calcolo della media 2007-2009 in termini  di  cassa  si
          assume che i pagamenti in conto residui a favore degli enti
          locali risultanti nei consuntivi delle regioni per gli anni
          2007 e 2008 corrispondano agli  incassi  in  conto  residui
          attivi degli enti locali, ovvero ai  dati  effettivi  degli
          enti locali ove disponibili; 
              g)  delle  spese  concernenti  i  censimenti   di   cui
          all'articolo 50, comma 3, del decreto-legge 31 maggio 2010,
          n. 78, convertito, con modificazioni, dalla legge 30 luglio
          2010,  n.  122,  nei  limiti   delle   risorse   trasferite
          dall'ISTAT; 
              h) delle spese  conseguenti  alla  dichiarazione  dello
          stato di emergenza di cui alla legge 24 febbraio  1992,  n.
          225,  nei  limiti  dei  maggiori  incassi   derivanti   dai
          provvedimenti di cui all'articolo 5, comma 5-quater,  della
          legge n. 225 del 1992, acquisiti in  apposito  capitolo  di
          bilancio; 
              i) delle spese in  conto  capitale,  nei  limiti  delle
          somme effettivamente incassate  entro  il  30  novembre  di
          ciascun anno, relative al gettito derivante  dall'attivita'
          di recupero fiscale ai sensi dell'articolo  9  del  decreto
          legislativo 6 maggio 2011, n.  68,  acquisite  in  apposito
          capitolo di bilancio; 
              l)  delle   spese   finanziate   dal   fondo   per   il
          finanziamento  del   trasporto   pubblico   locale,   anche
          ferroviario  di  cui  all'articolo   21,   comma   3,   del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111; 
              m)  per  gli  anni  2013  e  2014,  delle   spese   per
          investimenti  infrastrutturali  nei  limiti  definiti   con
          decreto del Ministro delle infrastrutture e dei  trasporti,
          di concerto con il Ministro dell'economia e delle  finanze,
          di cui al comma 1  dell'articolo  5  del  decreto-legge  13
          agosto 2011, n. 138, convertito, con  modificazioni,  dalla
          legge 14 settembre 2011, n. 148; 
              n) delle spese a valere sulle risorse del fondo per  lo
          sviluppo  e  la  coesione  sociale,   sui   cofinanziamenti
          nazionali dei fondi comunitari a  finalita'  strutturale  e
          sulle risorse  individuate  ai  sensi  di  quanto  previsto
          dall'articolo 6-sexies del decreto-legge 25 giugno 2008, n.
          112, convertito, con modificazioni, dalla  legge  6  agosto
          2008, n. 133, subordinatamente e nei  limiti  previsti  dal
          decreto del Ministro dell'economia e delle finanze  di  cui
          all'articolo 5-bis, comma 2, del  decreto-legge  13  agosto
          2011, n. 138, convertito, con modificazioni, dalla legge 14
          settembre 2011, n. 148; 
              n-bis) per gli anni 2012,  2013  e  2014,  delle  spese
          effettuate  a  valere  sulle  risorse  dei  cofinanziamenti
          nazionali dei fondi strutturali comunitari. Per le  Regioni
          ricomprese  nell'Obiettivo  Convergenza  e  nel  regime  di
          phasing  in  nell'Obiettivo  Competitivita',  di   cui   al
          Regolamento del Consiglio (CE) n. 1083/2006,  (GUCE  L  210
          del  31  luglio  2006)  tale  esclusione   e'   subordinata
          all'Accordo sull'attuazione del Piano  di  Azione  Coesione
          del  15  novembre  2011.  L'esclusione  opera  nei   limiti
          complessivi di 1.000 milioni di  euro  per  ciascuno  degli
          anni 2012, 2013 e 2014." 
              --Si riporta il testo dell'articolo 2, comma 100, della
          legge 23 dicembre 1996, n. 662 e  successive  modificazioni
          ed integrazioni (Misure di razionalizzazione della  finanza
          pubblica): 
              "Art 2. 100. Nell'ambito delle risorse di cui al  comma
          99, escluse quelle derivanti dalla  riprogrammazione  delle
          risorse di cui ai commi 96 e 97, il CIPE puo' destinare: 
              a) una somma fino ad un massimo di 400 miliardi di lire
          per il finanziamento di un  fondo  di  garanzia  costituito
          presso  il  Mediocredito  Centrale  Spa   allo   scopo   di
          assicurare una parziale assicurazione ai  crediti  concessi
          dagli istituti di credito a favore delle  piccole  e  medie
          imprese; 
              b) una somma fino ad un massimo di 100 miliardi di lire
          per l'integrazione del Fondo centrale di garanzia istituito
          presso l'Artigiancassa Spa dalla legge 14 ottobre 1964,  n.
          1068  .  Nell'ambito  delle  risorse  che   si   renderanno
          disponibili per interventi nelle aree depresse,  sui  fondi
          della manovra finanziaria per  il  triennio  1997-1999,  il
          CIPE destina una somma fino  ad  un  massimo  di  lire  600
          miliardi nel triennio 1997-1999 per il finanziamento  degli
          interventi di cui all'articolo 1 della legge del 23 gennaio
          1992, n. 32 , e di lire 300 miliardi nel triennio 1997-1999
          per il finanziamento degli interventi di  cui  all'articolo
          17, comma 5, della legge 11 marzo 1988, n. 67." 
              --Si riporta il testo dell'articolo 7, comma 2-bis, del
          decreto legislativo 31 marzo 1998,  n.  143,  e  successive
          modificazioni  e  integrazioni  recante:  Disposizioni   in
          materia di commercio con l'estero, a norma dell'articolo 4,
          comma 4, lettera c), e dell'articolo 11 della L.  15  marzo
          1997, n. 59: 
              "Art. 2-bis. Le somme recuperate, riferite  ai  crediti
          indennizzati dalla SACE inseriti negli  accordi  bilaterali
          intergovernativi di ristrutturazione del debito,  stipulati
          dal Ministero degli affari esteri d'intesa con il Ministero
          dell'economia e delle finanze, affluite sino alla  data  di
          trasformazione della SACE nella SACE  S.p.A.  nell'apposito
          conto corrente acceso presso la  Tesoreria  centrale  dello
          Stato,  intestato  al  Ministero  dell'economia   e   delle
          finanze, Dipartimento del tesoro,  restano  di  titolarita'
          del Ministero dell'economia e delle  finanze,  Dipartimento
          del  tesoro.  Questi  e'  autorizzato  ad  avvalersi  delle
          disponibilita' di tale conto  corrente  per  finanziare  la
          sottoscrizione di aumenti di capitale della SACE  S.p.A.  e
          per onorare la garanzia statale degli impegni assunti dalla
          SACE S.p.A., ai sensi delle disposizioni  vigenti,  nonche'
          per ogni altro scopo e finalita' connesso  con  l'esercizio
          dell'attivita' della SACE S.p.A.  nonche'  con  l'attivita'
          nazionale   sull'estero,   anche   in   collaborazione    o
          coordinamento    con     le     istituzioni     finanziarie
          internazionali, nel  rispetto  delle  esigenze  di  finanza
          pubblica. Gli stanziamenti necessari relativi agli utilizzi
          del conto corrente sono determinati dalla legge finanziaria
          e  iscritti  nello  stato  di  previsione   del   Ministero
          dell'economia e delle finanze, Dipartimento del tesoro." 
              -- Si riporta il testo dell'articolo 3 della  legge  28
          maggio 1973, n. 295 (Aumento del  fondo  di  dotazione  del
          Mediocredito centrale): 
              "Art.  3.   Il   secondo   comma   dell'art.   37   del
          decreto-legge 26 ottobre 1970,  n.  745,  convertito  nella
          legge 18 dicembre 1970, n. 1034, e' sostituito dai seguenti
          commi: 
              "E' istituito presso l'Istituto centrale per il credito
          a medio termine (Mediocredito centrale)  un  fondo  per  la
          concessione,  in  sostituzione  o  a  completamento   delle
          operazioni indicate alle lettere a), b), c), d), e)  ed  f)
          del secondo comma dell'art. 2 della legge 30  aprile  1962,
          n. 265, o anche  abbinati  con  le  operazioni  stesse,  di
          contributi nel pagamento degli interessi sui  finanziamenti
          che gli istituti ed  aziende  ammessi  ad  operare  con  il
          Mediocredito  centrale  concedono  senza  o  con   parziale
          ricorso al Mediocredito stesso. 
              A partire dall'anno 1971 e' attribuito  allo  Stato  il
          dividendo sui  suoi  apporti  al  fondo  di  dotazione  del
          Mediocredito  centrale.  Gli  otto  decimi   del   relativo
          ammontare sono destinati al  fondo  di  cui  al  precedente
          comma.  I  residui  due  decimi   del   dividendo   saranno
          utilizzati  per  incrementare  la   riserva   straordinaria
          dell'Istituto, nonche' per iniziative per studi e  ricerche
          attinenti alle  finalita'  istituzionali  del  Mediocredito
          centrale. 
              I  limiti  e  le  modalita'  per  la  concessione   del
          contributo nel pagamento degli interessi verranno  indicati
          annualmente  nel   piano   generale   di   utilizzo   delle
          disponibilita' finanziarie di cui al sesto comma  dell'art.
          24 della legge 28 febbraio 1967, n. 131".