Art. 2 
 
 
                       Tribunale delle imprese 
 
  1. Al decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168 sono apportate  le
seguenti modificazioni: 
    a) all'articolo 1: 
  1) la rubrica e'  sostituita  dalla  seguente:  «Istituzione  delle
sezioni specializzate in materia di impresa»; 
  2) al comma 1, le parole: «proprieta' industriale ed intellettuale»
sono sostituite dalla seguente: «impresa»; 
  3) e' aggiunto il seguente comma: 
    «1-bis. Sono altresi' istituite sezioni specializzate in  materia
di impresa presso i tribunali e le corti d'appello  aventi  sede  nel
capoluogo di ogni regione, ove non esistenti nelle citta' di  cui  al
comma  1.  Per   il   territorio   compreso   nella   regione   Valle
d'Aosta/Valle'  d'Aoste  sono  competenti  le  sezioni  specializzate
presso il tribunale e la  corte  d'appello  di  Torino.  E'  altresi'
istituita la sezione specializzata in materia di  impresa  presso  il
tribunale e  la  corte  d'appello  di  Brescia.  L'istituzione  delle
sezioni  specializzate   non   comporta   incrementi   di   dotazioni
organiche»; 
    b) all'articolo 2, il comma 1 e' sostituito dal seguente: 
  «1. I giudici che compongono le sezioni specializzate  sono  scelti
tra i magistrati dotati di specifiche competenze»; 
    c) all'articolo 2, comma 2, le parole: «proprieta' industriale ed
intellettuale» sono sostituite dalla seguente: «impresa»; 
    d) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente: 
    «Art. 3. - (Competenza per materia delle sezioni specializzate) -
1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di: 
      a) controversie di cui all'articolo 134 del decreto legislativo
10 febbraio2005, n. 30, e successive modificazioni; 
      b) controversie in materia di diritto d'autore; 
      c) controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 10
ottobre 1990, n. 287; 
      d)  controversie  relative  alla  violazione  della   normativa
antitrust dell'Unione europea. 
  2. Le sezioni specializzate sono altresi' competenti, relativamente
alle societa' di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII, e Titolo
VI, del codice civile, alle societa' di cui al  regolamento  (CE)  n.
2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, e di cui al regolamento
(CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22  luglio  2003,  nonche'  alle
stabili organizzazioni nel  territorio  dello  Stato  delle  societa'
costituite all'estero, ovvero alle societa' che rispetto alle  stesse
esercitano o sono sottoposte a  direzione  e  coordinamento,  per  le
cause e i procedimenti: 
    a) relativi a rapporti societari ivi compresi quelli  concernenti
l'accertamento, la costituzione, la modificazione o  l'estinzione  di
un rapporto societario, le  azioni  di  responsabilita'  da  chiunque
promosse  contro  i  componenti  degli  organi  amministrativi  o  di
controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il  dirigente
preposto alla redazione dei documenti  contabili  societari,  nonche'
contro il soggetto incaricato della revisione contabile per  i  danni
derivanti da propri inadempimenti o da fatti  illeciti  commessi  nei
confronti della societa' che ha conferito l'incarico e nei  confronti
dei terzi danneggiati, le opposizioni  di  cui  agli  articoli  2445,
terzo  comma,  2482,  secondo  comma,  2447-quater,  secondo   comma,
2487-ter, secondo comma, 2503, secondo comma, 2503-bis, primo  comma,
e 2506-ter del codice civile; 
    b) relativi al trasferimento delle partecipazioni  sociali  o  ad
ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni  sociali  o  i
diritti inerenti; 
    c) in materia di  patti  parasociali,  anche  diversi  da  quelli
regolati dall'articolo 2341-bis del codice civile; 
    d) aventi ad  oggetto  azioni  di  responsabilita'  promosse  dai
creditori delle  societa'  controllate  contro  le  societa'  che  le
controllano; 
    e) relativi a rapporti di cui  all'articolo  2359,  primo  comma,
numero 3), all'articolo 2497-septies e all'articolo 2545-septies  del
codice civile; 
    f) relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi  o
forniture di rilevanza comunitaria dei  quali  sia  parte  una  delle
societa' di cui al presente comma, ovvero  quando  una  delle  stesse
partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti
siano stati affidati, ove  comunque  sussista  la  giurisdizione  del
giudice ordinario. 
  3. Le sezioni specializzate sono altresi' competenti per le cause e
i procedimenti che presentano ragioni di connessione  con  quelli  di
cui ai commi 1 e 2»; 
    e) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: 
  «Art. 4.  -  (Competenza  territoriale  delle  sezioni).  -  1.  Le
controversie di cui all'articolo 3 che, secondo gli ordinari  criteri
di ripartizione della competenza territoriale e  nel  rispetto  delle
normative speciali che le disciplinano,  dovrebbero  essere  trattate
dagli uffici giudiziari compresi nel territorio  della  regione  sono
assegnate alla sezione specializzata avente  sede  nel  capoluogo  di
regione  individuato  ai  sensi   dell'articolo   1.   Alle   sezioni
specializzate istituite presso i tribunali e le corti  d'appello  non
aventi sede nei capoluoghi di regione sono assegnate le  controversie
che dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari  compresi  nei
rispettivi distretti di corte d'appello». 
  2. All'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990,  n.  287,
le parole: «alla corte  d'appello  competente  per  territorio»  sono
sostituite dalle seguenti: «al tribunale  competente  per  territorio
presso cui e' istituita la sezione specializzata di cui  all'articolo
1 del decreto legislativo  26  giugno  2003,  n.  168,  e  successive
modificazioni». 
  3. Dopo il comma 1-bis  dell'articolo  13  del  testo  unico  delle
disposizioni legislative e  regolamentari  in  materia  di  spese  di
giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio
2002, n. 115, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: 
  «1-ter. Per i processi di competenza delle sezioni specializzate di
cui al decreto legislativo 27  giugno  2003,  n.  168,  e  successive
modificazioni,  il  contributo  unificato  di  cui  al  comma  1   e'
raddoppiato. Si applica il comma 1-bis». 
  4.   Il   maggior   gettito   derivante   dall'applicazione   della
disposizione di cui al comma 3 e' versato  all'entrata  del  bilancio
dello Stato per  essere  riassegnato,  quanto  ad  euro  600.000  per
ciascuno degli anni 2012 e 2013, alla copertura degli oneri derivanti
dalla istituzione delle sezioni specializzate in materia  di  impresa
presso gli uffici giudiziari diversi da quelli nei quali, per effetto
dell'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168,  sono
state istituite le sezioni specializzate  in  materia  di  proprieta'
industriale ed intellettuale e,  per  la  restante  parte,  al  fondo
istituito ai sensi dell'articolo 37, comma 10,  del  decreto-legge  6
luglio 2011, n. 98, convertito, con  modificazioni,  dalla  legge  15
luglio 2011, n. 111. A decorrere dall'anno  2014  l'intero  ammontare
del maggior gettito viene riassegnato al predetto fondo. Il  Ministro
dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri
decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 
  5. Al fine di semplificare ed accelerare le procedure relative alle
nuove assunzioni di personale di magistratura nonche' di  avvocati  e
procuratori dello Stato, la  riassegnazione  delle  entrate  prevista
dall'articolo 37, commi 10 e 14, del decreto-legge 6 luglio 2011,  n.
98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15  luglio  2011,  n.
111, e' effettuata al netto della quota  di  risorse  destinate  alle
predette assunzioni; la predetta  quota  e'  stabilita  con  apposito
decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con  i
Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze. Le  risorse
da destinare alle assunzioni corrispondenti alla predetta quota  sono
iscritte nello stato di  previsione  dell'entrata  e  in  quello  dei
Ministeri interessati. Il Ministro dell'economia e delle  finanze  e'
autorizzato  ad  apportare,  con  propri   decreti,   le   occorrenti
variazioni di bilancio. 
  6. Le disposizioni di cui al  presente  articolo  si  applicano  ai
giudizi instaurati dopo  il  centottantesimo  giorno  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto. 
 
          Riferimenti normativi 
              Si riporta il testo del decreto legislativo  26  giugno
          2003, n.  168  (Istituzione  di  Sezioni  specializzate  in
          materia di proprieta' industriale ed  intellettuale  presso
          tribunali e corti d'appello, a norma dell'articolo 16 della
          L.  12  dicembre  2002,  n.  273),  come  modificato  dalla
          presente legge: 
              "Art. 1. Istituzione  delle  sezioni  specializzate  in
          materia di impresa 
              1.  Sono  istituite  presso  i  tribunali  e  le  corti
          d'appello  di  Bari,  Bologna,  Catania,  Firenze,  Genova,
          Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino,  Trieste  e  Venezia
          sezioni specializzate in materia  di  impresa  senza  oneri
          aggiuntivi per il bilancio dello Stato  ne'  incrementi  di
          dotazioni organiche. 
              1-bis. Sono altresi' istituite sezioni specializzate in
          materia di impresa presso i tribunali e le corti  d'appello
          aventi  sede  nel  capoluogo  di  ogni  regione,  ove   non
          esistenti nelle citta' di cui al comma 1. Per il territorio
          compreso nella regione Valle  d'Aosta/Valle'  d'Aoste  sono
          competenti le sezioni specializzate presso il  tribunale  e
          la corte d'appello di  Torino.  E'  altresi'  istituita  la
          sezione specializzata  in  materia  di  impresa  presso  il
          tribunale e la corte d'appello  di  Brescia.  L'istituzione
          delle sezioni  specializzate  non  comporta  incrementi  di
          dotazioni organiche. 
              2.  Composizione   delle   sezioni   e   degli   organi
          giudicanti. 
              1. I giudici che compongono  le  sezioni  specializzate
          sono  scelti  tra  i  magistrati   dotati   di   specifiche
          competenze. 
              2. Ai giudici delle sezioni specializzate  puo'  essere
          assegnata, rispettivamente dal Presidente del  tribunale  o
          della corte d'appello, anche  la  trattazione  di  processi
          diversi,  purche'   cio'   non   comporti   ritardo   nella
          trattazione e decisione dei giudizi in materia di impresa. 
              3. Competenza per materia delle sezioni specializzate. 
              1. Le sezioni specializzate sono competenti in  materia
          di: 
              a) controversie di cui  all'articolo  134  del  decreto
          legislativo  10  febbraio  2005,  n.   30,   e   successive
          modificazioni; 
              b) controversie in materia di diritto d'autore; 
              c) controversie di cui all'articolo 33, comma 2,  della
          legge 10 ottobre 1990, n. 287; 
              d)  controversie   relative   alla   violazione   della
          normativa antitrust dell'Unione europea. 
              2. Le sezioni specializzate sono  altresi'  competenti,
          relativamente alle societa' di cui al Libro  V,  Titolo  V,
          Capi V, VI e VII, e Titolo  VI,  del  codice  civile,  alle
          societa' di  cui  al  regolamento  (CE)  n.  2157/2001  del
          Consiglio, dell'8 ottobre 2001, e  di  cui  al  regolamento
          (CE) n.  1435/2003  del  Consiglio,  del  22  luglio  2003,
          nonche' alle stabili organizzazioni  nel  territorio  dello
          Stato delle societa'  costituite  all'estero,  ovvero  alle
          societa'  che  rispetto  alle  stesse  esercitano  o   sono
          sottoposte a direzione e coordinamento, per le  cause  e  i
          procedimenti: 
              a) relativi a rapporti societari  ivi  compresi  quelli
          concernenti    l'accertamento,    la    costituzione,    la
          modificazione o l'estinzione di un rapporto societario,  le
          azioni di responsabilita' da  chiunque  promosse  contro  i
          componenti degli organi amministrativi o di  controllo,  il
          liquidatore, il  direttore  generale  ovvero  il  dirigente
          preposto alla redazione dei documenti contabili  societari,
          nonche'  contro  il  soggetto  incaricato  della  revisione
          contabile per i danni derivanti da propri  inadempimenti  o
          da fatti illeciti commessi nei confronti della societa' che
          ha  conferito  l'incarico  e  nei   confronti   dei   terzi
          danneggiati, le opposizioni  di  cui  agli  articoli  2445,
          terzo comma,  2482,  secondo  comma,  2447-quater,  secondo
          comma,  2487-ter,  secondo  comma,  2503,  secondo   comma,
          2503-bis, primo comma, e 2506-ter del codice civile; 
              b)  relativi  al  trasferimento  delle   partecipazioni
          sociali o ad  ogni  altro  negozio  avente  ad  oggetto  le
          partecipazioni sociali o i diritti inerenti; 
              c) in materia di patti parasociali,  anche  diversi  da
          quelli regolati dall'articolo 2341-bis del codice civile; 
              d)   identica;   aventi   ad    oggetto    azioni    di
          responsabilita'  promosse  dai  creditori  delle   societa'
          controllate contro le societa' che le controllano; 
              e) relativi a rapporti di cui all'articolo 2359,  primo
          comma, numero 3), all'articolo 2497-septies e  all'articolo
          2545-septies del codice civile; 
              f) relativi a contratti pubblici di appalto di  lavori,
          servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali  sia
          parte una delle societa' di cui al presente  comma,  ovvero
          quando  una  delle  stesse  partecipa  al  consorzio  o  al
          raggruppamento  temporaneo  cui  i  contratti  siano  stati
          affidati,  ove  comunque  sussista  la  giurisdizione   del
          giudice ordinario. 
              3. Le sezioni specializzate  sono  altresi'  competenti
          per le cause e i procedimenti  che  presentano  ragioni  di
          connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2. 
              Art. 4. (Competenza territoriale delle sezioni).  -  1.
          Le controversie di cui  all'articolo  3  che,  secondo  gli
          ordinari   criteri   di   ripartizione   della   competenza
          territoriale e nel rispetto delle normative speciali che le
          disciplinano,  dovrebbero  essere  trattate  dagli   uffici
          giudiziari  compresi  nel  territorio  della  regione  sono
          assegnate  alla  sezione  specializzata  avente  sede   nel
          capoluogo di regione individuato ai sensi dell'articolo  1.
          Alle sezioni specializzate istituite presso i  tribunali  e
          le corti  d'appello  non  aventi  sede  nei  capoluoghi  di
          regione  sono  assegnate  le  controversie  che  dovrebbero
          essere  trattate  dagli  uffici  giudiziari  compresi   nei
          rispettivi distretti di corte d'appello. 
              2. All'articolo 33, comma 2,  della  legge  10  ottobre
          1990, n. 287, le parole: «alla corte  d'appello  competente
          per  territorio»  sono  sostituite  dalle   seguenti:   «al
          tribunale competente per territorio presso cui e' istituita
          la sezione specializzata di cui all'articolo 1 del  decreto
          legislativo  26  giugno  2003,   n.   168,   e   successive
          modificazioni. 
              3. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 13 del testo unico
          delle disposizioni legislative e regolamentari  in  materia
          di spese di giustizia di  cui  al  decreto  del  Presidente
          della Repubblica 30  maggio  2002,  n.  115,  e  successive
          modificazioni, e' inserito il seguente: 
              «1-ter. Per i  processi  di  competenza  delle  sezioni
          specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003,
          n. 168, e successive modificazioni, il contributo unificato
          di cui al comma 1 e' raddoppiato. 
              Si applica il comma 1-bis. 
              4. Il maggior gettito derivante dall'applicazione della
          disposizione di cui al comma 3 e' versato  all'entrata  del
          bilancio dello Stato per essere riassegnato, quanto ad euro
          600.000 per ciascunodegli anni 2012 e 2013, alla  copertura
          degli  oneri  derivanti  dalla  istituzione  delle  sezioni
          specializzate in  materia  di  impresa  presso  gli  uffici
          giudiziari  diversi  da  quelli  nei  quali,  per   effetto
          dell'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003,  n.
          168, sono  state  istituite  le  sezioni  specializzate  in
          materia di proprieta' industriale ed intellettuale  e,  per
          la  restante   parte,   al   fondo   istituito   ai   sensi
          dell'articolo 37, comma  10,  del  decreto-legge  6  luglio
          2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge  15
          luglio 2011, n. 111. A decorrere  dall'anno  2014  l'intero
          ammontare del maggior gettito viene riassegnato al predetto
          fondo.  Il  Ministro  dell'economia  e  delle  finanze   e'
          autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti
          variazioni di bilancio. 
              5. Al fine di semplificare ed accelerare  le  procedure
          relative alle nuove assunzioni di personale di magistratura
          nonche'  di  avvocati  e  procuratori   dello   Stato,   la
          riassegnazione delle  entrate  prevista  dall'articolo  37,
          commi 10 e 14, del decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,
          convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio  2011,
          n. 111, e' effettuata  al  netto  della  quota  di  risorse
          destinate alle predette assunzioni; la  predetta  quota  e'
          stabilita con apposito decreto del Presidente del Consiglio
          dei ministri, di concerto con i Ministri della giustizia  e
          dell'economia e delle finanze. Le risorse da destinare alle
          assunzioni corrispondenti alla predetta quota sono iscritte
          nello stato di previsione  dell'entrata  e  in  quello  dei
          Ministeri interessati. Il Ministro  dell'economia  e  delle
          finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le
          occorrenti variazioni di bilancio. 
              6. Le disposizioni  di  cui  al  presente  articolo  si
          applicano ai giudizi  instaurati  dopo  il  centottantesimo
          giorno dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione del presente decreto.". 
              Si riporta  il  testo  dell'articolo  134  del  decreto
          legislativo  10  febbraio  2005,  n.  30,   (Codice   della
          proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15  della  L.
          12 dicembre 2002, n. 273), pubblicato nella  Gazz.  Uff.  4
          marzo 2005, n. 52, S.O. 
              "Art. 134. Norme in materia di competenza. 
              1.  Sono  devoluti  alla   cognizione   delle   sezioni
          specializzate previste dal decreto  legislativo  27  giugno
          2003, n. 168: 
              a) i procedimenti giudiziari in materia  di  proprieta'
          industriale e di concorrenza sleale, con  esclusione  delle
          sole   fattispecie   che   non   interferiscono,    neppure
          indirettamente, con l'esercizio dei diritti  di  proprieta'
          industriale,  nonche'  in  materia  di  illeciti  afferenti
          all'esercizio dei  diritti  di  proprieta'  industriale  ai
          sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli
          81 e 82 del Trattato che istituisce la  Comunita'  europea,
          la cui cognizione e' del giudice ordinario, e  in  generale
          in materie che presentano  ragioni  di  connessione,  anche
          impropria,  con  quelle   di   competenza   delle   sezioni
          specializzate; 
              b) le controversie  nelle  materie  disciplinate  dagli
          articoli 64, 65, 98 e 99 del presente codice; 
              c)  le  controversie  in  materia  di   indennita'   di
          espropriazione dei diritti di  proprieta'  industriale,  di
          cui conosce il giudice ordinario; 
              d)  le  controversie   che   abbiano   ad   oggetto   i
          provvedimenti del Consiglio dell'ordine di cui al  capo  VI
          di cui conosce il giudice ordinario.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 33,  comma  2,  della
          legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per  la  tutela  della
          concorrenza e del mercato), pubblicato nella Gazz. Uff.  13
          ottobre 1990, n. 240: 
              "Art. 33. Competenza giurisdizionale. 
              1.  La  tutela  giurisdizionale  davanti   al   giudice
          amministrativo e'  disciplinata  dal  codice  del  processo
          amministrativo. 
              2. Le azioni di nullita' e di risarcimento  del  danno,
          nonche' i  ricorsi  intesi  ad  ottenere  provvedimenti  di
          urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni  di
          cui ai titoli dal I al IV sono promossi davanti alla  corte
          d'appello competente per territorio.". 
              Il regolamento (CE) n.2157/2001 del  Consiglio,  dell'8
          ottobre 2001,  e  il  regolamento  (CE)  n.  1435/2003  del
          Consiglio,   del   22   luglio   2003,   sono    pubblicati
          rispettivamente nella G.U.C.E. 10 novembre 2001, n. L 294 e
          nella G.U.U.E. 18 agosto 2003, n. L 207. Entrata in  vigore
          il 21 agosto 2003. 
              Il  decreto  legislativo  26  giugno   2003,   n.   168
          (Istituzione  di  Sezioni  specializzate  in   materia   di
          proprieta' industriale ed intellettuale presso tribunali  e
          corti d'appello, a  norma  dell'articolo  16  della  L.  12
          dicembre 2002, n. 273), e' pubblicato nella Gazz.  Uff.  11
          luglio 2003, n. 159. 
              il comma 1-bis dell'articolo 13 del testo  unico  delle
          disposizioni legislative  e  regolamentari  in  materia  di
          spese di giustizia di cui al decreto del  Presidente  della
          Repubblica 30 maggio 2002,  n.  115,  e'  Pubblicato  nella
          Gazz. Uff. 15 giugno 2002, n. 139, S.O. 
              Si riporta l'articolo 1 del citato decreto legislativo,
          n. 168 del 2003: 
              "Art. 1. Istituzione delle sezioni. 
              1.  Sono  istituite  presso  i  tribunali  e  le  corti
          d'appello  di  Bari,  Bologna,  Catania,  Firenze,  Genova,
          Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino,  Trieste  e  Venezia
          sezioni specializzate in materia  di  impresa  senza  oneri
          aggiuntivi per il bilancio dello Stato  ne'  incrementi  di
          dotazioni organiche.". 
              Si  riporta  l'articolo  37,  commi   10   e   14   del
          decreto-legge  6  luglio  2011,  n.  98,  convertito,   con
          modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 che  reca
          Disposizioni urgenti per  la  stabilizzazione  finanziaria,
          pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2011, n. 155: 
              "Art. 37. Disposizioni  per  l'efficienza  del  sistema
          giudiziario e la celere definizione delle controversie 
              (Omissis). 
              10.  Il  maggior  gettito  derivante  dall'applicazione
          delle disposizioni di cui ai commi 6, 7, 8 e 9, e'  versato
          all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato
          ad apposito fondo istituito nello stato di  previsione  del
          Ministero   dell'economia   e   delle   finanze,   per   la
          realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia
          civile, amministrative e tributaria. 
              (Omissis). 
              14. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il maggior gettito
          derivante dall'applicazione dell'articolo 13, comma  6-bis,
          del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002,
          n.  115,  confluisce  nel  fondo  di  cui  al   comma   10.
          Conseguentemente,  il  comma  6-ter  dell'articolo  13  del
          predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del
          2002 e' abrogato.".