Art. 2 Tribunale delle imprese 1. Al decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168 sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'articolo 1: 1) la rubrica e' sostituita dalla seguente: «Istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa»; 2) al comma 1, le parole: «proprieta' industriale ed intellettuale» sono sostituite dalla seguente: «impresa»; 3) e' aggiunto il seguente comma: «1-bis. Sono altresi' istituite sezioni specializzate in materia di impresa presso i tribunali e le corti d'appello aventi sede nel capoluogo di ogni regione, ove non esistenti nelle citta' di cui al comma 1. Per il territorio compreso nella regione Valle d'Aosta/Valle' d'Aoste sono competenti le sezioni specializzate presso il tribunale e la corte d'appello di Torino. E' altresi' istituita la sezione specializzata in materia di impresa presso il tribunale e la corte d'appello di Brescia. L'istituzione delle sezioni specializzate non comporta incrementi di dotazioni organiche»; b) all'articolo 2, il comma 1 e' sostituito dal seguente: «1. I giudici che compongono le sezioni specializzate sono scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze»; c) all'articolo 2, comma 2, le parole: «proprieta' industriale ed intellettuale» sono sostituite dalla seguente: «impresa»; d) l'articolo 3 e' sostituito dal seguente: «Art. 3. - (Competenza per materia delle sezioni specializzate) - 1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di: a) controversie di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 10 febbraio2005, n. 30, e successive modificazioni; b) controversie in materia di diritto d'autore; c) controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287; d) controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea. 2. Le sezioni specializzate sono altresi' competenti, relativamente alle societa' di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII, e Titolo VI, del codice civile, alle societa' di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, e di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, nonche' alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' costituite all'estero, ovvero alle societa' che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento, per le cause e i procedimenti: a) relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilita' da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonche' contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della societa' che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui agli articoli 2445, terzo comma, 2482, secondo comma, 2447-quater, secondo comma, 2487-ter, secondo comma, 2503, secondo comma, 2503-bis, primo comma, e 2506-ter del codice civile; b) relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti; c) in materia di patti parasociali, anche diversi da quelli regolati dall'articolo 2341-bis del codice civile; d) aventi ad oggetto azioni di responsabilita' promosse dai creditori delle societa' controllate contro le societa' che le controllano; e) relativi a rapporti di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 3), all'articolo 2497-septies e all'articolo 2545-septies del codice civile; f) relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle societa' di cui al presente comma, ovvero quando una delle stesse partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario. 3. Le sezioni specializzate sono altresi' competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2»; e) l'articolo 4 e' sostituito dal seguente: «Art. 4. - (Competenza territoriale delle sezioni). - 1. Le controversie di cui all'articolo 3 che, secondo gli ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale e nel rispetto delle normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nel territorio della regione sono assegnate alla sezione specializzata avente sede nel capoluogo di regione individuato ai sensi dell'articolo 1. Alle sezioni specializzate istituite presso i tribunali e le corti d'appello non aventi sede nei capoluoghi di regione sono assegnate le controversie che dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nei rispettivi distretti di corte d'appello». 2. All'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le parole: «alla corte d'appello competente per territorio» sono sostituite dalle seguenti: «al tribunale competente per territorio presso cui e' istituita la sezione specializzata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni». 3. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: «1-ter. Per i processi di competenza delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni, il contributo unificato di cui al comma 1 e' raddoppiato. Si applica il comma 1-bis». 4. Il maggior gettito derivante dall'applicazione della disposizione di cui al comma 3 e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato, quanto ad euro 600.000 per ciascuno degli anni 2012 e 2013, alla copertura degli oneri derivanti dalla istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa presso gli uffici giudiziari diversi da quelli nei quali, per effetto dell'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, sono state istituite le sezioni specializzate in materia di proprieta' industriale ed intellettuale e, per la restante parte, al fondo istituito ai sensi dell'articolo 37, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A decorrere dall'anno 2014 l'intero ammontare del maggior gettito viene riassegnato al predetto fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 5. Al fine di semplificare ed accelerare le procedure relative alle nuove assunzioni di personale di magistratura nonche' di avvocati e procuratori dello Stato, la riassegnazione delle entrate prevista dall'articolo 37, commi 10 e 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' effettuata al netto della quota di risorse destinate alle predette assunzioni; la predetta quota e' stabilita con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze. Le risorse da destinare alle assunzioni corrispondenti alla predetta quota sono iscritte nello stato di previsione dell'entrata e in quello dei Ministeri interessati. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi instaurati dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.
Riferimenti normativi Si riporta il testo del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168 (Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprieta' industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a norma dell'articolo 16 della L. 12 dicembre 2002, n. 273), come modificato dalla presente legge: "Art. 1. Istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa 1. Sono istituite presso i tribunali e le corti d'appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia sezioni specializzate in materia di impresa senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato ne' incrementi di dotazioni organiche. 1-bis. Sono altresi' istituite sezioni specializzate in materia di impresa presso i tribunali e le corti d'appello aventi sede nel capoluogo di ogni regione, ove non esistenti nelle citta' di cui al comma 1. Per il territorio compreso nella regione Valle d'Aosta/Valle' d'Aoste sono competenti le sezioni specializzate presso il tribunale e la corte d'appello di Torino. E' altresi' istituita la sezione specializzata in materia di impresa presso il tribunale e la corte d'appello di Brescia. L'istituzione delle sezioni specializzate non comporta incrementi di dotazioni organiche. 2. Composizione delle sezioni e degli organi giudicanti. 1. I giudici che compongono le sezioni specializzate sono scelti tra i magistrati dotati di specifiche competenze. 2. Ai giudici delle sezioni specializzate puo' essere assegnata, rispettivamente dal Presidente del tribunale o della corte d'appello, anche la trattazione di processi diversi, purche' cio' non comporti ritardo nella trattazione e decisione dei giudizi in materia di impresa. 3. Competenza per materia delle sezioni specializzate. 1. Le sezioni specializzate sono competenti in materia di: a) controversie di cui all'articolo 134 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, e successive modificazioni; b) controversie in materia di diritto d'autore; c) controversie di cui all'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287; d) controversie relative alla violazione della normativa antitrust dell'Unione europea. 2. Le sezioni specializzate sono altresi' competenti, relativamente alle societa' di cui al Libro V, Titolo V, Capi V, VI e VII, e Titolo VI, del codice civile, alle societa' di cui al regolamento (CE) n. 2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, e di cui al regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, nonche' alle stabili organizzazioni nel territorio dello Stato delle societa' costituite all'estero, ovvero alle societa' che rispetto alle stesse esercitano o sono sottoposte a direzione e coordinamento, per le cause e i procedimenti: a) relativi a rapporti societari ivi compresi quelli concernenti l'accertamento, la costituzione, la modificazione o l'estinzione di un rapporto societario, le azioni di responsabilita' da chiunque promosse contro i componenti degli organi amministrativi o di controllo, il liquidatore, il direttore generale ovvero il dirigente preposto alla redazione dei documenti contabili societari, nonche' contro il soggetto incaricato della revisione contabile per i danni derivanti da propri inadempimenti o da fatti illeciti commessi nei confronti della societa' che ha conferito l'incarico e nei confronti dei terzi danneggiati, le opposizioni di cui agli articoli 2445, terzo comma, 2482, secondo comma, 2447-quater, secondo comma, 2487-ter, secondo comma, 2503, secondo comma, 2503-bis, primo comma, e 2506-ter del codice civile; b) relativi al trasferimento delle partecipazioni sociali o ad ogni altro negozio avente ad oggetto le partecipazioni sociali o i diritti inerenti; c) in materia di patti parasociali, anche diversi da quelli regolati dall'articolo 2341-bis del codice civile; d) identica; aventi ad oggetto azioni di responsabilita' promosse dai creditori delle societa' controllate contro le societa' che le controllano; e) relativi a rapporti di cui all'articolo 2359, primo comma, numero 3), all'articolo 2497-septies e all'articolo 2545-septies del codice civile; f) relativi a contratti pubblici di appalto di lavori, servizi o forniture di rilevanza comunitaria dei quali sia parte una delle societa' di cui al presente comma, ovvero quando una delle stesse partecipa al consorzio o al raggruppamento temporaneo cui i contratti siano stati affidati, ove comunque sussista la giurisdizione del giudice ordinario. 3. Le sezioni specializzate sono altresi' competenti per le cause e i procedimenti che presentano ragioni di connessione con quelli di cui ai commi 1 e 2. Art. 4. (Competenza territoriale delle sezioni). - 1. Le controversie di cui all'articolo 3 che, secondo gli ordinari criteri di ripartizione della competenza territoriale e nel rispetto delle normative speciali che le disciplinano, dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nel territorio della regione sono assegnate alla sezione specializzata avente sede nel capoluogo di regione individuato ai sensi dell'articolo 1. Alle sezioni specializzate istituite presso i tribunali e le corti d'appello non aventi sede nei capoluoghi di regione sono assegnate le controversie che dovrebbero essere trattate dagli uffici giudiziari compresi nei rispettivi distretti di corte d'appello. 2. All'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287, le parole: «alla corte d'appello competente per territorio» sono sostituite dalle seguenti: «al tribunale competente per territorio presso cui e' istituita la sezione specializzata di cui all'articolo 1 del decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni. 3. Dopo il comma 1-bis dell'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e successive modificazioni, e' inserito il seguente: «1-ter. Per i processi di competenza delle sezioni specializzate di cui al decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, e successive modificazioni, il contributo unificato di cui al comma 1 e' raddoppiato. Si applica il comma 1-bis. 4. Il maggior gettito derivante dall'applicazione della disposizione di cui al comma 3 e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato, quanto ad euro 600.000 per ciascunodegli anni 2012 e 2013, alla copertura degli oneri derivanti dalla istituzione delle sezioni specializzate in materia di impresa presso gli uffici giudiziari diversi da quelli nei quali, per effetto dell'articolo 1 del decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168, sono state istituite le sezioni specializzate in materia di proprieta' industriale ed intellettuale e, per la restante parte, al fondo istituito ai sensi dell'articolo 37, comma 10, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111. A decorrere dall'anno 2014 l'intero ammontare del maggior gettito viene riassegnato al predetto fondo. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 5. Al fine di semplificare ed accelerare le procedure relative alle nuove assunzioni di personale di magistratura nonche' di avvocati e procuratori dello Stato, la riassegnazione delle entrate prevista dall'articolo 37, commi 10 e 14, del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111, e' effettuata al netto della quota di risorse destinate alle predette assunzioni; la predetta quota e' stabilita con apposito decreto del Presidente del Consiglio dei ministri, di concerto con i Ministri della giustizia e dell'economia e delle finanze. Le risorse da destinare alle assunzioni corrispondenti alla predetta quota sono iscritte nello stato di previsione dell'entrata e in quello dei Ministeri interessati. Il Ministro dell'economia e delle finanze e' autorizzato ad apportare, con propri decreti, le occorrenti variazioni di bilancio. 6. Le disposizioni di cui al presente articolo si applicano ai giudizi instaurati dopo il centottantesimo giorno dalla data di entrata in vigore della legge di conversione del presente decreto.". Si riporta il testo dell'articolo 134 del decreto legislativo 10 febbraio 2005, n. 30, (Codice della proprieta' industriale, a norma dell'articolo 15 della L. 12 dicembre 2002, n. 273), pubblicato nella Gazz. Uff. 4 marzo 2005, n. 52, S.O. "Art. 134. Norme in materia di competenza. 1. Sono devoluti alla cognizione delle sezioni specializzate previste dal decreto legislativo 27 giugno 2003, n. 168: a) i procedimenti giudiziari in materia di proprieta' industriale e di concorrenza sleale, con esclusione delle sole fattispecie che non interferiscono, neppure indirettamente, con l'esercizio dei diritti di proprieta' industriale, nonche' in materia di illeciti afferenti all'esercizio dei diritti di proprieta' industriale ai sensi della legge 10 ottobre 1990, n. 287, e degli articoli 81 e 82 del Trattato che istituisce la Comunita' europea, la cui cognizione e' del giudice ordinario, e in generale in materie che presentano ragioni di connessione, anche impropria, con quelle di competenza delle sezioni specializzate; b) le controversie nelle materie disciplinate dagli articoli 64, 65, 98 e 99 del presente codice; c) le controversie in materia di indennita' di espropriazione dei diritti di proprieta' industriale, di cui conosce il giudice ordinario; d) le controversie che abbiano ad oggetto i provvedimenti del Consiglio dell'ordine di cui al capo VI di cui conosce il giudice ordinario.". Si riporta il testo dell'articolo 33, comma 2, della legge 10 ottobre 1990, n. 287 (Norme per la tutela della concorrenza e del mercato), pubblicato nella Gazz. Uff. 13 ottobre 1990, n. 240: "Art. 33. Competenza giurisdizionale. 1. La tutela giurisdizionale davanti al giudice amministrativo e' disciplinata dal codice del processo amministrativo. 2. Le azioni di nullita' e di risarcimento del danno, nonche' i ricorsi intesi ad ottenere provvedimenti di urgenza in relazione alla violazione delle disposizioni di cui ai titoli dal I al IV sono promossi davanti alla corte d'appello competente per territorio.". Il regolamento (CE) n.2157/2001 del Consiglio, dell'8 ottobre 2001, e il regolamento (CE) n. 1435/2003 del Consiglio, del 22 luglio 2003, sono pubblicati rispettivamente nella G.U.C.E. 10 novembre 2001, n. L 294 e nella G.U.U.E. 18 agosto 2003, n. L 207. Entrata in vigore il 21 agosto 2003. Il decreto legislativo 26 giugno 2003, n. 168 (Istituzione di Sezioni specializzate in materia di proprieta' industriale ed intellettuale presso tribunali e corti d'appello, a norma dell'articolo 16 della L. 12 dicembre 2002, n. 273), e' pubblicato nella Gazz. Uff. 11 luglio 2003, n. 159. il comma 1-bis dell'articolo 13 del testo unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di spese di giustizia di cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, e' Pubblicato nella Gazz. Uff. 15 giugno 2002, n. 139, S.O. Si riporta l'articolo 1 del citato decreto legislativo, n. 168 del 2003: "Art. 1. Istituzione delle sezioni. 1. Sono istituite presso i tribunali e le corti d'appello di Bari, Bologna, Catania, Firenze, Genova, Milano, Napoli, Palermo, Roma, Torino, Trieste e Venezia sezioni specializzate in materia di impresa senza oneri aggiuntivi per il bilancio dello Stato ne' incrementi di dotazioni organiche.". Si riporta l'articolo 37, commi 10 e 14 del decreto-legge 6 luglio 2011, n. 98, convertito, con modificazioni, dalla legge 15 luglio 2011, n. 111 che reca Disposizioni urgenti per la stabilizzazione finanziaria, pubblicato nella Gazz. Uff. 6 luglio 2011, n. 155: "Art. 37. Disposizioni per l'efficienza del sistema giudiziario e la celere definizione delle controversie (Omissis). 10. Il maggior gettito derivante dall'applicazione delle disposizioni di cui ai commi 6, 7, 8 e 9, e' versato all'entrata del bilancio dello Stato per essere riassegnato ad apposito fondo istituito nello stato di previsione del Ministero dell'economia e delle finanze, per la realizzazione di interventi urgenti in materia di giustizia civile, amministrative e tributaria. (Omissis). 14. A decorrere dal 1° gennaio 2012, il maggior gettito derivante dall'applicazione dell'articolo 13, comma 6-bis, del decreto del Presidente della Repubblica 30 maggio 2002, n. 115, confluisce nel fondo di cui al comma 10. Conseguentemente, il comma 6-ter dell'articolo 13 del predetto decreto del Presidente della Repubblica n. 115 del 2002 e' abrogato.".