Art. 3 
 
 
Accesso dei giovani alla costituzione di societa'  a  responsabilita'
                              limitata 
 
  1. Nel libro V, titolo V, capo VII, sezione I, del  codice  civile,
dopo l'articolo 2463 e' aggiunto il seguente: 
 
                         «Articolo 2463-bis. 
         (Societa' a responsabilita' limitata semplificata). 
 
  La societa' a responsabilita'  limitata  semplificata  puo'  essere
costituita con contratto o atto unilaterale da  persone  fisiche  che
non abbiano compiuto i trentacinque anni  di  eta'  alla  data  della
costituzione. 
  L'atto  costitutivo  deve  essere  redatto  per  atto  pubblico  in
conformita' al modello standard tipizzato con  decreto  del  Ministro
della giustizia, di concerto con il Ministro  dell'economia  e  delle
finanze e con il Ministro dello sviluppo economico, e deve indicare: 
    1) il cognome,  il  nome,  la  data,  il  luogo  di  nascita,  il
domicilio, la cittadinanza di ciascun socio; 
    2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di  societa'
a responsabilita' limitata semplificata e il comune ove sono poste la
sede della societa' e le eventuali sedi secondarie; 
    3) l'ammontare del capitale sociale, pari  almeno  ad  1  euro  e
inferiore all'importo di  10.000  euro  previsto  all'articolo  2463,
secondo comma, numero 4), sottoscritto  e  interamente  versato  alla
data della costituzione. Il conferimento  deve  farsi  in  denaro  ed
essere versato all'organo amministrativo; 
    4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7) e  8)  del  secondo
comma dell'articolo 2463; 
    5) luogo e data di sottoscrizione. 
    6) gli amministratori, i quali devono essere scelti tra i soci. 
  La   denominazione   di   societa'   a   responsabilita'   limitata
semplificata, l'ammontare del capitale  sottoscritto  e  versato,  la
sede della societa' e l'ufficio del registro delle imprese presso cui
questa  e'  iscritta  devono  essere  indicati  negli   atti,   nella
corrispondenza della societa' e nello  spazio  elettronico  destinato
alla comunicazione  collegato  con  la  rete  telematica  ad  accesso
pubblico. 
  E' fatto divieto di cessione  delle  quote  a  soci  non  aventi  i
requisiti di eta' di  cui  al  primo  comma  e  l'eventuale  atto  e'
conseguentemente nullo. 
  Salvo quanto previsto dal  presente  articolo,  si  applicano  alla
societa' a responsabilita' limitata semplificata le disposizioni  del
presente capo in quanto compatibili». 
  2. Con decreto del Ministro della giustizia,  di  concerto  con  il
Ministro dell'economia e  delle  finanze  e  con  il  Ministro  dello
sviluppo economico, entro sessanta giorni dalla data  di  entrata  in
vigore  della  legge  di  conversione  del  presente  decreto,  viene
tipizzato lo statuto standard della societa'  e  sono  individuati  i
criteri di accertamento delle qualita' soggettive dei soci. 
  3.L'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle imprese sono
esenti da diritto di bollo e di segreteria e non sono dovuti  onorari
notarili. 
  4. Il Consiglio nazionale del notariato  vigila  sulla  corretta  e
tempestiva applicazione delle disposizioni del presente  articolo  da
parte dei singoli notai e pubblica ogni  anno  i  relativi  dati  sul
proprio sito istituzionale. 
 
          Riferimenti normativi 
              Si riporta il testo dell'articolo 2463-bis  del  codice
          civile come introdotto dalla presente legge: 
              "Art. 2463-bis.  Societa'  a  responsabilita'  limitata
          semplificata. 
              La societa'  a  responsabilita'  limitata  semplificata
          puo' essere costituita con contratto o atto unilaterale  da
          persone fisiche che non  abbiano  compiuto  i  trentacinque
          anni di eta' alla data della costituzione. 
              L'atto  costitutivo  deve  essere  redatto   per   atto
          pubblico in conformita' al modello standard  tipizzato  con
          decreto del Ministro della giustizia, di  concerto  con  il
          Ministro dell'economia e delle finanze e  con  il  Ministro
          dello sviluppo economico, e deve indicare: 
              1) il cognome, il nome, la data, il luogo  di  nascita,
          il domicilio, la cittadinanza di ciascun socio; 
              2) la denominazione sociale contenente l'indicazione di
          societa'  a  responsabilita'  limitata  semplificata  e  il
          comune ove sono poste la sede della societa' e le eventuali
          sedi secondarie; 
              3) l'ammontare del capitale sociale, pari almeno  ad  1
          euro e inferiore all'importo di 10.000 euro 
              previsto all'articolo 2463, secondo comma,  numero  4),
          sottoscritto  e  interamente  versato   alla   data   della
          costituzione. Il  conferimento  deve  farsi  in  denaro  ed
          essere versato all'organo amministrativo; 
              4) i requisiti previsti dai numeri 3), 6), 7) e 8)  del
          secondo comma dell'articolo 2463; 
              5) luogo e data di sottoscrizione. 
              6) gli amministratori, i quali devono essere scelti tra
          i soci. 
              La denominazione di societa' a responsabilita' limitata
          semplificata,  l'ammontare  del  capitale  sottoscritto   e
          versato, la sede della societa' e  l'ufficio  del  registro
          delle imprese presso cui questa e' iscritta  devono  essere
          indicati negli atti, nella corrispondenza della societa'  e
          nello  spazio  elettronico  destinato  alla   comunicazione
          collegato con la rete telematica ad accesso pubblico. 
              E' fatto divieto di cessione delle  quote  a  soci  non
          aventi i  requisiti  di  eta'  di  cui  al  primo  comma  e
          l'eventuale atto e' conseguentemente nullo. 
              Salvo  quanto  previsto  dal  presente   articolo,   si
          applicano alla societa a  responsabilita'  semplificata  le
          disposizioni del presente capo in quanto compatibili. 
              2.  Con  decreto  del  Ministro  della  giustizia,   di
          concerto con il Ministro dell'economia e  delle  finanze  e
          con il Ministro dello sviluppo  economico,  entro  sessanta
          giorni dalla data di  entrata  in  vigore  della  legge  di
          conversione  del  presente  decreto,  viene  tipizzato   lo
          statuto  standard  della  societa'  e  sono  individuati  i
          criteri di accertamento delle qualita' soggettive dei soci. 
              3. L'atto costitutivo e l'iscrizione nel registro delle
          imprese sono esenti da diritto di bollo e di  segreteria  e
          non sono dovuti onorari notarili. 
              4. Il Consiglio nazionale del  notariato  vigila  sulla
          corretta e tempestiva applicazione delle  disposizioni  del
          presente articolo da parte dei  singoli  notai  e  pubblica
          ogni anno i relativi dati sul proprio sito istituzionale.". 
              Si riporta l'articolo 2463 del codice civile 
              " Art. 2463. Costituzione. 
              La societa' puo' essere costituita con contratto o  con
          atto unilaterale. 
              L'atto  costitutivo  deve  essere  redatto   per   atto
          pubblico e deve indicare: 
              1) il cognome e il nome o la denominazione, la  data  e
          il  luogo  di  nascita  o  lo  Stato  di  costituzione,  il
          domicilio o la sede, la cittadinanza di ciascun socio; 
              2)  la  denominazione,  contenente   l'indicazione   di
          societa' a responsabilita' limitata, e il comune  ove  sono
          poste  la  sede  della  societa']  e  le   eventuali   sedi
          secondarie; 
              3) l'attivita' che costituisce l'oggetto sociale; 
              4) l'ammontare del capitale, non inferiore a  diecimila
          euro, sottoscritto e di quello versato; 
              5)  i  conferimenti  di  ciascun  socio  e  il   valore
          attribuito ai crediti e ai beni conferiti in natura; 
              6) la quota di partecipazione di ciascun socio; 
              7) le norme relative al funzionamento  della  societa',
          indicando   quelle   concernenti   l'amministrazione,    la
          rappresentanza; 
              8) le  persone  cui  e'  affidata  l'amministrazione  e
          l'eventuale soggetto incaricato di effettuare la  revisione
          legale dei conti; 
              9)  l'importo  globale,  almeno  approssimativo,  delle
          spese per la costituzione poste a carico della societa'. 
              Si applicano alla societa' a  responsabilita'  limitata
          le disposizioni degli articoli 2329,  2330,  2331,  2332  e
          2341.".