IL MINISTRO DELLA SALUTE 
 
  Vista la legge 21 ottobre 2005, n. 219, recante: «Nuova  disciplina
delle attivita' trasfusionali  e  della  produzione  nazionale  degli
emoderivati»  e  successive   modifiche   ed   integrazioni   ed   in
particolare, l'art. 16, comma  1,  che  prevede  che  l'importazione,
l'esportazione del sangue e dei suoi prodotti  per  uso  terapeutico,
profilattico e diagnostico e la  lavorazione  del  plasma  per  conto
terzi affidata da committenti esteri, sono autorizzate dal  Ministero
della salute secondo le modalita'  stabilite  con  apposito  decreto,
sentita la Consulta Tecnica Permanente per il Sistema Trasfusionale; 
  Visto il decreto del Ministro  della  sanita'  1°  settembre  1995,
recante: «Schema tipo di convenzione tra  le  Regioni  e  le  imprese
produttrici di dispositivi emodiagnostici per la cessione  di  sangue
umano o emocomponenti», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del  13
ottobre 1995, n. 240; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  sanita'  11  febbraio  1997,
recante:  «Modalita'  di  importazione  di   specialita'   medicinali
registrate all'estero», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del  27
marzo 1997, n. 72; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  29  agosto  1997,
recante: «Procedure di autorizzazione all'importazione  parallela  di
specialita' medicinali per  uso  umano»,  pubblicato  nella  Gazzetta
Ufficiale dell'8 ottobre 1997, n. 235; 
  Visto il decreto del Ministro della sanita' 29 marzo 1999, recante:
«Introduzione della ricerca di acido nucleico del virus  dell'epatite
C mediante la tecnica di amplificazione genica  nei  pool  di  plasma
umano utilizzati per la produzione di emoderivati», pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 15 aprile 1999, n. 87; 
  Visto il decreto del  Ministro  della  sanita'  7  settembre  2000,
recante: «Disposizioni sull'importazione ed esportazione  del  sangue
umano e  dei  suoi  derivati  per  uso  terapeutico,  profilattico  e
diagnostico», pubblicato nella  Gazzetta  Ufficiale  del  23  ottobre
2000, n. 248; 
  Visto il decreto legislativo 8 settembre  2000,  n.  332,  recante:
«Attuazione  della  direttiva  98/79/CE   relativa   ai   dispositivi
medico-diagnostici in vitro»; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  della  sanita'  11  maggio  2001,
recante:  «Definizione  di  procedure  da  applicarsi  in   caso   di
temporanea carenza di specialita' medicinali nel mercato  nazionale»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 30 maggio 2001, n. 124; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 8 maggio 2003,  recante:
«Uso terapeutico di medicinale sottoposto a sperimentazione clinica»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 28 luglio 2003, n. 173; 
  Visto  decreto  legislativo  24  giugno  2003,  n.  211,   recante:
«Attuazione  della  direttiva  2001/20/CE  relativa  all'applicazione
della buona pratica  clinica  nell'esecuzione  delle  sperimentazioni
cliniche di medicinali per uso clinico»; 
  Visto l'art. 48  del  decreto-legge  30  settembre  2003,  n.  269,
convertito, con modificazioni, dalla legge 24 novembre 2003, n.  326,
che istituisce l'Agenzia Italiana del Farmaco (AIFA); 
  Visto il decreto del Ministro della salute 3 marzo  2005,  recante:
«Protocolli per l'accertamento della idoneita' del donatore di sangue
ed emocomponenti», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 13  aprile
2005, n. 85; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 3 marzo  2005,  recante:
«Caratteristiche e  modalita'  per  la  donazione  del  sangue  e  di
emocomponenti», pubblicato nella Gazzetta  Ufficiale  del  13  aprile
2005, n. 85; 
  Visto il comunicato del Ministero  della  salute  del  22  dicembre
2005, avente ad oggetto le «Modalita' di presentazione delle  istanze
di importazione o esportazione di sangue umano per  uso  terapeutico,
profilattico e diagnostico», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale  del
31 dicembre 2005, n. 304; 
  Visto il decreto legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  recante:
«Attuazione  della  direttiva  2001/83/CE  relativa  ad   un   codice
comunitario concernente i medicinali per  uso  umano,  nonche'  della
direttiva 2003/94/CE» e successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto il  decreto  del  Ministro  della  salute  5  dicembre  2006,
recante: «Modifica del decreto  ministeriale  3  marzo  2005  recante
"Protocolli per l'accertamento della idoneita' del donatore di sangue
ed emocomponenti"», pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del  9  marzo
2007, n. 57; 
  Visto il decreto legislativo 20 dicembre  2007,  n.  261,  recante:
«Revisione del decreto legislativo 19 agosto 2005,  n.  191,  recante
attuazione  della  direttiva  2002/98/CE,  che  stabilisce  norme  di
qualita' e sicurezza per la raccolta, il controllo,  la  lavorazione,
la conservazione e la distribuzione  del  sangue  umano  e  dei  suoi
componenti» ed in particolare le  disposizioni  sul  controllo  delle
donazioni e sulla produzione di medicinali derivati dal sangue o  dal
plasma di cui agli articoli 18 e 26; 
  Visto il decreto  del  Ministro  della  salute  21  dicembre  2007,
recante: «Modalita' di  inoltro  della  richiesta  di  autorizzazione
all'Autorita'  competente,  per  la  comunicazione   di   emendamenti
sostanziali e la dichiarazione di conclusione  della  sperimentazione
clinica e per la richiesta di parere al comitato  etico»,  pubblicato
nella Gazzetta Ufficiale del 3 marzo 2008, n. 53; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 27 marzo 2008,  recante:
«Modificazioni all'allegato 7 del decreto 3 marzo 2005, in materia di
esami  obbligatori  ad  ogni  donazione   e   controlli   periodici»,
pubblicato nella Gazzetta Ufficiale del 20 maggio 2008, n. 117; 
  Visto il decreto del Ministro della salute 31 marzo 2008,  recante:
«Prescrizioni e procedure tecniche per l'esecuzione dei controlli dei
lotti di medicinali immunologici e di medicinali derivati dal  sangue
e dal plasma umani»,  pubblicato  nella  Gazzetta  Ufficiale  del  16
aprile 2008, n. 90; 
  Visto il  decreto  legislativo  9  aprile  2008,  n.  81,  recante:
«Attuazione dell'art. 1 della legge 3 agosto 2007, n. 123, in materia
di tutela della salute e della sicurezza  nei  luoghi  di  lavoro»  e
successive modificazioni e integrazioni; 
  Visto  il  decreto  del  Ministro  lavoro,  della  salute  e  delle
politiche sociali 24 settembre 2008, recante:  «Individuazione  degli
intermedi destinati alla produzione di emoderivati ai  quali  non  si
applica l'autorizzazione all'esportazione,  ai  sensi  dell'art.  16,
comma 1 della legge  21  ottobre  2005,  n.  219»,  pubblicato  nella
Gazzetta Ufficiale del 10 ottobre 2008, n. 238»; 
  Vista la legge 4 giugno 2010, n.  96,  recante:  «Disposizioni  per
l'adempimento di  obblighi  derivanti  dall'appartenenza  dell'Italia
alle Comunita' europee - Legge comunitaria 2009», ed  in  particolare
l'art. 40, comma  1,  con  il  quale  e'  stato  stabilito  che  "con
modalita' da individuare con il decreto di  cui  all'art.  16,  della
legge 21 ottobre 2005, n. 219, e nel rispetto degli obiettivi di  cui
all'art.  110  della  direttiva  2001/83/CE  del  Parlamento  e   del
Consiglio del 6 novembre 2001, sono comunque ammessi alla lavorazione
per la produzione di medicinali emoderivati da commercializzare al di
fuori  dell'Unione  europea  il  plasma  ed  i   relativi   intermedi
provenienti da centri di raccolta e produzione di Paesi terzi"»; 
  Visto l'Accordo tra il Governo e le Regioni e Province Autonome  di
Trento e Bolzano sui requisiti minimi  organizzativi,  strutturali  e
tecnologici delle attivita' dei servizi trasfusionali e delle  unita'
di raccolta del sangue e degli emocomponenti e  sul  modello  per  le
visite  di  verifica,  sancito  dalla  Conferenza  permanente  per  i
rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento  e
Bolzano il 16 dicembre 2010  (Rep.  atti  n.  242/CSR),  adottato  in
attuazione dell'art. 19 della legge 21 ottobre 2005, n. 219; 
  Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n.  225,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10, recante: «Proroga
di termini previsti  da  disposizioni  legislative  e  di  interventi
urgenti in materia tributaria e  di  sostegno  alle  imprese  e  alle
famiglie», ed in particolare l'art. 2, comma  1-sexies,  lettera  c),
che  dispone  che  con  decreto  del  Ministro  della   salute   sono
disciplinate, nelle more della compiuta attuazione del citato Accordo
Stato-Regioni del 16 dicembre  2010,  che  comunque  dovra'  avvenire
entro il 31 dicembre 2014, le modalita' attraverso le quali l'Agenzia
Italiana del Farmaco assicura l'esportazione del plasma raccolto  sul
territorio  nazionale  per  la  lavorazione  in  paesi  comunitari  e
l'Istituto Superiore di Sanita' assicura  il  relativo  controllo  di
stato; 
  Ritenuto di dover procedere ai sensi dell'art. 16 della  richiamata
legge n. 219 del 2005 a regolamentare l'importazione e l'esportazione
del  sangue  e  dei  suoi  prodotti,  destinati  alla  produzione  di
medicinali emoderivati affidando all'Agenzia Italiana del Farmaco  il
rilascio delle relative autorizzazioni; 
  Sentiti l'Agenzia Italiana del Farmaco, il Centro Nazionale  Sangue
e l'Istituto Superiore di Sanita'; 
  Acquisito il  parere  della  Consulta  tecnica  permanente  per  il
servizio trasfusionale nelle sedute dell'8 settembre  2011  e  del  3
novembre 2011; 
  Acquisito il parere della Conferenza permanente per i rapporti  tra
lo Stato, le regioni e le  Province  autonome  nella  seduta  del  19
gennaio 2012; 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
                             Definizioni 
 
  Ai fini del presente decreto si intende per: 
    a) «sangue»: il sangue intero prelevato da un donatore e trattato
per la trasfusione o per l'ottenimento di prodotti da esso derivati; 
    b) «prodotto del sangue»: qualunque prodotto terapeutico derivato
dal sangue o dal plasma umano (emocomponenti,  prodotti  intermedi  e
medicinali emoderivati); 
    c) «emocomponenti o componenti  del  sangue»:  i  componenti  del
sangue (globuli rossi, globuli bianchi, piastrine,  plasma  e  altri)
preparati con vari metodi per fini terapeutici; 
    d)  «medicinali  emoderivati»:  i   medicinali   ottenuti   dagli
emocomponenti mediante processo di lavorazione industriale; 
    e) «prodotti intermedi»: frazioni industriali o  semilavorati  di
produzione di medicinali emoderivati destinati alle ulteriori fasi di
completamento  del  processo  di  produzione  per  l'ottenimento   di
medicinali emoderivati; 
    f)   «Autorizzazione    alla    produzione    e    importazione»:
l'autorizzazione disciplinata dal titolo IV del  decreto  legislativo
n. 219/2006 e successive modificazioni e integrazioni; 
    g) «Master File del Plasma  (PMF)»:  documentazione  relativa  al
plasma prevista dalla Direttiva 2001/83/CE (Annex I,  Part  III,  No.
1.1.a, di cui al decreto legislativo; 
    h) «Persona qualificata»: la  persona  di  cui  all'art.  52  del
decreto legislativo 24 aprile 2006, n. 219; 
    i) «Programma  di  frazionamento  effettuato  sulla  base  di  un
contratto con Paesi terzi»: attivita'  di  frazionamento  effettuata,
sulla base di un contratto,  in  un  impianto/produzione  sito  nella
Unione europea/Area Economica Europea (UE/EEA), utilizzando materiale
di partenza importato da Paesi terzi, i  cui  prodotti  ottenuti  non
sono destinati al mercato della UE/EEA; 
    j) «AIC»: l'Autorizzazione all'Immissione in Commercio  ai  sensi
del  decreto  legislativo  24  aprile  2006,  n.  219,  ovvero  della
Direttiva 2001/83/CE, cosi' come  implementata  in  uno  degli  Stati
membri dell'Unione  Europea  (UE)  diversi  dall'Italia,  ovvero  del
Regolamento (CE) n. 726/2004; 
    k)  «Norme  di  Buona  fabbricazione  (GMP)»:  le   linee   guida
pubblicate dalla Commissione europea  nella  raccolta,  recante:  «La
disciplina relativa ai medicinali nella Comunita' europea», Volume 4.