Art. 2 
 
 
Art. 52, paragrafo 2 del regolamento -  Condizioni  per  deroga  alle
           disposizioni etichettatura ai fini esportazione 
 
  1. La deroga alle norme di etichettatura di cui  alla  sottosezione
II e alla  sezione  I-ter  del  regolamento  (CE)  n.  1234/2007  del
Consiglio, esclusivamente  ai  fini  dell'esportazione  dei  prodotti
vitivinicoli, e' consentita, in conformita' alle disposizioni di  cui
all'art. 52, paragrafo 2, del regolamento, ai produttori interessati,
limitatamente alle indicazioni obbligatorie richieste dalla normativa
del Paese terzo di  destinazione  e  che  devono  essere  debitamente
documentate su richiesta degli organi di controllo. 
  2. Il controllo sul rispetto delle disposizioni di cui al  comma  1
e' affidato all'ICQRF,  alle  Autorita'  ed  agli  organismi  di  cui
all'art. 13, comma 1,  del  decreto  legislativo,  nei  limiti  delle
rispettive competenze.