Art. 2 Art. 52, paragrafo 2 del regolamento - Condizioni per deroga alle disposizioni etichettatura ai fini esportazione 1. La deroga alle norme di etichettatura di cui alla sottosezione II e alla sezione I-ter del regolamento (CE) n. 1234/2007 del Consiglio, esclusivamente ai fini dell'esportazione dei prodotti vitivinicoli, e' consentita, in conformita' alle disposizioni di cui all'art. 52, paragrafo 2, del regolamento, ai produttori interessati, limitatamente alle indicazioni obbligatorie richieste dalla normativa del Paese terzo di destinazione e che devono essere debitamente documentate su richiesta degli organi di controllo. 2. Il controllo sul rispetto delle disposizioni di cui al comma 1 e' affidato all'ICQRF, alle Autorita' ed agli organismi di cui all'art. 13, comma 1, del decreto legislativo, nei limiti delle rispettive competenze.