Art. 3 Art. 56 del regolamento - Indicazioni dell'imbottigliatore, del produttore, importatore e venditore - Qualificazioni dell'imbottigliatore 1. Ai sensi dell'art. 56, paragrafo 2, del regolamento, per tutte le categorie di prodotti vitivinicoli a DOP e a IGP: a) sono stabilite le seguenti espressioni che possono completare il nome e l'indirizzo dell'imbottigliatore relative all'imbottigliamento nell'azienda del produttore o di un'associazione di produttori: «imbottigliato dall'azienda agricola ...», «imbottigliato dal viticoltore ..., «imbottigliato all'origine da ...», «imbottigliato all'origine dalla cantina sociale ...», «imbottigliato all'origine dai produttori riuniti ...», «imbottigliato all'origine dall'associazione dei produttori ...» e altre espressioni similari riferite all'imprenditore agricolo di cui all'art. 2135 del codice civile; le predette espressioni possono essere altresi' completate da altri termini riferiti all'azienda agricola; b) sono ammesse le seguenti espressioni indicanti l'imbottigliamento nella zona di produzione: «imbottigliato nella zona di produzione»; «imbottigliato in ...» seguita dal nome della DOP o IGP, a condizione che l'imbottigliamento sia effettuato nella zona in questione o in stabilimenti situati nelle sue immediate vicinanze, conformemente alle disposizioni del relativo disciplinare di produzione; c) le espressioni di cui alle lettere a) e b) possono essere completate dalla dicitura «integralmente prodotto», a condizione che il vino sia ottenuto da uve raccolte esclusivamente in vigneti di pertinenza dell'azienda e vinificate nella stessa. 2. Il comma 1, lettera a), non pregiudica l'utilizzo in etichettatura e presentazione dei prodotti vitivinicoli diversi da quelli a DOP e a IGP di una delle seguenti espressioni che si riferiscono all'attivita' agricola dell'imbottigliatore: «imbottigliato dall'azienda agricola ...»; «imbottigliato dal viticoltore ...»; «imbottigliato dall'associazione dei produttori ...», o altre espressioni equivalenti, purche' lo stesso imbottigliatore sia un imprenditore agricolo ai sensi dell'art. 2135 del codice civile.