Art. 4 Art. 56 del regolamento - Indicazioni dell'imbottigliatore, del produttore, importatore e venditore - misure relative ai codici 1. Ai sensi dell'art. 56, paragrafi 2, 3 e 4 del regolamento, si intende per nome dell'imbottigliatore, del produttore, del venditore e dell'importatore, il nome o la ragione sociale indicata per esteso; in alternativa, e' consentito riportare la forma abbreviata a condizione che essa risulti dall'atto costitutivo o dallo statuto e sia documentata come tale presso l'ufficio del registro delle imprese, sotto la voce «denominazione». 2. Ai sensi dell'art. 56, paragrafo 2, comma 3, secondo periodo del regolamento, qualora l'imbottigliamento avvenga nel comune confinante con quello dove e' posta la sede sociale dell'imbottigliatore, il luogo di imbottigliamento puo' essere omesso. 3. Ai sensi dell'art. 56, paragrafo 5, del regolamento, in sostituzione del nome o della ragione sociale e della sede legale dell'imbottigliatore o del produttore o dell'importatore o del venditore, puo' essere utilizzato, nel rispetto delle condizioni di cui alla predetta norma, il codice attribuito dall'ICQRF, completato dalla sigla IT. Il codice dell'imbottigliatore o del produttore che effettuano le operazioni di imbottigliamento o di elaborazione per proprio conto, e' quello che identifica lo stabilimento dove sono avvenute le medesime operazioni. Nel caso di imbottigliatore o di produttore che fanno effettuare le predette operazioni da terzi per proprio conto oppure nel caso del venditore o dell'importatore, il codice attribuito all'operatore puo' essere quello che identifica la sola sede legale Qualora il codice dell'imbottigliatore indicato in etichetta non e' anche atto a fare individuare il comune dove sono avvenute le operazioni di imbottigliamento, o un comune con esso confinante, il codice e' completato, fatto salvo il comma 4, dall'indicazione in chiaro del comune dove e' avvenuto l'imbottigliamento o, in alternativa, dal codice ISTAT. 4. Ai sensi dell'art. 56, paragrafo 6, del regolamento, in alternativa a quanto previsto dall'art. 20, comma 3, del decreto legislativo, il nome o la ragione sociale ed il comune ove e' posta la sede legale dell'imbottigliatore, del produttore, del venditore o dell'importatore, possono essere sostituite dal codice di cui al comma 3, primo e secondo periodo. Per le medesime finalita': nel caso dell'indicazione del nome o della ragione sociale e dell'indirizzo di una persona fisica o giuridica intervenuta nel circuito commerciale, si applicano esclusivamente le disposizioni di cui all'art. 20, comma 3, del decreto legislativo; nel caso in cui si debba indicare il nome del comune ove e' avvenuto l'imbottigliamento e questo nome contiene o e' costituito dal nome di una DOP o di una IGP, l'indicazione sull'etichetta del nome del comune, in alternativa a quanto disposto dall'art. 20, comma 3, del decreto legislativo, puo' essere effettuata con il codice ISTAT.