Art. 4 
 
 
Art. 56  del  regolamento  -  Indicazioni  dell'imbottigliatore,  del
   produttore, importatore e venditore - misure relative ai codici 
 
  1. Ai sensi dell'art. 56, paragrafi 2, 3 e 4  del  regolamento,  si
intende per nome dell'imbottigliatore, del produttore, del  venditore
e dell'importatore, il nome o la ragione sociale indicata per esteso;
in  alternativa,  e'  consentito  riportare  la  forma  abbreviata  a
condizione che essa risulti dall'atto costitutivo o dallo  statuto  e
sia  documentata  come  tale  presso  l'ufficio  del  registro  delle
imprese, sotto la voce «denominazione». 
  2. Ai sensi dell'art. 56, paragrafo 2, comma 3, secondo periodo del
regolamento, qualora l'imbottigliamento avvenga nel comune confinante
con quello dove e' posta la  sede  sociale  dell'imbottigliatore,  il
luogo di imbottigliamento puo' essere omesso. 
  3.  Ai  sensi  dell'art.  56,  paragrafo  5,  del  regolamento,  in
sostituzione del nome o della ragione sociale  e  della  sede  legale
dell'imbottigliatore  o  del  produttore  o  dell'importatore  o  del
venditore, puo' essere utilizzato, nel rispetto delle  condizioni  di
cui alla predetta norma, il codice attribuito dall'ICQRF,  completato
dalla sigla IT. 
  Il codice dell'imbottigliatore o del produttore che  effettuano  le
operazioni di imbottigliamento o di elaborazione per  proprio  conto,
e' quello che  identifica  lo  stabilimento  dove  sono  avvenute  le
medesime operazioni. Nel caso di imbottigliatore o di produttore  che
fanno effettuare le predette operazioni da terzi  per  proprio  conto
oppure  nel  caso  del  venditore  o  dell'importatore,   il   codice
attribuito all'operatore puo' essere quello che  identifica  la  sola
sede legale 
  Qualora il codice dell'imbottigliatore indicato in etichetta non e'
anche atto a  fare  individuare  il  comune  dove  sono  avvenute  le
operazioni di imbottigliamento, o un comune con esso  confinante,  il
codice e' completato, fatto salvo il  comma  4,  dall'indicazione  in
chiaro  del  comune  dove  e'  avvenuto  l'imbottigliamento   o,   in
alternativa, dal codice ISTAT. 
  4.  Ai  sensi  dell'art.  56,  paragrafo  6,  del  regolamento,  in
alternativa a quanto previsto dall'art.  20,  comma  3,  del  decreto
legislativo, il nome o la ragione sociale ed il comune ove  e'  posta
la sede legale dell'imbottigliatore, del produttore, del venditore  o
dell'importatore, possono essere sostituite  dal  codice  di  cui  al
comma 3, primo e secondo periodo. 
  Per le medesime finalita': 
    nel caso dell'indicazione del nome  o  della  ragione  sociale  e
dell'indirizzo di una persona  fisica  o  giuridica  intervenuta  nel
circuito commerciale, si applicano esclusivamente le disposizioni  di
cui all'art. 20, comma 3, del decreto legislativo; 
    nel caso in cui si debba indicare  il  nome  del  comune  ove  e'
avvenuto l'imbottigliamento e questo nome contiene  o  e'  costituito
dal nome di una DOP o di una IGP,  l'indicazione  sull'etichetta  del
nome del comune, in alternativa a quanto disposto dall'art. 20, comma
3, del decreto legislativo, puo'  essere  effettuata  con  il  codice
ISTAT.