Art. 5 
 
 
Art. 57 del regolamento - Condizioni  d'uso  delle  menzioni  storico
tradizionali relative allo stabilimento  elencate  all'allegato  XIII
                           del regolamento 
 
  1. Le menzioni elencate all'allegato XIII del regolamento, riferite
allo  stabilimento  dell'azienda  viticola,   nonche'   le   relative
illustrazioni, possono essere utilizzate per designare i vini  DOP  e
IGP alle seguenti condizioni: 
    i  nomi  delle  entita'  storico  tradizionali  e  dei   toponimi
abbinabili non devono  contenere,  in  tutto  o  in  parte,  un  nome
geografico riservato a DOP e IGP diverse  da  quella  utilizzata  per
designare il vino ottenuto nell'azienda viticola in questione; 
    l'uso  dei  predetti  nomi  e  toponimi   e'   subordinato   alla
dimostrazione della effettiva esistenza degli stessi; 
    nel rispetto delle altre condizioni stabilite  dall'art.  57  del
regolamento. 
  2. Il comma 1 fa salvo l'uso dei marchi preesistenti contenenti  le
menzioni  in  questione,  conformemente  alle  analoghe  disposizioni
previste dall'art. 41, paragrafo 2, del regolamento per  le  menzioni
tradizionali, nonche' l'uso  delle  stesse  menzioni  nell'ambito  di
veritiere   ragioni   sociali   o   negli    indirizzi    di    ditte
imbottigliatrici, purche' siano  rispettate  le  analoghe  condizioni
previste all'art. 20, comma 3,  del  decreto  legislativo  per  l'uso
delle denominazioni geografiche.