Art. 5 Art. 57 del regolamento - Condizioni d'uso delle menzioni storico tradizionali relative allo stabilimento elencate all'allegato XIII del regolamento 1. Le menzioni elencate all'allegato XIII del regolamento, riferite allo stabilimento dell'azienda viticola, nonche' le relative illustrazioni, possono essere utilizzate per designare i vini DOP e IGP alle seguenti condizioni: i nomi delle entita' storico tradizionali e dei toponimi abbinabili non devono contenere, in tutto o in parte, un nome geografico riservato a DOP e IGP diverse da quella utilizzata per designare il vino ottenuto nell'azienda viticola in questione; l'uso dei predetti nomi e toponimi e' subordinato alla dimostrazione della effettiva esistenza degli stessi; nel rispetto delle altre condizioni stabilite dall'art. 57 del regolamento. 2. Il comma 1 fa salvo l'uso dei marchi preesistenti contenenti le menzioni in questione, conformemente alle analoghe disposizioni previste dall'art. 41, paragrafo 2, del regolamento per le menzioni tradizionali, nonche' l'uso delle stesse menzioni nell'ambito di veritiere ragioni sociali o negli indirizzi di ditte imbottigliatrici, purche' siano rispettate le analoghe condizioni previste all'art. 20, comma 3, del decreto legislativo per l'uso delle denominazioni geografiche.