Art. 3 
 
 
                 Disposizioni di carattere generale 
 
  1. Fanno parte del Segretariato generale  tutte  le  strutture  non
affidate alla  responsabilita'  di  Ministri  o  poste  alle  dirette
dipendenze di  Sottosegretari.  Il  Segretario  generale  sovrintende
all'organizzazione ed alla gestione amministrativa  del  Segretariato
generale ed e' altresi'  responsabile  dell'approvvigionamento  delle
risorse umane della Presidenza, nonche' dei  profili  gestori  per  i
quali sia  prevista,  in  sede  di  bilancio  della  Presidenza,  una
gestione accentrata. Il Segretario generale  risponde  al  Presidente
dell'esercizio coordinato delle funzioni di  cui  all'art.  19  della
legge non attribuite ad un  Ministro  o  Sottosegretario,  adottando,
anche mediante delega dei  relativi  poteri,  tutti  i  provvedimenti
occorrenti, ivi compresi quelli di  assegnazione  e  conferimento  di
incarichi e funzioni al personale dirigenziale diverso da  quello  di
cui all'art. 18 della legge. 
  2. Il  Segretario  generale  predispone  il  progetto  di  bilancio
annuale e pluriennale di  previsione  e  il  conto  consuntivo  della
Presidenza e li sottopone all'approvazione  del  Presidente,  con  le
modalita' stabilite dall'apposito decreto che disciplina  l'autonomia
finanziaria della Presidenza e gli adempimenti in materia  contabile.
Sul progetto di  bilancio,  il  Presidente  acquisisce  l'avviso  dei
Ministri e dei Sottosegretari delegati. 
  3. Il rapporto tra organo di indirizzo politico e poteri gestionali
della dirigenza si uniforma alla disciplina dettata dagli articoli  4
e 14 del decreto legislativo 30 marzo 2001, n. 165. Per le  strutture
del Segretariato, il  Segretario  generale  impartisce  le  direttive
generali per l'azione amministrativa di cui al  suddetto  art.  14  e
determina   gli   obiettivi   gestionali    tenendo    conto    delle
caratteristiche peculiari dell'attivita' da svolgere. 
  4. I capi ed i reggenti delle strutture generali, investiti,  anche
per  delega,  di  responsabilita'  gestionali,  possono  delegare   a
dirigenti parte dei propri poteri. 
  5. Nei casi di cui all'art. 18, comma 3, della legge, i capi  delle
strutture  generali  o  i  loro  reggenti  conservano,   secondo   la
prescrizione di cui all'art. 3, comma 1, del decreto-legge 16  maggio
1994, n. 293, convertito, con modificazioni, dalla  legge  15  luglio
1994, n. 444, le attribuzioni connesse  alla  sicurezza  sul  lavoro,
nonche'   le   attribuzioni   esercitate   in   via   di    ordinaria
amministrazione e, in particolare, quelle di carattere istruttorio  e
quelle attinenti ad atti vincolati, salva  diversa  disposizione  del
Segretario generale e comunque per non piu' di quarantacinque  giorni
dalla data del giuramento del nuovo Governo.