Art. 3 
 
                   Disposizioni in materia penale 
 
  1. Alle missioni internazionali  di  cui  al  presente  decreto  si
applicano le disposizioni di cui  all'art.  5  del  decreto-legge  30
dicembre 2008, n. 209, convertito, con modificazioni, dalla legge  24
febbraio 2009, n. 12, e successive modificazioni, e  all'articolo  4,
commi 1-sexies e 1-septies, del decreto-legge  4  novembre  2009,  n.
152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009,  n.
197. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo dell'art. 5 del  decreto-legge  30  dicembre
          2008, n.  209  (Proroga  della  partecipazione  italiana  a
          missioni internazionali),  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 24  febbraio  2009,  n.  12,  pubblicata  nella
          Gazzetta Ufficiale n.  47  del  26  febbraio  2009,  e'  il
          seguente: 
              «Art. 5  (Disposizioni  in  materia  penale). -  1.  Al
          personale   militare   che    partecipa    alle    missioni
          internazionali di cui al presente decreto si  applicano  il
          codice penale militare di pace e  l'art.  9,  commi  3,  4,
          lettere a), b), c) e  d),  5  e  6,  del  decreto-legge  1°
          dicembre 2001, n. 421, convertito, con modificazioni, dalla
          legge 31 gennaio 2002, n. 6. 
              2. I reati commessi dallo  straniero  nei  territori  o
          nell'alto mare in cui  si  svolgono  gli  interventi  e  le
          missioni internazionali di cui al presente decreto, a danno
          dello Stato  o  di  cittadini  italiani  partecipanti  agli
          interventi e alle missioni stessi,  sono  puniti  sempre  a
          richiesta  del  Ministro  della  giustizia  e  sentito   il
          Ministro della difesa per  i  reati  commessi  a  danno  di
          appartenenti alle Forze armate. 
              3. Per i reati  di  cui  al  comma  2  e  per  i  reati
          attribuiti alla  giurisdizione  dell'autorita'  giudiziaria
          ordinaria commessi, nel territorio e per il periodo in  cui
          si svolgono gli interventi e le missioni internazionali  di
          cui al presente decreto, dal cittadino che  partecipa  agli
          interventi e  alle  missioni  medesimi,  la  competenza  e'
          attribuita al Tribunale di Roma. 
              4. I reati previsti dagli  articoli  1135  e  1136  del
          codice della navigazione e quelli ad essi connessi ai sensi
          dell'art. 12 del codice di procedura penale, se commessi  a
          danno dello Stato o di cittadini o beni italiani,  in  alto
          mare o in acque territoriali altrui e accertati nelle  aree
          in cui si svolge la missione di cui all'art. 3,  comma  14,
          sono puniti ai sensi dell'art. 7 del  codice  penale  e  la
          competenza e' attribuita al tribunale di Roma. 
              5. Nei casi di arresto in flagranza o fermo  ovvero  di
          interrogatorio di persona sottoposta alla misura coercitiva
          della custodia cautelare in carcere per i reati di  cui  al
          comma 4, qualora esigenze operative non consentano di porre
          tempestivamente l'arrestato o  il  fermato  a  disposizione
          dell'autorita' giudiziaria, si applica l'art. 9, commi 5  e
          6, del decreto-legge 1° dicembre 2001, n. 421,  convertito,
          con modificazioni, dalla legge 31 gennaio 2002, n. 6. Negli
          stessi  casi  l'arrestato  o  il  fermato  possono   essere
          ristretti in appositi locali del vettore militare. 
              6. A seguito  del  sequestro,  l'autorita'  giudiziaria
          puo'  disporre  l'affidamento  in  custodia   all'armatore,
          all'esercente  ovvero  al   proprietario   della   nave   o
          aeromobile catturati con atti di pirateria. 
              6-bis.  Fuori  dei  casi  di  cui  al  comma   4,   per
          l'esercizio   della   giurisdizione   si    applicano    le
          disposizioni contenute  negli  accordi  internazionali.  In
          attuazione dell'Azione comune 2008/851/PESC del  Consiglio,
          del 10 novembre 2008, e della decisione  2009/293/PESC  del
          Consiglio, del 26 febbraio 2009, sono autorizzate le misure
          previste dall'art. 2, primo paragrafo,  lettera  e),  della
          citata Azione comune e la detenzione a  bordo  del  vettore
          militare delle  persone  che  hanno  commesso  o  che  sono
          sospettate di aver commesso atti di pirateria, per il tempo
          strettamente necessario al trasferimento previsto dall'art.
          12 della medesima  Azione  comune.  Le  stesse  misure,  se
          previste da accordi in materia di contrasto alla pirateria,
          e la detenzione a bordo del vettore militare possono essere
          altresi' adottate se i predetti accordi sono  stipulati  da
          Organizzazioni internazionali di cui l'Italia e' parte. 
              6-ter.  Le  disposizioni  di  cui  al  comma  6-bis  si
          applicano anche ai procedimenti in corso  alla  data  della
          sua entrata in vigore. In tale caso, i provvedimenti  e  le
          comunicazioni sono trasmessi con modalita' telematica.». 
              - Il testo dell'art. 4, commi 1-sexies e 1-septies, del
          citato decreto-legge n. 152 del 2009 e' il seguente: 
              «1-sexies. Non e' punibile il militare che,  nel  corso
          delle missioni di  cui  all'art.  2,  in  conformita'  alle
          direttive, alle  regole  di  ingaggio  ovvero  agli  ordini
          legittimamente impartiti, fa uso ovvero ordina di fare  uso
          delle armi, della  forza  o  di  altro  mezzo  di  coazione
          fisica, per le necessita' delle operazioni militari. 
              1-septies. Quando nel commettere uno dei fatti previsti
          dal  comma  1-sexies  si  eccedono  colposamente  i  limiti
          stabiliti dalla legge, dalle  direttive,  dalle  regole  di
          ingaggio o dagli ordini  legittimamente  impartiti,  ovvero
          imposti dalla  necessita'  delle  operazioni  militari,  si
          applicano le disposizioni concernenti i delitti colposi  se
          il fatto e' previsto dalla legge come delitto colposo.».