Art. 4 
 
                  Disposizioni in materia contabile 
 
  1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma
dei carabinieri, e del Corpo della  guardia  di  finanza  di  cui  al
presente decreto si applicano le disposizioni  in  materia  contabile
previste dall'art. 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009,
n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre  2009,
n. 197. 
  2.  Al  codice  dell'ordinamento  militare,  di  cui   al   decreto
legislativo  15  marzo  2010,  n.  66,  sono  apportate  le  seguenti
modificazioni: 
    a) all'art. 312, comma 1: 
      1) all'alinea, dopo le parole «organizzazioni  internazionali»,
e' inserita la seguente: «anche»; 
      2) alla  lettera  a),  le  parole  «costi  di  trasporto»  sono
sostituite dalle seguenti: «relativi costi»; 
    b) all'art. 2132, comma 1, primo periodo: 
      1)  le  parole  «costi  di  trasporto»  sono  sostituite  dalle
seguenti: «relativi costi»; 
      2) dopo le parole «organizzazioni internazionali», e'  inserita
la seguente: «anche». 
  3. Per assicurare la  prosecuzione  delle  missioni  internazionali
senza soluzione di continuita', entro  dieci  giorni  dalla  data  di
entrata in vigore del presente decreto, il Ministro  dell'economia  e
delle  finanze,  su  richiesta  delle  Amministrazioni   interessate,
dispone l'anticipazione di una somma non superiore alla  meta'  delle
spese autorizzate dal presente decreto e, comunque, per il  Ministero
della difesa pari a euro 416.000.000 e per il Ministero degli  affari
esteri pari a euro 38.100.000 a  valere  sullo  stanziamento  di  cui
all'art. 8, comma 1. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Il testo  dell'art.  5,  commi  1  e  2,  del  citato
          decreto-legge n. 152 del 2009 e' il seguente: 
              «1.   Per   esigenze   connesse   con    le    missioni
          internazionali di cui al presente decreto, in  presenza  di
          situazioni di necessita' e urgenza, gli Stati  maggiori  di
          Forza armata  e  per  essi  i  competenti  ispettorati,  il
          Comando generale  dell'Arma  dei  carabinieri,  il  Comando
          generale  del  Corpo   della   guardia   di   finanza,   il
          Segretariato generale della difesa e per esso le competenti
          Direzioni  generali,   anche   in   deroga   alle   vigenti
          disposizioni di contabilita' generale dello Stato, possono: 
                a)   accertata   l'impossibilita'    di    provvedere
          attraverso contratti accentrati gia'  eseguibili,  disporre
          l'attivazione  delle  procedure  d'urgenza  previste  dalla
          vigente  normativa  per  l'acquisizione  di   forniture   e
          servizi; 
                b) acquisire in economia lavori, servizi e forniture,
          per la revisione generale di mezzi da  combattimento  e  da
          trasporto,   l'esecuzione   di    opere    infrastrutturali
          aggiuntive e integrative, il trasporto  del  personale,  la
          spedizione di materiali e mezzi, l'acquisizione di apparati
          di  comunicazione,  apparati  per   la   difesa   nucleare,
          biologica e chimica, materiali d'armamento, equipaggiamenti
          individuali,  materiali  informatici,  mezzi  e   materiali
          sanitari, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro
          annui, a valere sulle risorse finanziarie stanziate per  le
          missioni internazionali. 
              2. Nell'ambito delle autorizzazioni di spesa di cui  al
          presente decreto,  le  spese  per  i  compensi  per  lavoro
          straordinario reso nell'ambito di attivita' operative o  di
          addestramento propedeutiche all'impiego del personale nelle
          missioni internazionali sono effettuate in deroga al limite
          di cui all'art. 3, comma 82, della legge 24 dicembre  2007,
          n. 244.». 
              - Il testo degli articoli 312, comma 1, e  2132,  comma
          1, del decreto legislativo 15 marzo  2010,  n.  66  (Codice
          dell'ordinamento  militare),  pubblicato  nel   Supplemento
          ordinario alla Gazzetta  Ufficiale  n.  106  dell'8  maggio
          2010, come modificati dalla presente legge, e' il seguente: 
              «Art. 312 (Cessioni di beni mobili  a  titolo  gratuito
          nell'ambito  delle  missioni   internazionali). -   1.   Su
          disposizione delle autorita' logistiche  di  Forza  armata,
          previa autorizzazione del  Capo  di  stato  maggiore  della
          difesa, secondo le  modalita'  stabilite  con  decreto  del
          Ministro della difesa, possono essere ceduti,  direttamente
          e a titolo gratuito nelle localita' in cui si trovano, alle
          Forze armate e alle Forze di polizia estere,  ad  autorita'
          locali,   a   organizzazioni   internazionali   anche   non
          governative  ovvero  a  organismi  di  volontariato  e   di
          protezione civile, prioritariamente italiani, ivi operanti: 
                a)  i  mezzi  e  materiali,  escluso   il   materiale
          d'armamento, utilizzati a supporto dell'attivita' operativa
          di unita' militari all'estero,  per  i  quali  non  risulta
          conveniente il rimpatrio in relazione ai relativi costi; 
                b)  i  mezzi  e  materiali,  escluso   il   materiale
          d'armamento,  dismessi  alla  data  di  entrata  in  vigore
          dell'atto che autorizza la missione internazionale.»; 
              «Art. 2132 (Cessioni di beni mobili a  titolo  gratuito
          nell'ambito delle  missioni  internazionali  da  parte  del
          Corpo della Guardia di finanza). - 1. I mezzi e  materiali,
          escluso il materiale d'armamento di cui alla legge 9 luglio
          1990,  n.  185,  utilizzati   a   supporto   dell'attivita'
          operativa del personale del Corpo della Guardia di  finanza
          impiegato nelle missioni internazionali, per  i  quali  non
          risulta conveniente il rimpatrio in relazione  ai  relativi
          costi o dismessi alla data di entrata in  vigore  dell'atto
          che autorizza la missione internazionale,  su  disposizione
          del Comando generale  del  medesimo  Corpo  possono  essere
          ceduti, direttamente e a titolo gratuito nelle localita' in
          cui si trovano, alle Forze armate e alle Forze  di  polizia
          estere,   ad    autorita'    locali,    a    organizzazioni
          internazionali anche non governative ovvero a organismi  di
          volontariato  e  di  protezione  civile,   prioritariamente
          italiani,  ivi   operanti.   Con   decreto   del   Ministro
          dell'economia e delle finanze si provvede a disciplinare le
          modalita' attuative.».