Art. 4 Disposizioni in materia contabile 1. Alle missioni internazionali delle Forze armate, compresa l'Arma dei carabinieri, e del Corpo della guardia di finanza di cui al presente decreto si applicano le disposizioni in materia contabile previste dall'art. 5, commi 1 e 2, del decreto-legge 4 novembre 2009, n. 152, convertito, con modificazioni, dalla legge 29 dicembre 2009, n. 197. 2. Al codice dell'ordinamento militare, di cui al decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66, sono apportate le seguenti modificazioni: a) all'art. 312, comma 1: 1) all'alinea, dopo le parole «organizzazioni internazionali», e' inserita la seguente: «anche»; 2) alla lettera a), le parole «costi di trasporto» sono sostituite dalle seguenti: «relativi costi»; b) all'art. 2132, comma 1, primo periodo: 1) le parole «costi di trasporto» sono sostituite dalle seguenti: «relativi costi»; 2) dopo le parole «organizzazioni internazionali», e' inserita la seguente: «anche». 3. Per assicurare la prosecuzione delle missioni internazionali senza soluzione di continuita', entro dieci giorni dalla data di entrata in vigore del presente decreto, il Ministro dell'economia e delle finanze, su richiesta delle Amministrazioni interessate, dispone l'anticipazione di una somma non superiore alla meta' delle spese autorizzate dal presente decreto e, comunque, per il Ministero della difesa pari a euro 416.000.000 e per il Ministero degli affari esteri pari a euro 38.100.000 a valere sullo stanziamento di cui all'art. 8, comma 1.
Riferimenti normativi - Il testo dell'art. 5, commi 1 e 2, del citato decreto-legge n. 152 del 2009 e' il seguente: «1. Per esigenze connesse con le missioni internazionali di cui al presente decreto, in presenza di situazioni di necessita' e urgenza, gli Stati maggiori di Forza armata e per essi i competenti ispettorati, il Comando generale dell'Arma dei carabinieri, il Comando generale del Corpo della guardia di finanza, il Segretariato generale della difesa e per esso le competenti Direzioni generali, anche in deroga alle vigenti disposizioni di contabilita' generale dello Stato, possono: a) accertata l'impossibilita' di provvedere attraverso contratti accentrati gia' eseguibili, disporre l'attivazione delle procedure d'urgenza previste dalla vigente normativa per l'acquisizione di forniture e servizi; b) acquisire in economia lavori, servizi e forniture, per la revisione generale di mezzi da combattimento e da trasporto, l'esecuzione di opere infrastrutturali aggiuntive e integrative, il trasporto del personale, la spedizione di materiali e mezzi, l'acquisizione di apparati di comunicazione, apparati per la difesa nucleare, biologica e chimica, materiali d'armamento, equipaggiamenti individuali, materiali informatici, mezzi e materiali sanitari, entro il limite complessivo di 50 milioni di euro annui, a valere sulle risorse finanziarie stanziate per le missioni internazionali. 2. Nell'ambito delle autorizzazioni di spesa di cui al presente decreto, le spese per i compensi per lavoro straordinario reso nell'ambito di attivita' operative o di addestramento propedeutiche all'impiego del personale nelle missioni internazionali sono effettuate in deroga al limite di cui all'art. 3, comma 82, della legge 24 dicembre 2007, n. 244.». - Il testo degli articoli 312, comma 1, e 2132, comma 1, del decreto legislativo 15 marzo 2010, n. 66 (Codice dell'ordinamento militare), pubblicato nel Supplemento ordinario alla Gazzetta Ufficiale n. 106 dell'8 maggio 2010, come modificati dalla presente legge, e' il seguente: «Art. 312 (Cessioni di beni mobili a titolo gratuito nell'ambito delle missioni internazionali). - 1. Su disposizione delle autorita' logistiche di Forza armata, previa autorizzazione del Capo di stato maggiore della difesa, secondo le modalita' stabilite con decreto del Ministro della difesa, possono essere ceduti, direttamente e a titolo gratuito nelle localita' in cui si trovano, alle Forze armate e alle Forze di polizia estere, ad autorita' locali, a organizzazioni internazionali anche non governative ovvero a organismi di volontariato e di protezione civile, prioritariamente italiani, ivi operanti: a) i mezzi e materiali, escluso il materiale d'armamento, utilizzati a supporto dell'attivita' operativa di unita' militari all'estero, per i quali non risulta conveniente il rimpatrio in relazione ai relativi costi; b) i mezzi e materiali, escluso il materiale d'armamento, dismessi alla data di entrata in vigore dell'atto che autorizza la missione internazionale.»; «Art. 2132 (Cessioni di beni mobili a titolo gratuito nell'ambito delle missioni internazionali da parte del Corpo della Guardia di finanza). - 1. I mezzi e materiali, escluso il materiale d'armamento di cui alla legge 9 luglio 1990, n. 185, utilizzati a supporto dell'attivita' operativa del personale del Corpo della Guardia di finanza impiegato nelle missioni internazionali, per i quali non risulta conveniente il rimpatrio in relazione ai relativi costi o dismessi alla data di entrata in vigore dell'atto che autorizza la missione internazionale, su disposizione del Comando generale del medesimo Corpo possono essere ceduti, direttamente e a titolo gratuito nelle localita' in cui si trovano, alle Forze armate e alle Forze di polizia estere, ad autorita' locali, a organizzazioni internazionali anche non governative ovvero a organismi di volontariato e di protezione civile, prioritariamente italiani, ivi operanti. Con decreto del Ministro dell'economia e delle finanze si provvede a disciplinare le modalita' attuative.».