IL MINISTRO DELL'ECONOMIA E DELLE FINANZE Visto il decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976 convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142 e, in particolare, l'art. 28 che ha istituito presso Mediocredito Centrale un Fondo per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine a favore delle medie e piccole imprese industriali effettuate ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, e successive modificazioni, nonche' per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine a favore delle medie e piccole imprese commerciali effettuate ai sensi della legge 16 settembre 1960, n. 1016, limitatamente alle imprese danneggiate aventi sede, filiali, stabilimenti, depositi, cantieri o negozi nei territori indicati nei decreti emanati o da emanarsi a norma dell'art. 1 del decreto-legge 4 novembre 1966, n. 914, nonche' per le operazioni previste dall'art. 43-bis del menzionato decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142; Visto il decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 febbraio 1995, n. 35, e, in particolare, l'art. 2, comma 7, il quale prevede che le disponibilita' del Fondo di cui alla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, sono destinate alla copertura dei rischi derivanti dalla mancata restituzione del capitale e dalla mancata corresponsione dei relativi interessi ed altri accessori, oneri e spese, connessi o dipendenti dai finanziamenti concessi dalle banche alle imprese industriali, commerciali e di servizi, comprese quelle turistiche e alberghiere, aventi sede nelle regioni di cui all'art. 1, comma 1 del menzionato decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691, dichiarate danneggiate per effetto delle eccezionali avversita' atmosferiche e degli eventi alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994; Visto il decreto-legge 19 maggio 1997, n. 130, convertito, con modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e, in particolare, l'art. 4-quinquies, il quale prevede la concessione dei finanziamenti agevolati per la rilocalizzazione in condizioni di sicurezza delle attivita' delle imprese aventi insediamenti ricompresi nelle fasce fluviali del Po soggette a vincolo di salvaguardia, a valere sulla legge 16 febbraio 1995, n. 35, ammessi alla garanzia del Fondo di cui alla legge 23 dicembre 1966, n. 1142; Visto il decreto legislativo 31 marzo 1998, n. 123, recante «Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi di sostegno pubblico alle imprese, a norma dell'art. 4, comma 4, lettera c), della legge 15 marzo 1997, n. 59»; Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225, convertito dalla legge 26 febbraio 2011, n. 10 e, in particolare, l'art. 2, comma 2-quater che ha modificato l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992, n. 225, prevedendo, tra l'altro, l'inserimento del comma 5-sexies; Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e, in particolare, l'art. 5, comma 5-sexies il quale prevede: che il Fondo di cui all'art. 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142, puo' intervenire anche nei territori per i quali e' stato deliberato lo stato di emergenza ai sensi del comma 1 del medesimo art. 5, che a tal fine sono conferite al predetto Fondo le disponibilita' rivenienti dal Fondo di cui all'art. 5 della legge 31 luglio 1997, n. 261; che con uno o piu' decreti di natura non regolamentare del Ministro dell'economia e delle finanze, sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province Autonome di Trento e di Bolzano, nel rispetto della disciplina comunitaria, sono individuate le aree di intervento, stabilite le condizioni e le modalita' per la concessione delle garanzie, nonche' le misure per il contenimento dei termini per la determinazione della perdita finale e dei tassi di interesse da applicare ai procedimenti in corso; Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 convertito nella legge 12 luglio 2012, n. 100, recante «Disposizioni urgenti per il riordino della protezione civile»; Vista la legge 7 agosto 1990, n. 241, recante «Nuove norme in materia di procedimento amministrativo e di diritto di accesso ai documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni e, in particolare, l'art. 15 che prevede che le amministrazioni pubbliche possano sempre concludere tra loro accordi per disciplinare lo svolgimento, in collaborazione, di attivita' di interesse comune; Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra lo Stato, le Regioni e le Province autonome di Trento e di Bolzano, (determinazione n. 207/CSR del 25 ottobre 2012); Visto il Regolamento (CE) n. 1998/2006 della Commissione del 15 dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato sugli aiuti di importanza minore («de minimis»); Decreta: Art. 1 Definizioni 1. Ai fini del presente decreto devono intendersi: a) per «Fondo»: il Fondo di Garanzia, di cui all'art. 28 del decreto-legge 18 novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142 e all'art. 5, comma 5-sexies della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istituito per la copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di credito a medio termine a favore delle medie e piccole imprese industriali colpite da calamita' naturali; b) per «Gestore»: soggetto in possesso dei necessari requisiti tecnici, organizzativi e di terzieta', del quale il Ministero dell'economia e delle finanze si avvale per la gestione del Fondo; c) per «soggetti richiedenti»: le Banche iscritte nell'albo di cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385 e gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art. 106 del medesimo decreto legislativo 1° settembre 1993, n. 385, come modificato e integrato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141 e successive modificazioni; d) per «soggetti beneficiari»: le imprese, iscritte nel Registro delle Imprese, in possesso dei parametri dimensionali indicati nel decreto del Ministro delle attivita' produttive del 18 aprile 2005 e successive modificazioni e integrazioni, recante «Adeguamento alla disciplina comunitaria dei criteri di individuazione di piccole e medie imprese», aventi sede legale, o un'unita' locale, nelle aree individuate ai sensi dell'art. 2 del presente decreto, che non risultino cessate ovvero sottoposte a procedura concorsuale o a liquidazione volontaria; e) per «de minimis»: il regime di cui al Regolamento CE 1998/2006 del 15 gennaio 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e 88 del Trattato sugli aiuti di importanza minore («de minimis»).