IL MINISTRO DELL'ECONOMIA 
                           E DELLE FINANZE 
 
  Visto il decreto-legge 18 novembre 1966,  n.  976  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  23  dicembre  1966,  n.  1142   e,   in
particolare, l'art. 28 che ha istituito presso Mediocredito  Centrale
un Fondo per la copertura dei rischi derivanti  dalle  operazioni  di
credito a medio termine  a  favore  delle  medie  e  piccole  imprese
industriali effettuate ai sensi della legge 25 luglio 1952, n. 949, e
successive  modificazioni,  nonche'  per  la  copertura  dei   rischi
derivanti dalle operazioni di credito a medio termine a favore  delle
medie e piccole imprese commerciali effettuate ai sensi  della  legge
16 settembre 1960, n. 1016, limitatamente  alle  imprese  danneggiate
aventi sede, filiali, stabilimenti, depositi, cantieri o  negozi  nei
territori  indicati  nei  decreti  emanati  o  da  emanarsi  a  norma
dell'art. 1 del decreto-legge 4 novembre 1966, n. 914, nonche' per le
operazioni previste dall'art. 43-bis del menzionato decreto-legge  18
novembre 1966, n. 976, convertito, con modificazioni, dalla legge  23
dicembre 1966, n. 1142; 
  Visto il decreto-legge 19 dicembre 1994, n.  691,  convertito,  con
modificazioni,  dalla  legge  16  febbraio  1995,  n.   35,   e,   in
particolare,  l'art.  2,  comma  7,   il   quale   prevede   che   le
disponibilita' del Fondo di cui alla legge 23 dicembre 1966, n. 1142,
sono destinate alla copertura  dei  rischi  derivanti  dalla  mancata
restituzione del capitale e dalla mancata corresponsione dei relativi
interessi ed altri accessori, oneri e spese,  connessi  o  dipendenti
dai finanziamenti concessi dalle  banche  alle  imprese  industriali,
commerciali e di servizi, comprese quelle turistiche  e  alberghiere,
aventi sede nelle regioni di cui all'art. 1, comma 1  del  menzionato
decreto-legge 19 dicembre 1994, n. 691,  dichiarate  danneggiate  per
effetto delle eccezionali  avversita'  atmosferiche  e  degli  eventi
alluvionali della prima decade del mese di novembre 1994; 
  Visto il decreto-legge 19 maggio  1997,  n.  130,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 16 luglio 1997, n. 228, e, in particolare,
l'art. 4-quinquies, il quale prevede la concessione dei finanziamenti
agevolati per la rilocalizzazione in condizioni  di  sicurezza  delle
attivita' delle imprese aventi insediamenti  ricompresi  nelle  fasce
fluviali del Po soggette a vincolo di salvaguardia,  a  valere  sulla
legge 16 febbraio 1995, n. 35, ammessi alla garanzia del Fondo di cui
alla legge 23 dicembre 1966, n. 1142; 
  Visto il  decreto  legislativo  31  marzo  1998,  n.  123,  recante
«Disposizioni per la razionalizzazione degli interventi  di  sostegno
pubblico alle imprese, a norma dell'art.  4,  comma  4,  lettera  c),
della legge 15 marzo 1997, n. 59»; 
  Visto il decreto-legge 29 dicembre 2010, n. 225,  convertito  dalla
legge 26 febbraio 2011, n. 10 e,  in  particolare,  l'art.  2,  comma
2-quater che ha modificato l'art. 5 della legge 24 febbraio 1992,  n.
225, prevedendo, tra l'altro, l'inserimento del comma 5-sexies; 
  Vista la legge 24 febbraio 1992, n. 225 e, in  particolare,  l'art.
5, comma 5-sexies il quale prevede: che il Fondo di cui  all'art.  28
del  decreto-legge  18  novembre  1966,  n.  976,   convertito,   con
modificazioni,  dalla  legge  23  dicembre  1966,   n.   1142,   puo'
intervenire anche nei territori per i quali e'  stato  deliberato  lo
stato di emergenza ai sensi del comma 1 del medesimo art.  5,  che  a
tal  fine  sono  conferite  al  predetto  Fondo   le   disponibilita'
rivenienti dal Fondo di cui all'art. 5 della legge 31 luglio 1997, n.
261; che con uno o piu'  decreti  di  natura  non  regolamentare  del
Ministro  dell'economia  e  delle  finanze,  sentita  la   Conferenza
permanente per i rapporti tra lo Stato,  le  Regioni  e  le  Province
Autonome di Trento  e  di  Bolzano,  nel  rispetto  della  disciplina
comunitaria, sono individuate le aree  di  intervento,  stabilite  le
condizioni e le modalita' per la concessione delle garanzie,  nonche'
le misure per il contenimento dei termini per la determinazione della
perdita finale e dei tassi di interesse da applicare ai  procedimenti
in corso; 
  Visto il decreto-legge 15 maggio 2012, n. 59 convertito nella legge
12 luglio 2012, n. 100, recante «Disposizioni urgenti per il riordino
della protezione civile»; 
  Vista la legge 7 agosto 1990,  n.  241,  recante  «Nuove  norme  in
materia di procedimento amministrativo e di  diritto  di  accesso  ai
documenti amministrativi» e successive modifiche e integrazioni e, in
particolare, l'art. 15 che prevede che le  amministrazioni  pubbliche
possano sempre  concludere  tra  loro  accordi  per  disciplinare  lo
svolgimento, in collaborazione, di attivita' di interesse comune; 
  Sentita la Conferenza permanente per i rapporti tra  lo  Stato,  le
Regioni  e  le  Province   autonome   di   Trento   e   di   Bolzano,
(determinazione n. 207/CSR del 25 ottobre 2012); 
  Visto il Regolamento (CE) n. 1998/2006  della  Commissione  del  15
dicembre 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87  e  88  del
Trattato sugli aiuti di importanza minore («de minimis»); 
 
                              Decreta: 
 
                               Art. 1 
 
 
                             Definizioni 
 
  1. Ai fini del presente decreto devono intendersi: 
    a) per «Fondo»: il Fondo di Garanzia,  di  cui  all'art.  28  del
decreto-legge   18   novembre   1966,   n.   976,   convertito,   con
modificazioni, dalla legge 23 dicembre 1966, n. 1142  e  all'art.  5,
comma 5-sexies della legge 24 febbraio 1992, n. 225, istituito per la
copertura dei rischi derivanti dalle operazioni di  credito  a  medio
termine a favore delle medie e piccole imprese industriali colpite da
calamita' naturali; 
    b) per «Gestore»: soggetto in possesso  dei  necessari  requisiti
tecnici,  organizzativi  e  di  terzieta',  del  quale  il  Ministero
dell'economia e delle finanze si avvale per la gestione del Fondo; 
    c) per «soggetti richiedenti»: le Banche  iscritte  nell'albo  di
cui all'art. 13 del decreto legislativo 1° settembre 1993, n.  385  e
gli intermediari finanziari iscritti nell'elenco di cui all'art.  106
del medesimo decreto legislativo 1°  settembre  1993,  n.  385,  come
modificato e integrato dal decreto legislativo 13 agosto 2010, n. 141
e successive modificazioni; 
    d) per «soggetti beneficiari»: le imprese, iscritte nel  Registro
delle Imprese, in possesso dei parametri  dimensionali  indicati  nel
decreto del Ministro delle attivita' produttive del 18 aprile 2005  e
successive modificazioni e integrazioni,  recante  «Adeguamento  alla
disciplina comunitaria dei criteri di  individuazione  di  piccole  e
medie imprese», aventi sede legale, o un'unita'  locale,  nelle  aree
individuate ai sensi  dell'art.  2  del  presente  decreto,  che  non
risultino cessate ovvero  sottoposte  a  procedura  concorsuale  o  a
liquidazione volontaria; 
    e) per «de minimis»: il regime di cui al Regolamento CE 1998/2006
del 15 gennaio 2006 relativo all'applicazione degli articoli 87 e  88
del Trattato sugli aiuti di importanza minore («de minimis»).