Art. 2 
 
 
         Aree di intervento e risorse finanziarie del Fondo 
      di garanzia per le imprese colpite da calamita' naturali 
 
  1. Con l'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile ai
sensi dell'art. 5, comma 2 e seguenti della legge 24  febbraio  1992,
n. 225, possono essere individuate, nell'ambito dei territori  per  i
quali sia stato deliberato lo stato di emergenza a seguito di  eventi
naturali calamitosi ai sensi del comma 1 del citato art. 5,  le  aree
in cui e' attivato l'intervento del Fondo, nonche', nei limiti di cui
al successivo art. 6, l'ammontare delle risorse del  Fondo  destinate
all'intervento e la percentuale massima di copertura della  garanzia.
L'ordinanza di cui al presente articolo e' adottata di  concerto  con
il Ministero dell'economia e delle finanze per i profili finanziari.