Art. 2 Aree di intervento e risorse finanziarie del Fondo di garanzia per le imprese colpite da calamita' naturali 1. Con l'ordinanza del Capo Dipartimento della protezione civile ai sensi dell'art. 5, comma 2 e seguenti della legge 24 febbraio 1992, n. 225, possono essere individuate, nell'ambito dei territori per i quali sia stato deliberato lo stato di emergenza a seguito di eventi naturali calamitosi ai sensi del comma 1 del citato art. 5, le aree in cui e' attivato l'intervento del Fondo, nonche', nei limiti di cui al successivo art. 6, l'ammontare delle risorse del Fondo destinate all'intervento e la percentuale massima di copertura della garanzia. L'ordinanza di cui al presente articolo e' adottata di concerto con il Ministero dell'economia e delle finanze per i profili finanziari.