Art. 3 Apporto delle Regioni e degli organismi pubblici e privati 1. La dotazione del Fondo puo' essere incrementata mediante apporti di singole Regioni, enti territoriali, altri soggetti pubblici e privati per interventi da destinare nell'ambito delle aree territoriali ricomprese nell'ordinanza di cui e' menzione all'art. 2. 2. A tal fine il Ministero dell'economia e delle finanze puo' stipulare con Regioni o altri enti territoriali e soggetti pubblici accordi ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n. 241 e successive modificazioni, ovvero convenzioni con i soggetti privati, con i quali sono definiti gli obiettivi comuni, le priorita' e i criteri di ripartizione delle risorse. A detti accordi e convenzioni possono aderire, anche in momenti successivi, ulteriori amministrazioni e soggetti pubblici e privati, sottoscrivendo appositi atti integrativi con il Ministero dell'economia e delle finanze.