Art. 3 
 
 
                        Apporto delle Regioni 
                e degli organismi pubblici e privati 
 
  1. La dotazione del Fondo puo' essere incrementata mediante apporti
di singole Regioni, enti  territoriali,  altri  soggetti  pubblici  e
privati  per  interventi  da   destinare   nell'ambito   delle   aree
territoriali ricomprese nell'ordinanza di cui e' menzione all'art. 2. 
  2. A tal fine il  Ministero  dell'economia  e  delle  finanze  puo'
stipulare con Regioni o altri enti territoriali e  soggetti  pubblici
accordi ai sensi degli articoli 11 e 15 della legge 7 agosto 1990, n.
241 e successive modificazioni, ovvero  convenzioni  con  i  soggetti
privati, con i quali sono definiti gli obiettivi comuni, le priorita'
e i  criteri  di  ripartizione  delle  risorse.  A  detti  accordi  e
convenzioni possono aderire, anche in momenti  successivi,  ulteriori
amministrazioni  e  soggetti  pubblici  e   privati,   sottoscrivendo
appositi atti integrativi con  il  Ministero  dell'economia  e  delle
finanze.