Art. 4 Modelli di gestione 1. Per l'amministrazione del Fondo, il Ministero dell'economia e delle finanze puo' avvalersi di soggetti gestori. Alla copertura degli oneri derivanti dalla gestione si provvede a valere sulle risorse finanziarie del Fondo. 2. Al Gestore sono affidate le seguenti attivita': a) istruttoria delle richieste presentate dai soggetti richiedenti; b) concessione della garanzia e cura dei relativi adempimenti; c) gestione, previa verifica della sussistenza dei requisiti necessari, delle erogazioni degli anticipi in conto futura perdita e delle perdite definitive e relativa contabilizzazione; d) rendicontazione contabile del Fondo e degli eventuali apporti di cui al precedente art. 3; e) adeguata informazione sulle modalita' di accesso e di funzionamento del Fondo; f) predisposizione del Manuale d'uso Operativo, che definisce le modalita' tecnico-operative e le procedure relative ai rapporti tra Gestore e soggetti richiedenti; g) predisposizione di un sistema telematico di monitoraggio delle risorse disponibili; h) gestione dei procedimenti di inefficacia e revoca della garanzia, nonche' dei controlli e ispezioni di cui al successivo art. 14; i) gestione del contenzioso, giudiziale e stragiudiziale, connesso all'operativita' del Fondo; l) deliberazione e ogni altra attivita' inerenti la gestione del Fondo, ivi comprese quelle gia' affidate al Comitato agevolazioni di cui all'art. 2 della Convenzione stipulata il 2 marzo 1995 tra Mediocredito Centrale e Ministero del tesoro e della programmazione economica. 3. Il Gestore, il quale ha la rappresentanza negoziale e giudiziale del Fondo, ivi compresa la potesta' di rinuncia e di transazione in relazione alle operazioni ammesse, svolge il servizio in osservanza della normativa comunitaria e nazionale di riferimento, nonche' delle direttive e delle istruzioni emanate dal Ministero dell'economia e delle finanze.