Art. 5 
 
Misure  per  l'attuazione  della  «Garanzia  per  i  Giovani»  e   la
  ricollocazione   dei   lavoratori   destinatari   dei    cosiddetti
  «ammortizzatori sociali in deroga». 
  1.  In  considerazione  della  necessita'  di  dare  tempestiva  ed
efficace attuazione, a decorrere dal 1° gennaio 2014, alla cosiddetta
«Garanzia per i Giovani» (Youth Guarantee), nonche' di promuovere  la
ricollocazione  dei   lavoratori   beneficiari   di   interventi   di
integrazione salariale relativi, in  particolare,  al  sistema  degli
ammortizzatori  sociali  cosiddetti  «in  deroga»  alla  legislazione
vigente,  e'  istituita  presso  il  Ministero  del  lavoro  e  delle
politiche sociali un'apposita struttura di missione  ((  con  compiti
propositivi e istruttori. )) La struttura opera in via  sperimentale,
in attesa della definizione del processo di riordino  sul  territorio
nazionale dei servizi per l'impiego e cessa comunque al  31  dicembre
2015. 
  2. Al fine di realizzare  le  attivita'  di  cui  al  comma  1,  la
struttura di missione, in particolare: 
    a) nel rispetto dei principi di leale collaborazione, interagisce
con i diversi livelli di Governo preposti  alla  realizzazione  delle
relative  politiche  occupazionali,  ((   raccogliendo   dati   sulla
situazione dei servizi all'impiego delle regioni, che sono  tenute  a
comunicarli almeno ogni due mesi; )) 
    b) definisce le  linee-guida  nazionali,  da  adottarsi  anche  a
livello locale, per la programmazione degli  interventi  di  politica
attiva mirati alle finalita' di cui al medesimo comma 1, (( nonche' i
criteri per l'utilizzo delle relative risorse economiche; )) 
    c) ) (( (soppressa) )) 
    d) promuove, indirizza e coordina gli  interventi  di  competenza
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali, di Italia  Lavoro
S.p.A. e dell'ISFOL; 
    e) individua le migliori prassi, promuovendone  la  diffusione  e
l'adozione fra i diversi  soggetti  operanti  per  realizzazione  dei
medesimi obiettivi; 
    f) promuove la stipula di convenzioni e accordi  con  istituzioni
pubbliche, enti e associazioni privati per implementare e rafforzare,
in una logica sinergica ed integrata, le diverse azioni; 
    g) valuta gli interventi e le attivita' espletate in  termini  di
efficacia ed efficienza  e  di  impatto  e  definisce  meccanismi  di
premialita' in funzione dei risultati conseguiti dai vari soggetti; 
    h) propone ogni  opportuna  iniziativa,  anche  progettuale,  per
integrare i diversi sistemi informativi ai fini del miglior  utilizzo
dei dati in funzione degli obiettivi di cui al comma 1,  definendo  a
tal fine linee-guida per la banca dati di cui all'articolo 8; 
    i)  in  esito  al  monitoraggio  degli   interventi,   predispone
periodicamente rapporti per il Ministro del lavoro e delle  politiche
sociali con proposte di miglioramento dell'azione amministrativa. 
    (( i-bis) avvia l'organizzazione della rilevazione sistematica  e
la pubblicazione in rete, per la formazione professionale  finanziata
in tutto o in parte con risorse pubbliche, del tasso di coerenza  tra
formazione  impartita  e  sbocchi  occupazionali   effettivi,   anche
utilizzando, mediante distacco, personale dei Centri  per  l'impiego,
di Italia Lavoro S.p.A. o dell'ISFOL, senza nuovi o maggiori oneri  a
carico della finanza pubblica; 
    i-ter)  promuove  l'accessibilita'  da  parte  di  ogni   persona
interessata, nonche' da parte del mandatario  della  persona  stessa,
alle  banche  dati,  da  chiunque  detenute  e  gestite,   contenenti
informazioni sugli studi compiuti dalla persona stessa  o  sulle  sue
esperienze lavorative o formative. )) 
  3. La struttura di missione e' coordinata dal  Segretario  Generale
del Ministero del lavoro e delle politiche sociali o da un  Dirigente
Generale  a  tal  fine  designato  ed  e'  composta  dal   Presidente
dell'ISFOL, dal Presidente di Italia  Lavoro  S.p.A.,  dal  Direttore
Generale dell'INPS, dai Dirigenti delle  Direzioni  Generali  ((  del
Ministero del lavoro  e  delle  politiche  sociali  e  del  Ministero
dell'istruzione,  dell'universita'  e   della   ricerca   ))   aventi
competenza nelle materie di cui al comma  1,  da  tre  rappresentanti
designati  dalla  Conferenza  Stato-Regioni,  da  due  rappresentanti
designati  dall'Unione  Province  Italiane  e  da  un  rappresentante
designato dall'Unione italiana delle Camere di commercio,  industria,
artigianato  e  agricoltura.  La  partecipazione  alla  struttura  di
missione non da' luogo alla corresponsione di compensi, emolumenti  o
indennita' di alcun tipo, ma soltanto  al  rimborso  di  eventuali  e
documentate spese di missione. 
  (( 4. Gli oneri derivanti  dal  funzionamento  della  struttura  di
missione sono posti a carico di un apposito capitolo dello  stato  di
previsione del Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una
dotazione di euro 20.000 per l'anno 2013, ed euro 70.000 per ciascuno
degli anni 2014 e  2015,  cui  si  provvede  mediante  corrispondente
riduzione del Fondo sociale  per  occupazione  e  formazione  di  cui
all'articolo 18, comma 1, lettera a), del decreto-legge  29  novembre
2008, n. 185, convertito, con modificazioni, dalla legge  28  gennaio
2009, n. 2. Gli oneri per il funzionamento dei Comitati scientifico e
tecnico  per  l'indirizzo  dei  metodi  e  delle  procedure  per   il
monitoraggio della riforma del mercato del lavoro, costituiti per  le
finalita' di cui all'articolo 1, comma 2, della legge 28 giugno 2012,
n. 92, con decreto del Ministro del lavoro e delle politiche  sociali
8 luglio 2013 ed operanti presso il medesimo Ministero, sono posti  a
carico  di  un  apposito  capitolo  dello  stato  di  previsione  del
Ministero del lavoro e delle politiche sociali con una  dotazione  di
euro 20.000 per l'anno 2013 ed euro 30.000 per  ciascuno  degli  anni
2014 e 2015, cui si provvede mediante  corrispondente  riduzione  del
citato Fondo sociale per occupazione e formazione. 
  4-bis. In considerazione delle attivita'  affidate  all'ISFOL,  con
riferimento alle previsioni di cui al presente articolo  e,  piu'  in
generale, a supporto dell'attuazione della «Garanzia per i  Giovani»,
nonche' di quelle connesse al monitoraggio  di  cui  all'articolo  1,
comma 2, della legge 28 giugno 2012, n. 92, e' destinato l'importo di
6 milioni di euro per l'anno 2014, per la proroga  dei  contratti  di
lavoro stipulati dall'ISFOL ai sensi  dell'articolo  118,  comma  14,
della legge 23 dicembre 2000, n. 388, fino al 31 dicembre 2014.  Agli
oneri derivanti dal presente comma, pari a  6  milioni  di  euro  per
l'anno 2014, si provvede, anche al fine di garantire la compensazione
in termini di indebitamento netto e  fabbisogno,  mediante  riduzione
dell'autorizzazione di spesa di cui  all'articolo  1,  comma  7,  del
decreto-legge 20 maggio 1993, n. 148, convertito, con  modificazioni,
dalla legge 19 luglio 1993, n. 236, confluita nel Fondo  sociale  per
occupazione e formazione, di cui all'articolo 18,  comma  1,  lettera
a), del decreto-legge 29  novembre  2008,  n.  185,  convertito,  con
modificazioni, dalla legge 28 gennaio 2009, n. 2, per 10  milioni  di
euro per l'anno 2014. 
  4-ter. A decorrere dal 1° gennaio 2012, per il personale dell'ISFOL
proveniente  dal  soppresso  Istituto  per  gli  affari  sociali   il
trattamento  fondamentale  e  accessorio  in  godimento   presso   il
soppresso Istituto deve intendersi a tutti gli effetti  equiparato  a
quello riconosciuto al personale dell'ISFOL, fermo  restando  che  il
medesimo personale conserva sino al  31  dicembre  2011  il  suddetto
trattamento in godimento presso l'Istituto per gli affari sociali. )) 
 
          Riferimenti normativi 
 
              - Per il testo dell'art. 18, comma 1, del decreto-legge
          29 novembre 2008, n. 185,  convertito,  con  modificazioni,
          dalla legge 28  gennaio  2009  n.  2  si  veda  riferimento
          normativo all'art. 1. 
              - Per il testo dell'art. 1, comma 2, della citata legge
          n. 92, del 2012 si veda il riferimento  normativo  all'art.
          1. 
              - Il testo dell'art. 118,  comma  14,  della  legge  23
          dicembre 2000, n. 388 (Disposizioni per la  formazione  del
          bilancio  annuale  e   pluriennale   dello   Stato   (legge
          finanziaria 2001), e' il seguente: 
              "Art.  118  (Interventi  in   materia   di   formazione
          professionale nonche' disposizioni di attivita'  svolte  in
          fondi comunitari e di Fondo sociale europeo). - (omissis) 
              14. Nell'esecuzione di programmi o di attivita', i  cui
          oneri ricadono su fondi comunitari, gli  enti  pubblici  di
          ricerca sono autorizzati a procedere  ad  assunzioni  o  ad
          impiegare personale a tempo determinato per tutta la durata
          degli stessi. La presente disposizione si applica anche  ai
          programmi o alle attivita' di assistenza tecnica  in  corso
          di  svolgimento  alla  data  di  entrata  in  vigore  della
          presente legge. 
              (omissis)". 
              - Il testo dell'art. 1, comma 7, del  decreto-legge  20
          maggio 1993, n. 148, convertito  con  modificazioni,  dalla
          legge 19 luglio 1993, n. 236 (Interventi urgenti a sostegno
          dell'occupazione) e' il seguente: 
              "Art. 1 (Fondo per l'occupazione). - (omissis) 
              7. Per le finalita' di  cui  al  presente  articolo  e'
          istituito presso il Ministero del lavoro e della previdenza
          sociale  il  Fondo  per  l'occupazione,  alimentato   dalle
          risorse di cui all'autorizzazione  di  spesa  stabilita  al
          comma  8,  nel  quale  confluiscono  anche   i   contributi
          comunitari destinati al finanziamento delle  iniziative  di
          cui al presente articolo, su richiesta  del  Ministero  del
          lavoro e della previdenza sociale. A  tale  ultimo  fine  i
          contributi affluiscono all'entrata del bilancio dello Stato
          per essere riassegnati al predetto Fondo.".