Art. 2 
 
Misure urgenti per la prosecuzione delle attivita' di inventariazione
  e  digitalizzazione  del  patrimonio  culturale  italiano   e   per
  l'attuazione del (( programma )) «500 giovani per la cultura». 
  1. Il Ministero dei beni e delle attivita' culturali e del turismo,
d'ora  innanzi  «Ministero»,   attua   un   programma   straordinario
finalizzato alla prosecuzione e  allo  sviluppo  delle  attivita'  di
inventariazione,  catalogazione  e  digitalizzazione  del  patrimonio
culturale, anche al fine di incrementare e facilitare l'accesso e  la
fruizione da parte del pubblico, (( anche  attraverso  l'utilizzo  di
appositi  portali  e  dispositivi  mobili  intelligenti.  ))  Per  la
realizzazione del (( programma )) e'  autorizzata  la  spesa  di  2,5
milioni di euro per l'anno 2014, (( integrata )) anche con  eventuali
finanziamenti europei. Il programma si conforma  ai  criteri  e  alle
linee direttive elaborati, anche in attuazione dell'articolo  17  del
decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42,  recante  il  codice  dei
beni  culturali  e  del  paesaggio,  dall'Istituto  centrale  per  il
catalogo e la documentazione, dall'Istituto centrale per il  catalogo
unico delle biblioteche italiane e per le informazioni bibliografiche
e dall'Istituto  centrale  per  gli  archivi  del  Ministero.  ((  Il
programma  prevede  l'implementazione   di   sistemi   integrati   di
conoscenza   attraverso   la   produzione   di   risorse    digitali,
digitalizzazione di immagini e riproduzioni del  patrimonio  medesimo
nelle sue diverse componenti anche tramite accordi con le Regioni, le
Universita', le istituzioni dell'Alta formazione artistica e musicale
(AFAM), gli  Istituti  culturali  e  gli  altri  enti  e  istituzioni
culturali, nonche' con fondazioni  e  associazioni  interessate  alla
tutela ed alla valorizzazione del patrimonio culturale  ivi  comprese
associazioni o fondazioni di  scopo  costituite  per  contribuire  al
programma con proprie risorse o con erogazioni liberali da  parte  di
accademie, fondazioni, imprese e privati cittadini. )) Lo svolgimento
del programma si inserisce nel quadro delle  indicazioni  dell'agenda
digitale europea, di cui alla comunicazione della Commissione europea
COM (2010) 245 definitivo/2 del 26  agosto  2010,  attraverso  azioni
coordinate dirette a favorire lo sviluppo di  domanda  e  offerta  di
servizi  digitali  innovativi,  a  incentivare  cittadini  e  imprese
all'utilizzo di servizi  digitali  e  a  promuovere  la  crescita  di
capacita' elaborative adeguate a sostenere lo sviluppo di prodotti  e
servizi  innovativi.  Per  il  supporto  tecnologico  e   strumentale
finalizzato alla progettazione  e  all'attuazione  del  programma  il
Ministero puo' avvalersi, mediante apposita convenzione, dell'Agenzia
per l'Italia digitale di cui all'articolo  19  del  decreto-legge  22
giugno 2012, n. 83, convertito,  con  modificazioni,  dalla  legge  7
agosto 2012, n. 134, che  svolgera'  tali  funzioni  con  le  risorse
umane, strumentali e finanziarie  previste  a  legislazione  vigente,
nonche' di altri soggetti pubblici o privati in possesso delle idonee
qualificazioni tecniche e organizzative. 
  2. Il programma e' attuato presso gli istituti  e  i  luoghi  della
cultura statali  sotto  la  direzione  dei  titolari  degli  istituti
medesimi. Il Ministero indice, entro sessanta giorni  dalla  data  di
entrata in vigore della legge di conversione  del  presente  decreto,
un'apposita procedura concorsuale pubblica diretta alla selezione  di
cinquecento giovani, che non abbiano compiuto trentacinque anni  alla
data di entrata  in  vigore  del  presente  decreto,  laureati  nelle
discipline afferenti  al  programma  ((  o  in  possesso  del  titolo
rilasciato dalle scuole di archivistica, paleografia e diplomatica di
cui al decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre 1963,  n.
1409, )) da formare, per la durata di dodici mesi, nelle attivita' di
inventariazione e di digitalizzazione presso gli istituti e i  luoghi
della cultura statali. (( Al termine del programma, e'  rilasciato  a
coloro che lo abbiano portato a  termine  un  apposito  attestato  di
partecipazione, valutabile ai fini di eventuali successive  procedure
selettive del Ministero e degli Istituti da esso vigilati. )) 
  3. I sistemi di conoscenza digitali di cui al presente articolo  si
adeguano agli standard dei dati  aperti  e  accessibili,  cosi'  come
definiti in base alla legge 9  gennaio  2004,  n.  4,  e  al  decreto
legislativo 7  marzo  2005,  n.  82,  e  successive  modificazioni  e
conseguenti  disposizioni  attuative,  nonche'  in  base  agli   atti
dell'Unione Europea in materia di digitalizzazione  e  accessibilita'
in rete  dei  materiali  culturali  e  in  materia  di  conservazione
digitale. 
  4. Agli oneri derivanti dall'attuazione del presente articolo, pari
a euro 2.500.000 per l'anno 2014, si provvede ai sensi  dell'articolo
15. 
 
          Riferimenti normativi 
 
              Si  riporta  il  testo  dell'articolo  17  del  decreto
          legislativo  22  gennaio  2004,  n.  42  (Codice  dei  beni
          culturali e del paesaggio, ai sensi dell'articolo 10  della
          legge 6 luglio 2002, n.  137),  pubblicato  nella  Gazzetta
          Ufficiale 24 febbraio 2004, n. 45, S.O.: 
              "Art. 17. Catalogazione 
              1. Il Ministero, con il concorso delle regioni e  degli
          altri enti pubblici territoriali, assicura la catalogazione
          dei beni culturali e coordina le relative attivita'. 
              2. Le procedure e le modalita'  di  catalogazione  sono
          stabilite  con  decreto  ministeriale.  A   tal   fine   il
          Ministero, con  il  concorso  delle  regioni,  individua  e
          definisce metodologie comuni di raccolta, scambio,  accesso
          ed  elaborazione  dei  dati  a  livello  nazionale   e   di
          integrazione in rete delle banche dati dello  Stato,  delle
          regioni e degli altri enti pubblici territoriali. 
              3.  Il  Ministero  e   le   regioni,   anche   con   la
          collaborazione   delle   universita',    concorrono    alla
          definizione di programmi  concernenti  studi,  ricerche  ed
          iniziative  scientifiche  in   tema   di   metodologie   di
          catalogazione e inventariazione. 
              4. Il Ministero, le regioni e gli altri  enti  pubblici
          territoriali,  con  le  modalita'   di   cui   al   decreto
          ministeriale previsto al comma 2, curano  la  catalogazione
          dei beni culturali loro appartenenti e, previe  intese  con
          gli enti proprietari, degli altri beni culturali. 
              5. I dati di cui al presente  articolo  affluiscono  al
          catalogo  nazionale  dei  beni  culturali   in   ogni   sua
          articolazione. 
              6.   La   consultazione   dei   dati   concernenti   le
          dichiarazioni  emesse  ai   sensi   dell'articolo   13   e'
          disciplinata in modo da garantire la sicurezza dei  beni  e
          la tutela della riservatezza.". 
              Si riporta il testo dell'articolo 19 del  decreto-legge
          22 giugno 2012, n. 83 (Misure urgenti per la  crescita  del
          Paese), pubblicato nella Gazzetta Ufficiale 26 giugno 2012,
          n. 147, convertito, con modificazioni, dalla legge 7 agosto
          2012, n. 134, pubblicata nella Gazzetta Ufficiale 11 agosto
          2012, n. 187: 
              "Art.  19.  Istituzione   dell'Agenzia   per   l'Italia
          digitale. 
              1.  E'  istituita  l'Agenzia  per  l'Italia   Digitale,
          sottoposta alla vigilanza del Presidente del Consiglio  dei
          Ministri o del Ministro da lui delegato. 
              2. L'Agenzia opera sulla base di principi di  autonomia
          organizzativa,    tecnico-operativa,     gestionale,     di
          trasparenza e di economicita' e persegue gli  obiettivi  di
          efficacia,  efficienza,  imparzialita',  semplificazione  e
          partecipazione dei cittadini e delle  imprese.  Per  quanto
          non previsto dal presente decreto all'Agenzia si  applicano
          gli articoli 8 e 9 del decreto legislativo 30 luglio  1999,
          n. 300.". 
              Il decreto del Presidente della Repubblica 30 settembre
          1963,  n.  1409  (Norme  relative  all'ordinamento  ed   al
          personale degli Archivi  di  Stato),  e'  pubblicato  nella
          Gazzetta Ufficiale 31 ottobre 1963, n. 285. 
              La  legge  9  gennaio  2004,  n.  4  (Disposizioni  per
          favorire l'accesso dei  soggetti  disabili  agli  strumenti
          informatici), e' pubblicata  nella  Gazzetta  Ufficiale  17
          gennaio 2004, n. 13. 
              Il decreto legislativo 7  marzo  2005,  n.  82  (Codice
          dell'amministrazione   digitale),   e'   pubblicato   nella
          Gazzetta Ufficiale 16 maggio 2005, n. 112, S.O..