Art. 5 
 
 
                        Soggetti beneficiari 
 
  1. Fatti salvi  il  diverso  ambito  territoriale  di  riferimento,
rappresentato dal territorio del  cratere  sismico  aquilano,  e  gli
specifici casi di inammissibilita' di cui ai commi  2  e  3,  possono
beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto i  soggetti
di cui all'art. 5 del decreto. 
  2. Non sono ammesse alle agevolazioni di cui al presente decreto le
imprese operanti nei settori: 
    a) della pesca e dell'acquacoltura che  rientrano  nel  campo  di
applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio; 
    b)  della  produzione  primaria  dei  prodotti  agricoli  di  cui
all'allegato I del TFUE; 
    c) carboniero. 
  3. Le agevolazioni di cui al presente decreto  non  possono  essere
altresi'   concesse   per   il   sostegno   ad   attivita'   connesse
all'esportazione  verso  paesi  terzi  o  Stati  membri,  ossia   per
programmi d'impresa direttamente collegati ai quantitativi esportati,
alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad  altre
spese correnti connesse con l'attivita' d'esportazione.