Art. 5 Soggetti beneficiari 1. Fatti salvi il diverso ambito territoriale di riferimento, rappresentato dal territorio del cratere sismico aquilano, e gli specifici casi di inammissibilita' di cui ai commi 2 e 3, possono beneficiare delle agevolazioni di cui al presente decreto i soggetti di cui all'art. 5 del decreto. 2. Non sono ammesse alle agevolazioni di cui al presente decreto le imprese operanti nei settori: a) della pesca e dell'acquacoltura che rientrano nel campo di applicazione del regolamento (CE) n. 104/2000 del Consiglio; b) della produzione primaria dei prodotti agricoli di cui all'allegato I del TFUE; c) carboniero. 3. Le agevolazioni di cui al presente decreto non possono essere altresi' concesse per il sostegno ad attivita' connesse all'esportazione verso paesi terzi o Stati membri, ossia per programmi d'impresa direttamente collegati ai quantitativi esportati, alla costituzione e gestione di una rete di distribuzione o ad altre spese correnti connesse con l'attivita' d'esportazione.